AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N. 75 DEL 09/07/2009
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle
controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006
presentata dal Comune di Altavilla Vicentina - Lavori di collegamento
ciclopedonale tra via S. Marco e via Dante 3° tratto - Importo a base d'asta
euro 154.226,06 - S.A.: Comune di Altavilla Vicentina.
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 19 febbraio 2009 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in
epigrafe, con la quale il Comune di Altavilla Vicentina ha rappresentato di aver
consultato il Casellario Informatico delle imprese presso il sito di questa
Autorita' prima dell'inizio delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori
in oggetto, al fine di verificare la presenza di eventuali annotazioni a carico
delle ditte partecipanti, e di aver riscontrato a carico dell'impresa
concorrente R.S. Costruzioni Generali s.r.l. la presenza di un'annotazione fatta
inserire dal Comune di Castelgomberto.
Procedendo quindi all'apertura dei plichi, il Comune istante ha riscontrato
che la suddetta impresa aveva dichiarato, nel punto a10. dell'apposito modulo di
istanza di ammissione alla gara (Allegato 2), che “nei confronti delle persone
fisiche sopra indicate (…) non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lett.
c) dell'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.”, per cui il Comune medesimo ha
ritenuto necessario effettuare ulteriori approfondimenti presso il casellario
Giudiziale di Vicenza, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, nei
confronti del Rappresentante legale e dei Direttori tecnici dell'impresa R.S.
Costruzioni Generali s.r.l.
A seguito delle verifiche effettuate e' stata accertata la mancata indicazione
da parte della R.S. Costruzioni Generali s.r.l. di due precedenti condanne
penali, risultanti dal Casellario Giudiziale, a carico, rispettivamente, del
Rappresentante legale e di un Direttore tecnico cessato dalla carica nel
triennio antecedente la data del bando, in difformita' a quanto previsto
dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
Al riguardo la Commissione di gara ha evidenziato nel provvedimento di
esclusione la stretta connessione tra i primi due commi dell'art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006, in quanto solo il rigoroso rispetto, da parte del concorrente, del
disposto di cui al secondo comma, con conseguente indicazione di tutte le
condanne irrogate, ivi comprese quelle beneficianti della non menzione, puo'
consentire di conoscere tutti i precedenti a carico del concorrente al fine di
eventualmente applicare le cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1,
del D.Lgs. n. 163/2006.
Conseguentemente, la Commissione medesima ha provveduto: - ad escludere dalla
procedura in oggetto l'impresa R.S. Costruzioni Generali s.r.l.; ad effettuare
una comunicazione a questa Autorita' ai fini dell'inserimento dell'impresa
medesima nel Casellario Informatico per dichiarazione mendace; a denunciare il
Rappresentante legale dell'impresa stessa per dichiarazione mendace alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza e ad incamerare la fidejussione
provvisoria presentata.
Il Comune di Altavilla Vicentina ha rappresentato, altresi', di aver
aggiudicato la gara in via provvisoria all'impresa Polo s.r.l. e che, a seguito
delle verifiche successivamente effettuate sulla ditta aggiudicataria, dalle
risultanze del Casellario Giudiziale e' emersa a carico del Rappresentante
legale/Direttore tecnico l'annotazione di un reato, sanzionato con decreto
penale di condanna, la cui esistenza non e' stata dichiarata in sede di gara.
Conclusivamente, pertanto, la stazione appaltante ha chiesto a questa
Autorita' di avere indicazioni in merito alla corretta procedura da seguire.
A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita'
nell'istruttoria procedimentale l'impresa R.S. Costruzioni Generali s.r.l. ha
evidenziato, con apposita memoria prodotta nel presente procedimento, di aver
prontamente contestato il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione
appaltante ed ha ribadito che nella fattispecie in esame non vi e' stata alcuna
violazione dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto
l'indicazione delle sentenze di condanna a carico del Rappresentante legale e
del Direttore tecnico cessato dalla carica e' stata omessa non perche' dette
sentenze beneficiassero entrambe della non menzione, bensi' per la diversa
circostanza che esse riguardavano reati ormai estinti (con provvedimento del GIP
presso il Tribunale di Padova) e depenalizzati (a seguito della legge di c.d.
depenalizzazione n. 689/1981).
Infatti, ha sottolineato la predetta impresa esclusa, i reati estinti, e a
fortiori quelli depenalizzati, non sono piu' rilevanti ai fini della verifica del
possesso del requisito di cui alla lett. c) dell'art. 38, come espressamente
stabilito dalla parte finale di detta lett. c), che appunto prevede che “resta
salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e
dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale”.
In riscontro all'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorita' ha
presentato memoria anche l'impresa provvisoria aggiudicataria Polo s.r.l., la
quale ha precisato che il reato di cui al decreto penale 159/2002, segnalato
dalla stazione appaltante, e' stato commesso nel 2000 e quindi oltre otto anni fa
e che ad oggi, non esistendo alcun carico pendente ed alcuna contravvenzione
della stessa indole, si e' estinto ogni effetto penale ed il reato stesso. Per
tali motivi l'impresa aggiudicataria provvisoria ha ritenuto che fosse corretto
dichiarare che non sussistevano precedenti penali e, pertanto, ha chiesto che
l'appalto in oggetto le venga definitivamente aggiudicato.
Ritenuto in diritto
La fattispecie prospettata dal Comune di Altavilla Vicentina nel presente
procedimento coinvolge diversi profili, che devono essere distintamente
individuati ed analiticamente esaminati.
La prima questione giuridica sottoposta all'attenzione di questa Autorita' con
la descrizione dei fatti rappresentati in narrativa consiste nello stabilire se,
nel caso di specie, l'impresa R.S. Costruzioni Generali s.r.l. era tenuta a
dichiarare, a carico del Rappresentante legale e del Direttore tecnico cessato
dalla carica nel triennio antecedente la data del bando, i soli reati non
estinti e non depenalizzati o se, invece, sul punto la peculiare disciplina di
gara consentiva alla stazione appaltante un campo di valutazione piu' ampio, nel
senso che era autorizzata anche la valutazione dei reati estinti e
depenalizzati.
Al riguardo occorre muovere dalla constatazione che nel punto
a10. dell'apposito modulo di istanza di ammissione alla gara (Allegato 2) era
prescritto, in conformita' a quanto previsto dal Disciplinare di gara (Allegato
1), che il concorrente dovesse dichiarare che “nei confronti delle persone
fisiche sopraindicate (…) non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lett.
c) dell'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.”, inoltre “che il soggetto (persone
fisiche sopraindicate) ha subito le seguenti condanne”; ed altresi' “che il
soggetto (persone fisiche sopraindicate) ha subito le seguenti condanne per le
quali ha beneficiato della non menzione”.
Dal tenore letterale della suddetta formula dichiarativa si evince
chiaramente che la stazione appaltante non si era limitata a chiedere ai
partecipanti alla gara una mera dichiarazione di insussistenza delle specifiche
condizioni previste dalla fattispecie legale espressamente richiamata, ossia dal
comma 1, lett. c) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
Se cosi' fosse, infatti, sarebbe legittimo, da parte dell'impresa esclusa,
invocare il disposto di cui alla parte finale di detta lett. c), che
recita“resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice
penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale”, edevidenziare
al riguardo che, una volta pronunciata dal giudice di sorveglianza la
riabilitazione del condannato, di cui all'art. 178 c.p. (derivandone
l'estinzione del reato e delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale
della condanna) ovvero riconosciuto dal tribunale estinto il reato per il
decorso del termine di cinque anni o due anni (a seconda che si tratti di
delitto o contravvenzione), ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., resta
preclusa alla stazione appaltante la possibilita' di valutare negativamente, ai
fini dell'ammissione alla specifica gara, i fatti di cui alla inflitta sentenza
di condanna, facendo discendere da cio' l'insussistenza dell'obbligo di
dichiarare le condanne coperte da provvedimenti di estinzione ai fini della
dimostrazione del requisito della moralita' professionale previsto dall'art. 38
del D.Lgs. n. 163/2006 (Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2008, n. 5461).
Peraltro, tale argomentazione non consentirebbe comunque di ritenere la
depenalizzazione istituto sostanzialmente analogo, a tal fine, a quello
dell'estinzione del reato (in tal senso, da ultimo TAR Lazio, Roma, Sez.
IIIquater, 25 marzo 2009, n. 3215), atteso che le disposizioni, come quella
contenuta nella parte finale della lett. c) dell'art. 38, sopra citata, che
derogano al principio generale di dichiarare le condanne penali subite, sono,
invero, di stretta interpretazione, per cui non e' concepibile una norma
derogatoria che venga ricavata in via di interpretazione estensiva o analogica
(Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2004, n. 596).
La stazione appaltante, invece, come ben poteva in ragione della preminente
tutela dell'interesse pubblico alla selezione di un concorrente moralmente e
professionalmente affidabile, aveva scelto di chiedere ai partecipanti una
dichiarazione sostitutiva, resa dagli stessi sotto la loro responsabilita', molto
piu' ampia, che onerava i medesimi ad una dettagliata elencazione di tutte le
condanne subite, senza eccezione alcuna, con l'ulteriore specificazione delle
condanne contenenti il beneficio della non menzione.
Ne discende che, in tale ambito disciplinare, i partecipanti alla gara erano
obbligati a rendere una dichiarazione veritiera, attestando tutti i reati
commessi dai soggetti tenuti alla dichiarazione medesima, compresi gli eventuali
reati gia' estinti o depenalizzati (in tal senso vedi Cons. Stato, Sez. IV, 1
ottobre 2007, n. 5053).
Conseguentemente, avendo la R.S. Costruzioni Generali s.r.l. omesso di
dichiarare due condanne penali, risultanti dal Casellario Giudiziale, a carico
del Rappresentante legale e del Direttore tecnico cessato dalla carica nel
triennio antecedente la data del bando, ancorche' per reati estinti e
depenalizzati, correttamente il Comune di Altavilla Vicentina ha ritenuto
sussistente una falsa dichiarazione sulle condizioni rilevanti per l'ammissione
all'appalto ed ha provveduto ad escludere l'impresa medesima dalla procedura in
oggetto, prescindendo dalla valutazione in ordine all'idoneita' della condanna
riportata ad incidere sulla moralita' professionale dell'impresa stessa, e
procedendo, altresi', ad effettuare la relativa comunicazione a questa Autorita',
ai fini dell'inserimento dell'impresa medesima nel Casellario Informatico per
dichiarazione mendace, ex art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Per quanto riguarda, invece, il diverso profilo dell'incameramento, da parte
della stazione appaltante, della fidejussione provvisoria presentata dalla R.S.
Costruzioni Generali s.r.l., si evidenzia che, come gia' chiarito da questa
Autorita', in caso di false dichiarazioni concernenti i requisiti di ordine
generale, trattandosi di requisiti di natura diversa da quelli di carattere
speciale, non sono da ritenersi applicabili le specifiche sanzioni di cui
all'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, tra cui l'escussione della cauzione
provvisoria. Osta a tal fine la natura sanzionatoria della norma contenuta
nell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, per cui, in ossequio al principio di
legalita' e al divieto di estensione analogica delle disposizioni di tale
tipologia, la stessa deve ritenersi norma di stretta interpretazione e , quindi,
non estendibile ad altre ipotesi (v. parere dell'Autorita' n. 29 del 26 febbraio
2009).
Infine, in ordine all'impresa Polo s.r.l., in favore della quale e' stata
disposta l'aggiudicazione provvisoria, alla luce delle argomentazioni giuridiche
sopra sostenute si rileva che, avendo l'impresa di cui trattasi omesso di
dichiarare un decreto penale di condanna a carico del Rappresentante legale e
Direttore tecnico della stessa, divenuto esecutivo nel 2004, sussistono le
condizioni per qualificare come non veritiera anche la dichiarazione resa da
tale impresa concorrente nel punto a10. dell'apposito modulo di istanza di
ammissione alla gara (Allegato 2). Per cio' stesso, quindi, l'impresa Polo s.r.l.
deve subire, previo annullamento d'ufficio del provvedimento di aggiudicazione
provvisoria, le stesse sanzioni comminate a carico della R.S. Costruzioni
Generali s.r.l., alle quali, peraltro, deve essere aggiunta anche l'escussione
della cauzione provvisoria, che, in tal caso, trova il suo fondamento giuridico
nella specifica disposizione di cui all'art. 75, comma 6, del D.Lgs. n.
163/2006, atteso che la predetta garanzia copre “la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'affidatario”.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il Comune di Altavilla
Vicentina:
- a fronte della falsa dichiarazione resa dalla R.S. Costruzioni Generali
s.r.l. relativamente al possesso di requisiti di ordine generale, abbia
correttamente proceduto all'esclusione dell'impresa concorrente dalla gara e
alla relativa comunicazione a questa Autorita', ai fini dell'inserimento
dell'impresa stessa nel Casellario Informatico per dichiarazione mendace, ex
art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ma che non possa, invece, applicare
all'impresa medesima la sanzione dell'escussione della cauzione provvisoria,
prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 per la mancata comprova dei
requisiti di carattere speciale;
- a fronte della falsa dichiarazione resa dall'impresa provvisoria
aggiudicataria Polo s.r.l relativamente al possesso di requisiti di ordine
generale, debba applicare le stesse sanzioni comminate alla R.S. Costruzioni
Generali s.r.l., alle quali deve essere aggiunta anche l'escussione della
cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006.
I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci
Il Presidente: Luigi Giampaolino
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 luglio 2009