DURC VALIDO TRE MESI ANCHE NEGLI APPALTI PUBBLICI. Lo ha ritenuto il TAR Puglia.
Data: 04/11/2009
Argomento: DURC


NOTIZIA ANIEM :

Il TAR Puglia (Lecce sez. III 16/10/2009 n. 2304), aderendo ad un orientamento prevalente della giurisprudenza, ha ritenuto che la validita' del Durc debba intendersi di tre mesi.




Sull'argomento, infatti, si era gia' ampiamente espresso il Tar Sicilia (Palermo, III, 5 aprile 2007, n. 1092, Catania, IV, 22 gennaio 2008, n. 141 e Palermo, III, 19 febbraio 2009, n. 366).


La questione richiede un'analisi ed un'interpretazione della normativa vigente.Il D.M. 24 ottobre 2007, all'articolo 7 stabilisce, da un lato, che ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'articolo 1 del medesimo decreto il Durc ha validita' mensile, mentre nel solo settore degli appalti privati di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 494/1996, il Durc ha validita' trimestrale. 


Ma cio' che emerge dalla lettura della norma e che pertanto puo' ritenersi incontestabile e', secondo i Giudici, che esclusivamente per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive il DURC abbia validita' mensile (essendo questo il campo di applicazione espressamente circoscritto) e, in secondo luogo, che nel solo settore degli appalti privati lo stesso abbia una validita' trimestrale. 


Nulla e' detto con riferimento alla validita' generale nel settore degli appalti pubblici


Occorre, quindi, far ricorso all'interpretazione letterale, logica, e sistematica. Premesso che tale normativa e' stata emanata in esecuzione della delega contenuta nell'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalita' di rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), nell'ipotesi di manifesta lacuna disciplinare di secondo grado trova applicazione, con cio' garantendo anche le esigenze di una disciplina uniforme nei settori pubblico e privato, la norma di carattere generale e di fonte primaria. 


In particolare, l'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, dispone: "1. Il documento unico di regolarita' contributiva di cui all' articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 ha validita' di tre mesi". Si ritiene, pertanto, che tale elemento temporale debba ritenersi applicabile sia agli appalti privati che a quelli pubblici.

 

Fonte: Aniem.it






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