FIRMA SULLE BUSTE DELLE OFFERTE - La mancata controfirma sui lembi di chiusura del plico non comporta l'esclusione dalla gara se il sigillo con ceralacca evidenzia anche le iniziali del presentatore.
Data: 02/10/2009
Argomento: Procedure di gara


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.7 DEL 15/01/2009
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dall'arch. Pasquale Caprio in qualita' di capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti composto con Architetti Petecca Giuliano e Milieri – affidamento incarico di progettazione, direzione e coordinamento sicurezza lavori di “restauro Palazzo Cenci Bolognetti da adibire a porta del Parco”. S.A. Comune di San Martino Valle Caudina.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 16 luglio 2007 e' pervenuta all'Autorita' istanza di parere dell'arch. Pasquale Caprio che, in qualita' di capogruppo di un costituendo raggruppamento, ha censurato l'esclusione disposta nei propri confronti per la mancata apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico. Secondo l'istante il motivo di esclusione e' illegittimo ed infondato in quanto la sigillatura apposta alla busta contenente la domanda di partecipazione e l'offerta e' idonea a garantire l'integrita' del plico e la certezza della sua paternita' in capo al mittente.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorita' la stazione appaltante ha inviato gli atti della procedura di gara ed in particolare i verbali di gara. Nel verbale della seduta del 12 giugno 2008 e' stato evidenziato che il costituendo raggruppamento, di cui l'arch. Caprio e' capogruppo, non e' stato ammesso in quanto il plico non risulta controfirmato sui lembi di chiusura.

Ritenuto in diritto

Il paragrafo 1 del disciplinare di gara “Modalita' di presentazione e criteri di ammissibilita' delle offerte”, dispone, nel secondo periodo, che “I plichi devono essere idoneamente chiusi con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura”. Il paragrafo prescrive, altresi', che “I plichi devono contenere al loro interno, pena l'esclusione, quattro buste, a loro volta chiuse con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta tecnica, “C – Offerta economica e D Giustificazioni”.

La lex specialis di gara, pertanto, ai fini del regolare confezionamento dei plichi contenenti le offerte, ha previsto la doppia garanzia, costituita dalla controfirma su lembi di chiusura e la sigillatura con ceralacca, adempimento la cui inosservanza viene sanzionato a pena di esclusione.

Per costante giurisprudenza amministrativa si osserva come la sigillatura con ceralacca della busta contenente l'offerta e' posta per garantire la segretezza dell'offerta, la parita' di trattamento dei partecipanti, la trasparenza ed imparzialita' dell'azione amministrativa per cui, in caso di espressa previsione del bando, la sua mancanza va sanzionata con l'esclusione dalla gara (Consiglio di Stato Sezione VI 20.4.2006 n. 2200; Consiglio di Stato Sezione V 22.12.2005 n. 7330). La sigillatura con ceralacca assolve, pertanto, alla duplice funzione di garantire l'integrita' del plico mediante un sistema di chiusura estremamente affidabile, oltre alla paternita' dello stesso attraverso l'apposizione del sigillo; cio' rende irrilevante, degradandola a mera irregolarita', l'eventuale assenza della controfirma sul lembi di chiusura, seppur prevista dalla disciplina di gara (Consiglio di Stato Sezione V, 21.9.2005 n. 4941).

Nel caso di specie, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'istante non si era limitato a chiudere il plico con ceralacca, ma aveva altresi' apposto il sigillo recante le iniziali del presentatore Pasquale Caprio “P.C.”. Tale specifica formalita' permette indubbiamente alla stazione appaltante di avere certezza della paternita' del plico, dal momento che il sigillo e' un elemento idoneo ad individuare precisamente il mittente.

Di conseguenza e' possibile, in questo caso, ritenere assolta la formalita' prescritta dalla lex specialis attraverso la sigillatura, la quale rende subordinata la mancata apposizione della firma a scavalco, nel rispetto del principio della par condicio.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la disposta esclusione non e' conforme alla normativa vigente di settore.








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