AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N. 85 DEL 10/09/2009
Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle
controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006
presentate dalle imprese Teicos s.a.s. ed Euroclima Tecnologie s.r.l. –
Costruzione nuova scuola materna a Premenugo di Settala (MI) – Importo a base
d'asta € 1.019.998,74 oltre IVA – S.A.: Comune di Settala (MI).
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 10 dicembre 2007 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere, con la
quale l'impresa Teicos s.a.s. ha postulato l'incongruita' dei prezzi del progetto
posto a base della procedura aperta per l'appalto dei lavori in epigrafe, con il
criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso, laddove vengono direttamente
applicati degli sconti (dall'8% al 15%) sulle offerte dei fornitori.
L'impresa istante, che ha partecipato alla gara offrendo un ribasso del 10%,
ha inteso rappresentare l'incongruita' dei prezzi posti a base della stessa, per
i sottintesi effetti distorsivi prodotti sulla concorrenza.
A seguito della richiesta di informazioni formulata dall'Autorita'
nell'istruttoria procedimentale il Comune di Settala ha segnalato di aver
comunicato all'impresa Teicos s.a.s. i chiarimenti ricevuti, in merito alla
questione dalla stessa sollevata, dai progettisti incaricati della redazione del
progetto, i quali hanno evidenziato che i prezzi indicati risultano congrui e
riscontrabili sul mercato in quanto “Le analisi dei prezzi sono state redatte
aggiungendo tutte le voci previste per legge. In alcuni casi sono stati
applicati degli sconti, riscontrabili sulle analisi stesse, e quindi dichiarati
palesemente. Alle ditte interessate abbiamo chiesto di redigere un'offerta con
prezzi di listino e non scontati e, a nostra esperienza, sapendo che si
abbassano considerevolmente i costi scorporando la fornitura del materiale dalla
posa, cosa che generalmente avviene in fase di realizzazione, ed essendo
coscienti che le ditte inserite nelle analisi costituiscono l'eccellenza nel
loro settore, abbiamo applicato uno sconto che determinasse un prezzo comunque
congruo e riscontrabile sul mercato”.
La predetta stazione appaltante ha rappresentato, altresi', che sebbene non
rientri tra i documenti obbligatori e' stata data la possibilita' a tutte le
imprese partecipanti (ottantotto ditte) di consultare anche l'analisi dei prezzi
e che dopo la presa visione dei documenti di cui trattasi nessun altro
concorrente ha sollevato contestazioni in merito all'analisi dei prezzi,
ritenendoli quindi implicitamente congrui, tanto che sull'importo a base d'asta
sono stati offerti ribassi percentuali compresi tra l'8,792% e il 18,109%.
Peraltro, ha concluso l'amministrazione comunale, nonostante la contestazione
mossa, la stessa impresa Teicos s.a.s. ha ritenuto conveniente partecipare alla
gara, offrendo un ribasso del 10,00%, sicuramente significativo, ma
evidentemente ritenuto dalla stessa vantaggioso qualora fosse risultata
aggiudicataria dell'appalto.
In riscontro all'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorita', in
data 30 gennaio 2008 sono pervenute anche le considerazioni formulate al
riguardo dall'impresa EMME 2G Costruzioni s.r.l., costituitasi in ATI con la
ditta DI.EFFE.TI, aggiudicataria provvisoria dell'appalto dei lavori di che
trattasi, la quale ha confermato che i prezzi analizzati dal progettista, nonche'
la totalita' di quelli della gara in oggetto, sono stati e sono attualmente
considerati remunerativi, in funzione dei prezzi ricorrenti nel mercato
dell'area geografica di Milano e Provincia.
In data 20 dicembre 2007 e' pervenuta all'Autorita' un'altra istanza di parere,
con la quale l'impresa Euroclima Tecnologie s.r.l. ha postulato l'illegittimita'
dell'esclusione dalla medesima gara disposta nei suoi confronti dal Comune di
Settala, in quanto la documentazione amministrativa prodotta era risultata priva
dell'allegato n. 2 o di analoga dichiarazione concernente l'Amministratore
Unico, nonche' Direttore Tecnico, dott. Rinaldi Matteo circa l'inesistenza delle
situazioni indicate al comma 1, lettere b) e c) dell'art. 38 del D.Lgs.
n.163/2006 (di seguito denominato per brevita' Codice).
L'Impresa istante, non ammessa alla gara per l'appalto dei lavori in oggetto,
ha inteso rappresentare l'illegittimita' della disposta esclusione, sostenendo di
aver reso la dichiarazione sostitutiva predetta.
La stazione appaltante, invece, a riscontro della richiesta di informazioni
formulata dall'Autorita' nell'istruttoria procedimentale, ha rappresentato che
l'impresa Euroclima Tecncologie s.r.l., mentre ha reso la dichiarazione generale
di cui al punto n. 2 del disciplinare di gara, comprendente, alla lettera h), la
generica affermazione circa l'inesistenza delle situazioni interdittive indicate
al comma 1 dell'art. 38 del Codice, ha pero' omesso la dichiarazione di cui al
punto n. 3 del disciplinare, richiesta come la restante documentazione, a pena
di esclusione, per quanto concerne l'Amministratore Unico, nonche' Direttore
Tecnico, dott. Rinaldi Matteo e cio' giustifica l'esclusione dalla gara
dell'impresa di cui trattasi.
Ritenuto in diritto
L'evidente connessione oggettiva delle suddette istanze relative ad un unico
procedimento di gara, ne impone la trattazione congiunta, ai fini dell'emissione
del parere.
La prima questione prospettata riguarda la remunerativita' dei prezzi posti a
base di gara.
In proposito, deve preliminarmente porsi il problema dell'interesse della
societa' istante che, nonostante la contestazione mossa all'analisi dei prezzi,
ritenuta non regolare, ha non di meno partecipato alla gara, offrendo un ribasso
del 10%, poiche' cosi' facendo e' lecito presumere che la stessa abbia
ragionevolmente confidato sulla vantaggiosita' dell'appalto, qualora ne fosse
risultata aggiudicataria.
Infatti, desta perplessita' che un'impresa che asserisca la lesione di una
regolare concorrenza, in virtu' di una incongrua analisi dei prezzi contenuta nei
documenti relativi al bando di gara, presenti un'offerta nell'ambito del
procedimento di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi.
Al riguardo, va osservato, tuttavia, che la fattispecie all'esame non puo'
essere in alcun modo assimilata a quella in cui le condizioni di gara siano tali
da non consentire in maniera assoluta la partecipazione alla medesima. Cio' che
si deduce, infatti, nella fattispecie in esame, e' l'asserita non remunerativita'
della partecipazione.
Pertanto, l'istanza di parere si appalesa ammissibile, potendosi ravvisare in
essa l'interesse sottostante a vedere rinnovata la procedura di gara.
Nel merito, resta fermo pero' che l'asserito ostacolo ad un regolare
svolgimento della gara deve avere natura obiettiva e non meramente soggettiva (o
di mera opportunita').
Invero, in un regime di libera concorrenza non sussiste alcun obbligo, da
parte delle stazioni appaltanti, di porre a base d'asta un prezzo remunerativo
dell'opera prestata per il servizio o per il lavoro eseguito. Č vero che precisi
principi economici, oltre che ragioni di contabilita' pubblica, imporrebbero alla
stazione appaltante di procedere, con esatti criteri di valutazione dei costi,
alla determinazione del prezzo da porre a base d'asta, ma l'eventuale erroneita'
del risultato e' vizio interno al procedimento di formazione della volonta' del
soggetto che indice la gara non sindacabile da terzi.
Certo un errore nella determinazione della base d'asta fa correre il rischio
di vedere andare deserta la gara o, peggio, di aggiudicare la gara stessa ad un
soggetto che, nonostante il prezzo piu' basso, si dimostri successivamente, in
sede di esecuzione, poco affidabile.
Ma, in casi del genere, si verte in una ipotesi di responsabilita' contabile
che non incardina nel concorrente alcuna situazione tutelabile. Esso, invero, ha
solo l'onere di valutare se gli estremi della proposta (tale deve considerarsi
il bando di gara) siano tali da rendere, per lui, conveniente la partecipazione
alla gara, restando, in ogni caso, libero di non partecipare, qualora questa sua
valutazione dia esito negativo.
Ne', in proposito, puo' essere invocato il principio della massima
partecipazione alle gare: tale principio puo', infatti, valere in presenza di
irregolarita' dell'offerta non invalidanti l'offerta stessa, non certamente
quando - come nella specie - viene in discussione la decisione dell'imprenditore
di partecipare o meno alla gara.
Proprio il principio della tutela della concorrenza (che e' la principale
preoccupazione della Corte di giustizia europea), impone di giungere ad una
conclusione del genere. La libera concorrenza deve, infatti, assicurare la
possibilita' di partecipare alle varie iniziative economiche poste in essere dai
soggetti pubblici operanti in ambito comunitario, ma non puo' certamente
spingersi a costituire un obbligo di formulare prezzi base tali da assicurare un
guadagno in ogni caso. Un simile effetto deve, invece, discendere, dalla
formulazione di una offerta basata su una corretta comparazione delle condizioni
di partecipazione rispetto alle proprie capacita' imprenditoriali.
Tali considerazioni impongono di ritenere inammissibile una censura che si
fondi sulla sola non remunerativita' del prezzo posto a base d'asta (in senso
conforme, tra le tante, T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 10 dicembre 2008, n.
5755).
In ogni caso, come giustamente osservato dalla stazione appaltante con
riferimento alla sottintesa impossibilita' di formulare una offerta remunerativa,
nella asserita non remunerativita' dei prezzi posti a base di gara, resta pur
sempre il fatto che nessuna delle altre ottantasette concorrenti, dopo la presa
visione dei documenti di gara, ha sollevato contestazioni in merito all'analisi
dei prezzi, ritenendoli quindi implicitamente congrui; tant'e' vero che
sull'importo a base d'asta sono stati offerti ribassi percentuali compresi tra
l'8,792% ed il 18,109%; il che dimostra ulteriormente che le perplessita'
denunciate sono unicamente frutto di una incertezza meramente soggettiva. Al
riguardo, e' significativo che l'impresa aggiudicataria provvisoria EMME 2G
Costruzioni s.r.l. ha confermato che i prezzi analizzati dal progettista, nonche'
la totalita' di quelli della gara in oggetto e visionati il giorno 23.11.2007
fossero da ritenere remunerativi in funzione dei prezzi correnti nel mercato
dell'area geografica di Milano e Provincia.
La seconda questione prospettata riguarda l'esclusione dalla gara
dell'Impresa Euroclima Tecnologie s.r.l., con la motivazione che la
documentazione amministrativa prodotta era risultata priva dell'allegato n. 2 o
di analoga dichiarazione concernente l'Amministratore Unico, nonche' Direttore
Tecnico, dott. Rinaldi Matteo circa l'inesistenza delle situazioni indicate al
comma 1, lettere b) e c) dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006.
Sulla questione in esame si e' piu' volte pronunciata questa Autorita' (si
vedano ex multis i pareri: 21/5/2008 n. 164; 17/12/2008 n. 262;
15/1/2009 n. 5) e, pertanto, e' sufficiente una motivazione per
relationem a dette pronunce per dichiarare la legittimita' dell'operato
della stazione appaltante, sotto il profilo dell'ineludibilita' di esso.
Invero, secondo il principio del formalismo negli atti di gara, la portata
vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle
stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo
all'organo amministrativo, cui compete l'attuazione delle regole stabilite nel
bando, residui alcun margine di discrezionalita' in ordine al rispetto della
disciplina del procedimento. E, quindi, qualora il bando commini espressamente -
come nel caso di specie - l'esclusione dalla gara in conseguenza
dell'inadempimento di determinate prescrizioni, l'Amministrazione e' tenuta a
dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando
precluso all'interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento,
la sua incidenza sulla regolarita' della procedura selettiva e la congruita' della
sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa
Amministrazione si e' autovincolata al momento del bando.
In argomento, la stazione appaltante ha correttamente rappresentato che la
documentazione prevista dal disciplinare di gara prevedeva, a pena di
esclusione, oltre alla dichiarazione sostitutiva generale circa l'inesistenza
delle situazioni interdittive indicate al comma 1 dell'art. 38 del Codice, che
per quanto in atti risulta regolarmente resa dall'Amministratore Unico, nonche'
Direttore Tecnico, dott. Rinaldi Matteo, anche la dichiarazione di cui al punto
n. 3, ossia “Dichiarazione sostitutiva del titolare, dei soci, degli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonche' dei direttori tecnici
dell'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lettere b) e c),
dell'art. 38 del Codice. Tale dichiarazione deve essere redatta,
preferibilmente, secondo il modello allegato al presente disciplinare
(contraddistinto con il n. 2)”, che risulta invece resa solo dal Direttore
Tecnico Ing. Cicco Nicola e non anche, come era necessario, dall'Amministratore
Unico, nonche' Direttore Tecnico, dott. Rinaldi Matteo.
In merito alle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006,
occorre infatti distinguere le differenti fattispecie previste dal citato
articolo ed i soggetti, per ciascuna di esse, chiamati obbligatoriamente a
dimostrare la sussistenza di requisiti morali richiesti.
L'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 prevede l'esclusione
dalle gare dei soggetti “nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575”. Per tale fattispecie, i
soggetti tenuti a dimostrare l'assenza delle citate cause ostative sono
chiaramente indicati dalla seconda parte della lettera b), la quale
espressamente li riconduce a: “il titolare o il direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di societa'
in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
societa'”.
La lettera c) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) prevede l'esclusione dalle
gare dei soggetti “nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18”. Anche per la fattispecie citata, la norma prevede
espressamente quali sono i soggetti cui l'esclusione si applica, vale a dire:
“nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o
consorzio”. Inoltre, solo per la fattispecie descritta dalla lett. c) dell'art.
38 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esclusione e il divieto operano anche “nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata”.
Dunque, i soggetti specificamente obbligati a dimostrare l'assenza di cause
di esclusione sono chiaramente indicati dalle sopra citate disposizioni. Sul
punto, deve osservarsi come il genere di dichiarazioni richieste costituisca
frutto di informazioni su qualita' personali e sulle relative vicende
professionali e/o individuali dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza o
dei direttori tecnici che, non necessariamente, possono essere a conoscenza del
rappresentante legale dell'impresa, trattandosi di eventi (specie quelli
connessi a procedimenti penali) che esulano da fattori rientranti nella
organizzazione aziendale; quindi, non puo' costituirsi un onere di conoscenza in
capo al legale rappresentante della stessa. E' per tale ragione che le relative
dichiarazioni devono essere personalmente rese dagli interessati.
In applicazione della sopra citata ricostruzione normativa, la documentazione
della gara in esame ha correttamente previsto, in aggiunta alla dichiarazione
generale circa l'inesistenza delle situazioni interdittive indicate al comma 1
dell'art. 38 del Codice, la dichiarazione sostitutiva del titolare, degli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nonche' dei direttori
tecnici, dell'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lettere b) e c)
dell'art. 38 del Codice, prescrivendo che tale dichiarazione fosse redatta
preferibilmente secondo uno specifico medello allegato al disciplinare.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, non puo' ritenersi, quindi, che le
disposizioni contenute nella lex specialis di gara non fossero chiare o
potessero dare adito a fraintendimenti a danno dei concorrenti, i quali,
pertanto, erano tenuti, in sede di presentazione dell'offerta, a fornire quanto
dettagliatamente richiesto, pena l'esclusione prevista dal bando di gara.
Conseguentemente, la stazione appaltante non poteva non escludere l'impresa
istante per l'inadempimento formale sopra rilevato.
Al riguardo, la stazione appaltante ha fatto opportunamente presente che, su
ben ottantotto concorrenti, soltanto altri due, oltre all'istante, sono stati
esclusi per una causa analoga e che gli stessi non hanno avanzato alcuna
rimostranza, ad ulteriore dimostrazione della inequivocabile chiarezza del
disciplinare di gara e del corretto operato della commissione nel disporre
l'esclusione contestata.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, infondata, agli effetti del
regolare svolgimento della gara per l'appalto dei lavori in epigrafe, l'asserita
incongruita' dei prezzi posti a base della stessa, siccome postulata dall'impresa
Teicos s.a.s. e conforme alla lex specialis della gara medesima
l'esclusione dell'Impresa Euroclima Tecnologie s.r.l.
I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci
Il Presidente: Luigi Giampaolino
Depositato presso la segreteria del
Consiglio in data 25 settembre 2009