CASSAZIONE: PRINCIPIO GENERALE DELLA RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. Sentenza ha escluso la responsabilita' dell'impresa committente
Data: 23/11/2009 Argomento: Sicurezza
La Cassazione nella sentenza 22818/09 ha escluso la responsabilita' dell'impresa committente per le gravi lesioni subite da un operaio precipitato da un ponteggio ed ha, invece, affermato la corresponsabilita' nella causazione dell'infortunio della societa' datoriale-appaltatrice e dello stesso dipendente.
E' stato affermato dalla Corte che la responsabilita' in materia di sicurezza sul lavoro nel contratto di appalto
fa capo in via esclusiva all'appaltatore a meno che non vi sia una previsione contrattuale che contenga una
deroga a tale principio generale: ipotesi, quest'ultima, che si verifica quando il committente si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell'opera da realizzare.
Insomma, solo in questo caso, la societa' committente rispondera' del risarcimento danni per l'infortunio subito dal dipendente dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori.
L'esistenza di una supervisione del rispetto delle norme sulla sicurezza da parte dell'impresa committente non priva e l'appaltatore della sua
responsabilita' esclusiva in materia di infortuni.
Fonte: Aniem.it
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