AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.3 DEL 15/01/2009
Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06 presentate dall'ANCE di Firenze e dall'impresa Cioci s.r.l. - Lavori di restauro e recupero funzionale a Galleria dei saloni al piano terra del complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi, in Firenze, - Importo euro 1.069.891,95; S.A. Provincia di Firenze.
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
Con bando pubblicato sulla GURI n. 17, in data 8 febbraio 2008, la Provincia
di Firenze indiceva la gara per l'appalto dei lavori indicati in epigrafe, di
importo a base d'asta pari a euro 1.069.891,95, compresi gli oneri di
sicurezza.
In data 14 aprile 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in
oggetto, presentata dal Sig. Boris Baldini, in nome e per conto di ANCE FIRENZE
- Sezione Edile di Confindustria Firenze, in qualita' di Presidente e legale
rappresentante pro-tempore, con la quale e' stata contestata la legittimita'
dell'esclusione dalla gara in esame dell'ATI Baldini Costruzioni s.r.l.
(capogruppo) - Cosimo Pancani S.p.A. e Tecno Trade International s.r.l.
(mandanti).
Sostiene l'istante che la lex specialis della gara di cui trattasi (ed in
particolare il disciplinare, a pag. XVII) prevedeva l'obbligo per i concorrenti
di inserire tra la documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione alla
gara medesima le giustificazioni dei prezzi unitari, a pena di esclusione,
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo
posto a base di gara, secondo le modalita' indicate nel modello “Allegato 5” al
Disciplinare stesso.
State tale previsione, a detta dell'Associazione esponente, le
giustificazioni in questione sono state esaminate dalla S.A. nei confronti di
tutti gli offerenti, a prescindere dal carattere anomalo o meno della relativa
offerta, poiche' la busta contenente la documentazione amministrativa viene
sempre aperta anteriormente a quella contenente l'offerta economica, con
conseguente esclusione, in caso di incompletezza delle giustificazioni, sia
dell'offerta che, alla luce delle altre offerte in gara, sarebbe risultata
anomala sia di quella che sarebbe risulta non anomala, senza possibilita' alcuna
di integrare la documentazione gia' presentata.
Ad avviso dell'istante, la descritta procedura seguita dalla S.A. e'
irragionevole ed in contrasto con l'interesse pubblico alla piu' ampia
partecipazione dei concorrenti alle gare di appalto, trattandosi di
documentazione la cui utilita' ai fini della gara e' soltanto eventuale, ed
appare, altresi', elusiva del principio di matrice comunitaria secondo cui, in
assenza di contraddittorio, non vi puo' essere spazio per l'esclusione di
un'offerta sospetta di anomalia.
A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita'
nell'istruttoria procedimentale, la Provincia di Firenze ha, innanzitutto,
precisato che le giustificazioni dei prezzi unitari dovevano essere contenute
nella busta “Offerta Economica”, come espressamente richiesto al punto 16.2,
lett. B), n. 2 del disciplinare di gara e non nella busta “Documentazione
Amministrativa”, come erroneamente affermato dall'Associazione istante.
Al riguardo, l'Amministrazione ha anche richiamato la motivazione per cui e'
stata disposta l'esclusione dell'ATI Baldini Costruzioni s.r.l. (capogruppo) -
Cosimo Pancani S.p.A. e Tecno Trade International s.r.l. (mandanti), come
riportata nel verbale della seduta pubblica del 30 marzo 2008, ossia: “poiche' il
plico dell'offerta economica presentato per la partecipazione alla gara, non
contiene le giustificazioni delle «voci di prezzo di prezzo che concorrono a
formare l'importo complessivo posto a base di gara» come richiesto, a pena di
esclusione, dal punto 16.2 lett. B) del disciplinare di gara, allegato parte
integrante del bando. Infatti il concorrente ha prodotto soltanto tre schede
generiche con indicazione delle categorie delle lavorazioni (OG2, OS6 e
OS28-OS30) in luogo dei prezzi unitari ed indicando genericamente solo le
percentuali delle «spese generali» e degli «utili di impresa».”
Inoltre, la S.A. ha sostenuto la correttezza del proprio operato, asserendo
di aver rispettato il disposto del comma 5, dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006,
il quale stabilisce che “le offerte sono corredate, sin dalla presentazione,
delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2, relative alle voci di
prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara”,
specificando nel disciplinare di gara la documentazione minima (analisi prezzi -
Allegato 5) e le modalita' di presentazione delle giustificazioni.
Pertanto, conclude la S.A., le ditte che non hanno presentato le
giustificazioni sono state escluse per il mancato rispetto di prescrizioni
previste dalle vigenti disposizioni legislative di settore, riportate negli atti
di gara, i quali stabilivano, altresi', in modo chiaro ed inequivoco che la
presentazione della documentazione (analisi prezzi) era richiesta a pena di
esclusione.
In riscontro all'istruttoria procedimentale svolta da questa Autorita',
l'impresa Cioci s.r.l., controinteressata, in quanto capogruppo dell'ATI con
Impianti Elettrici F.lli Di Battista snc (mandante) dichiarata definitivamente
aggiudicataria dell'appalto posto a gara, ha precisato in apposita memoria le
censure mosse nell'istanza di parere, dalla stessa presentata in data 30 maggio
2008.
Preliminarmente, l'impresa Cioci s.r.l. ha eccepito la carenza di
legittimazione dell'ANCE di Firenze alla richiesta di parere ex art. 6, comma 7,
lettera n) del D.Lgs. n. 163/06, rilevando che, nel caso specifico, non sussiste
in capo alla suddetta Associazione la natura di ente esponenziale portatore di
un interesse diffuso dell'intera categoria, atteso che tale richiesta di parere
non e' intervenuta nella fase di presentazione dell'offerta, bensi' a conclusione
della fase di gara, con provvedimento di aggiudicazione definitiva gia' adottato,
ed anche in considerazione del fatto che, nella specie, secondo l'impresa
controinteressata, l'associazione di categoria ha richiesto il parere per far
valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti, trascurando quelli
di segno contrario.
Nel merito, l'impresa Cioci s.r.l. ha rilevato che la previsione, a pena di
esclusione, di fornire giustificazioni pari al 100% delle voci di prezzo che
concorrono a formare l'importo a base di gara non lascia alcun dubbio
sull'obbligo ricadente su tutti i concorrenti di fornire indicazioni nel termine
ultimo di presentazione dell'offerta e non lascia, altresi', alcuna
discrezionalita' alla Commissione di gara nella valutazione degli elementi
presentati a corredo dell'offerta, altrimenti la stessa opererebbe una
violazione del principio della par condicio nei confronti dei concorrenti che
hanno puntualmente rispettato le prescrizioni del disciplinare di gara
assumendosene tutti gli oneri.
Ritenuto in diritto
In via preliminare, e' necessario esprimersi sulla presunta carenza di
legittimazione dell'ANCE di Firenze alla richiesta di parere in esame.
Al riguardo si evidenzia che l'asserita impossibilita' di qualificare, nel
caso di specie,
la suddetta associazione di categoria come soggetto portatore di un interesse
diffuso, ex art. 2, comma 2, del Regolamento sul procedimento per la soluzione
delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si fonda sul presupposto che tale richiesta
di parere sia intervenuta a conclusione della fase di gara, con provvedimento di
aggiudicazione definitiva gia' adottato.
Al contrario, risulta in atti che l'istanza di cui trattasi e' stata
presentata dall'ANCE di Firenze il 14 aprile 2008, mentre i lavori in oggetto
sono stati aggiudicati dalla S.A. con determina dirigenziale n. 777 in data 18
aprile 2008.
Venendo al merito della questione, si rileva, innanzitutto, che la clausola
del disciplinare di gara censurata nel presente procedimento, vale a dire il
punto 16.2, lett. B), n. 2, stabiliva, in modo chiaro e non equivoco, gli
adempimenti richiesti al concorrente, prevedendo che “Per l'ammissione alla gara
il plico dell'offerta economica dovra' contenere…le giustificazioni dei prezzi
unitari, a pena di esclusione, debitamente firmate dal legale rappresentante. Ai
sensi dell'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. dovranno essere
contenute le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a
formare l'importo complessivo posto a base di gara, secondo le modalita' indicate
nel modello “Allegato 5” al presente disciplinare”.
Dalla richiamata prescrizione discende, innanzitutto, che erroneamente l'ANCE
di Firenze ha ritenuto che le giustificazioni dei prezzi unitari dovessero
essere contenute nella busta “Documentazione Amministrativa”, con conseguente
venir meno dell'argomento principale posto a fondamento delle censure mosse
dalla suddetta Associazione.
Si evidenzia, inoltre, che la S.A. ha correttamente applicato il citato art.
86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, precisando chiaramente ed
inequivocabilmente nel disciplinare di gara la documentazione minima (analisi
prezzi - Allegato 5) richiesta a pena di esclusione e le modalita' di
presentazione delle giustificazioni stesse.
Tale onere di “allegazione” costituiva, dunque, un requisito che tutti gli
offerenti indistintamente dovevano soddisfare e che la S.A. era tenuta a
verificare, non diversamente da una ordinaria verifica circa la sussistenza di
documentazione prescritta a pena di esclusione.
Tenuto conto che il plico dell'offerta economica presentato dall'ATI Baldini
Costruzioni s.r.l., Cosimo Pancani S.p.A. e Tecno Trade International s.r.l.,
come risulta dal verbale della seduta pubblica del 30 marzo 2008, conteneva
“soltanto tre schede generiche con indicazione delle categorie delle lavorazioni
(OG2, OS6 e OS28-OS30) in luogo dei prezzi unitari, indicando genericamente solo
le percentuali delle «spese generali» e degli «utili di impresa»” e che,
pertanto, quanto offerto non puo' ritenersi corretto adempimento dell'onere di
corredare l'offerta delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che
concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, come richiesto
a pena di esclusione, la S.A. era tenuta ad escludere tale offerta, per
assicurare in tal modo la par condicio tra i concorrenti, senza possibilita' di
richiedere la regolarizzazione documentale (ex art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006)
al fine di favorire la piu' ampia partecipazione alla gara, in quanto non si
trattava, nella specie, di “fornire chiarimenti”, ma di mancata presentazione
della documentazione (analisi prezzi) richiesta a pena di esclusione dalla gara
(parere dell'Autorita' n. 89 del 20 marzo 2008).
La S.A., infine, non ha compiuto alcuna violazione del principio di matrice
comunitaria del contraddittorio, in quanto la totale assenza delle
giustificazioni a corredo dell'offerta, qualora richiesta a pena di esclusione
dalla lex specialis, come nel caso in esame, non consente alcun esame nel merito
della congruita' dell'offerta da svolgersi in contraddittorio con
l'offerente.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dalla gara
dell'ATI Baldini Costruzioni s.r.l., Cosimo Pancani S.p.A. e Tecno Trade
International s.r.l. e' conforme alla normativa di settore.
I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza
Il Presidente: Luigi Giampaolino