LAVORI A SCOMPUTO SOTTO SOGLIA: OBBLIGO DI CONCORRENZA E RIBASSI D'ASTA SPETTANTI AL COMUNE. Delibera della Corte dei Conti.
Data: 07/10/2009
Argomento: Procedure di gara


La Corte dei Conti (Sezione Regionale Veneto- Delibera n.148/2009) ha preso in esame alcune problematiche connesse con l'affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo oggetto recentemente anche di una determinazione dell'Autorita' (n.7/2009) a seguito delle modifiche introdotte dal terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti


La scorsa estate l'Autorita' aveva precisato che, nell'ipotesi di gara indetta dal privato, questi "in qualita' di stazione appaltante, e' esclusivo responsabile dell'attivita' di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo che spettano all'amministrazione e che, tra l'altro, comportano l'approvazione del progetto in linea tecnica ed economica e delle eventuali varianti in corso di esecuzione e la possibilita' di chiedere al privato informazioni circa le modalita' di svolgimento della gara d'appalto.".


In merito alla destinazione degli eventuali risparmi di spesa, l'Autorita' aveva altresi' sostenuto che tali ribassi debbano rimanere nella disponibilita' del privato, cosi' come gli eventuali costi aggiuntivi. La Corte dei Conti ha precisato, anzitutto, che alle norme del Codice dei Contratti (art. 32, comma 1, lett. g, e 122, comma 8) va riconosciuta una ratio ambivalente, sia di tutela della concorrenza, sia di tutela delle finanze dell'ente locale e della qualita' delle prestazioni.


In questo senso sono stati ribaditi gli obblighi di evidenza pubblica anche nell'ipotesi di assunzione della realizzazione di opere di urbanizzazione "sottosoglia" da parte del soggetto privato.



La Delibera adottata dalla Corte dei Conti afferma, inoltre, la spettanza al Comune dei ribassi d'asta eventualmente conseguiti in sede di gara rispetto al corrispettivo astrattamente e aprioristicamente posto a base d'asta. 


A giudizio della Corte, ove la differenza determinata dal ribasso d'asta non fosse riversata al Comune, la misura dello scomputo sarebbe maggiore rispetto a quella degli oneri di urbanizzazione in concreto sostenuti dal privato, determinandosi per tale parte un'ingiustificata decurtazione del contributo per permesso di costruire spettante al Comune. La spettanza dei ribassi d'asta, inoltre, trattandosi di un aspetto che andrebbe a incidere sulla misura del contributo per permesso di costruire, non puo' essere definita nella convenzione urbanistica, atteso il carattere non disponibile che e' proprio di tale entrata dell'Ente locale.

 

Fonte: Aniem.it







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