ENERGIA: NIENTE CUMULO TRA 55% E FOTOVOLTAICO . Semplificazioni delle norme sugli incentivi fiscali per il risparmio energetico
Data: 30/09/2009
Argomento: Ecologia e Ambiente


Via libera alle attese semplificazioni della normativa sugli incentivi fiscali per il risparmio energetico e conferma dell`incumulabilita` tra la detrazione Irpef/Ires del 55% e il premio aggiuntivo previsto per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti.

Sono queste le novita` contenute nel decreto del ministero dell`Economia e delle finanze 6 agosto 2009, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 224 del 26 settembre 2009, che entreranno in vigore l`11 ottobre 2009 (quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta). Le nuove regole hanno modificato il decreto 19 febbraio 2007 del ministro dell`Economia e delle Finanze di concerto con il ministro dello Sviluppo economico. 


Per le agevolazioni sul risparmio energetico, la necessaria asseverazione del tecnico abilitato, che attesta la rispondenza dell`intervento ai requisiti richiesti dalla norma, puo` ora essere sostituita dall`asseverazione resa dal direttore lavori sulla conformita` al progetto delle opere realizzate. Quest`ultima attestazione, tuttavia, e` gia` obbligatoria, in base all`articolo 8, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 


In alternativa, l`asseverazione ai fini del 55% puo` essere «esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici». Questa relazione e` prevista dell`articolo 28, comma 1, legge 9 gennaio 1991, n. 10, e il proprietario dell`edificio, o chi ne ha titolo, deve depositarla in duplice copia presso le amministrazioni competenti assieme alla denuncia di inizio lavori. 


Per quanto riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi, la certificazione del produttore sul rispetto dei requisiti minimi non deve piu` essere corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformita` del prodotto. 


Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, infine, non e` piu` necessario recuperare la certificazione di qualita` del vetro solare, secondo le norme Uni vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, ma e` sufficiente l`attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. 


Quanto infine agli impianti fotovoltaici, le detrazioni Irpef o Ires del 55% non possono essere cumulabili con il premio aggiuntivo previsto per gli impianti fotovoltaici che beneficiano delle tariffe incentivanti, operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare le utenze delle unita` immobiliari o degli edifici. 


La incumulabilita` tra le due agevolazioni era gia` stata trattata nella risoluzione delle Entrate 20 maggio 2008, n. 207/E.

Fonte: ANCE







Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=2070