CATEGORIE PREVALENTI - E' di fondamentale importanza stabilire nel bando di gara la giusta categoria attinente ai lavori da eseguire.
Data: 13/11/2009
Argomento: Procedure di gara


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTATTI PUBBLICI
PARERE N.67 DEL 11/06/2009


Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'impresa GECOL s.a.s. - Adeguamento impianto di depurazione delle acque reflue di MESE - Importo a base d'asta euro 157.190,80 - S.A.: Comunita' Montana della Valchiavenna.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 28 gennaio 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa GECOL s.a.s. ha contestato la legittimita' del bando di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, relativamente alla categoria richiesta per la partecipazione alla gara stessa.

Nello specifico, la societa' istante ha rilevato che la categoria OG6, indicata nel bando come prevalente, e' incongrua, in quanto l'appalto ha per oggetto “l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue…” e per tale genere di lavori il D.P.R. n. 34/2000 e s.m. prevede la specifica categoria OS22.

Al riguardo, la GECOL s.a.s. ha evidenziato che l'indicazione della giusta tipologia di lavori non solo costituisce un imprescindibile obbligo di rispetto della legge, ma garantisce una corretta concorrenza e tutela, altresi', l'interesse pubblico all'esecuzione dei lavori da parte di soggetti adeguatamente qualificati.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita' nell'istruttoria procedimentale, la Comunita' Montana della Valchiavenna ha rappresentato che, in sede di pubblicazione del bando, e' stato richiesto il possesso di attestazione di qualificazione per la categoria OG6, come previsto in progetto, in quanto trattasi di opera classificabile come “fognatura”, consistente nella realizzazione del ripartitore della portata delle acque reflue, da trattare nell'impianto del Comune di Mese o nell'impianto del Comune di Gordona, e del dissabbiatore nonche' nella installazione di una griglia da collocare a monte del ripartitore stesso.

La stazione appaltante ha evidenziato, altresi', che il progetto e' stato approvato anche dalla Regione Lombardia senza osservazioni in merito alla categoria dei lavori previsti in capitolato.

In sede di contraddittorio documentale l'impresa GECOL s.a.s. ha ribadito che il bando avrebbe dovuto prevedere la specifica categoria OS22, in quanto la dissabbiatura e la grigliatura, specialmente se realizzate nell'impianto, come in questo caso, sono sezioni preliminari degli impianti di depurazione ed ha osservato, infine, che l'esame della congruita' della categoria prevalente non e' di competenza degli uffici regionali, ma del responsabile del procedimento, ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 8, lettera h).

Ritenuto in diritto

Nell'esaminare la censura mossa alla stazione appaltante in ordine alla errata indicazione della categoria richiesta per la partecipazione alla gara in oggetto, occorre preliminarmente evidenziare che la corretta individuazione delle categorie, generali o speciali, da indicare nel bando rientra nelle specifiche competenze e attribuzioni del progettista e, pertanto, ricade nella sua sfera di responsabilita' (v. pareri dell'Autorita' n. 74 del 6 marzo 2008 e 197 del 17 luglio 2008).

Cio' posto, atteso che il bando di gara di cui trattasi descrive l'intervento come “l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue…mediante realizzazione del dissabbiatore, nuovo ripartitore delle portate ed adeguamento/ampliamento grigliatura”, la stazione appaltante, al fine della corretta individuazione nel bando medesimo della categoria prevalente, deve tenere conto delle indicazioni operative fornite da questa Autorita' nella determinazione n. 8 del 7 maggio 2002.

In particolare, al punto D) della citata determinazione l'Autorita' ha precisato che le declaratorie della categoria di opera generale OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e della categoria di opera specializzata OS22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione) citano entrambe il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, per cui “i bandi di gara vanno indetti assumendo come categoria prevalente la categoria di opera specializzata OS22 soltanto se l'importo dell'insieme delle lavorazioni relative all'impianto di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse sia maggiore degli importi degli altri insiemi delle lavorazioni previste nell'intervento”, tenendo conto, al riguardo, di quanto illustrato negli elaborati progettuali.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il bando di gara deve indicare come categoria prevalente la OS22 soltanto se l'importo dell'insieme delle lavorazioni relative all'impianto di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse sia maggiore degli importi degli altri insiemi delle lavorazioni previste nell'intervento.

I Consiglieri Relatori: Andrea Camanzi, Guido Moutier

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30/06/2009





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