AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.7 DEL 15/01/2009
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dall'arch. Pasquale Caprio in qualita' di capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti composto con Architetti Petecca Giuliano e Milieri – affidamento incarico di progettazione, direzione e coordinamento sicurezza lavori di “restauro Palazzo Cenci Bolognetti da adibire a porta del Parco”. S.A. Comune di San Martino Valle Caudina.
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso
Considerato in fatto
In data 16 luglio 2007 e' pervenuta all'Autorita' istanza di parere
dell'arch. Pasquale Caprio che, in qualita' di capogruppo di un costituendo
raggruppamento, ha censurato l'esclusione disposta nei propri confronti per la
mancata apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico. Secondo
l'istante il motivo di esclusione e' illegittimo ed infondato in quanto la
sigillatura apposta alla busta contenente la domanda di partecipazione e
l'offerta e' idonea a garantire l'integrita' del plico e la certezza della
sua paternita' in capo al mittente.
A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorita' la
stazione appaltante ha inviato gli atti della procedura di gara ed in
particolare i verbali di gara. Nel verbale della seduta del 12 giugno 2008 e'
stato evidenziato che il costituendo raggruppamento, di cui l'arch. Caprio e'
capogruppo, non e' stato ammesso in quanto il plico non risulta controfirmato
sui lembi di chiusura.
Ritenuto in diritto
Il paragrafo 1 del disciplinare di gara “Modalita' di presentazione e
criteri di ammissibilita' delle offerte”, dispone, nel secondo periodo, che
“I plichi devono essere idoneamente chiusi con ceralacca, controfirmati sui
lembi di chiusura”. Il paragrafo prescrive, altresi', che “I plichi devono
contenere al loro interno, pena l'esclusione, quattro buste, a loro volta
chiuse con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A -
Documentazione” e “B - Offerta tecnica, “C – Offerta economica e D
Giustificazioni”.
La lex specialis di gara, pertanto, ai fini del regolare
confezionamento dei plichi contenenti le offerte, ha previsto la doppia
garanzia, costituita dalla controfirma su lembi di chiusura e la sigillatura con
ceralacca, adempimento la cui inosservanza viene sanzionato a pena di
esclusione.
Per costante giurisprudenza amministrativa si osserva come la sigillatura con
ceralacca della busta contenente l'offerta e' posta per garantire la
segretezza dell'offerta, la parita' di trattamento dei partecipanti, la
trasparenza ed imparzialita' dell'azione amministrativa per cui, in caso di
espressa previsione del bando, la sua mancanza va sanzionata con l'esclusione
dalla gara (Consiglio di Stato Sezione VI 20.4.2006 n.
2200; Consiglio di Stato Sezione V 22.12.2005 n.
7330). La sigillatura con ceralacca assolve, pertanto, alla duplice funzione di
garantire l'integrita' del plico mediante un sistema di chiusura estremamente
affidabile, oltre alla paternita' dello stesso attraverso l'apposizione del
sigillo; cio' rende irrilevante, degradandola a mera irregolarita',
l'eventuale assenza della controfirma sul lembi di chiusura, seppur prevista
dalla disciplina di gara (Consiglio di Stato Sezione V, 21.9.2005 n.
4941).
Nel caso di specie, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'istante non
si era limitato a chiudere il plico con ceralacca, ma aveva altresi' apposto il
sigillo recante le iniziali del presentatore Pasquale Caprio “P.C.”. Tale
specifica formalita' permette indubbiamente alla stazione appaltante di avere
certezza della paternita' del plico, dal momento che il sigillo e' un elemento
idoneo ad individuare precisamente il mittente.
Di conseguenza e' possibile, in questo caso, ritenere assolta la formalita'
prescritta dalla lex specialis attraverso la sigillatura, la quale
rende subordinata la mancata apposizione della firma a scavalco, nel rispetto
del principio della par condicio.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la disposta esclusione non e'
conforme alla normativa vigente di settore.