PIANO CASA: SUGLI ABUSI SANATI, REGIONI IN ORDINE SPARSO. Solo alcune normative regionali penalizzano le irregolarita`
Data: 24/11/2009
Argomento: Urbanistica


Il piano casa vale anche per gli immobili condonati, ma con grandi differenze locali. L`intesa Stato-Regioni del 1° aprile 2009, del resto, si era limitata a prevedere che gli interventi edilizi straordinari non avrebbero potuto riguardare gli edifici abusivi, senza pero` stabilire nulla di preciso per i fabbricati abusivi, che fossero stati oggetto di condono o di accertamento di conformita`.



Le normative piu` rigorose escludono dal computo degli incentivi le porzioni di edificio condonate o sanate, determinando una sorta di sanzione postuma e aggiuntiva per la violazione edilizia. E` il caso, ad esempio, dell`Umbria, in cui nonostante l`edificio condonato venga qualificato come «legittimo», le superfici sanate entro il 31 marzo sono sottratte dal computo degli ampliamenti (legge n. 13/2009).



Anche la legge regionale n. 24/2009 della Toscana chiarisce che le superfici utili lorde (Sul) realizzate abusivamente - se condonate o oggetto di sanatoria entro il 31 marzo 2009 - devono essere computate per determinare la Sul esistente, ma dovranno essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili. E in posizione analoga si colloca anche l`Emilia Romagna con la legge n. 6/2009. 



In Puglia, invece, la legge n. 14/2009 diversifica le regole in base al tipo di violazione. Nel caso di fabbricati completamente realizzati in modo abusivo e poi sanati con uno dei tre passati condoni edilizi, l`intera volumetria puo` essere calcolata ai fini dell`ampliamento. Come pure potranno essere conteggiate le volumetrie che sono state sanate per semplice cambiamento di destinazione d`uso. 



Per contro, non potranno essere considerati ai fini del calcolo del nuovo incremento i volumi che in passato sono stati sanati in quanto semplice ampliamento della volumetria originaria. Una scelta che potrebbe suscitare dubbi di costituzionalita`, dato che tratta in modo diverso abusi sanati in passato da norme di legge nazionali che hanno legittimato il fabbricato sotto ogni profilo.



Viceversa, in Lombardia gli interventi edilizi della legge n. 13/2009 non potranno applicarsi agli edifici integralmente condonati, cioe` realizzati da zero in assenza o in difformita` dal titolo abilitativo. Mentre non dovrebbero esserci limiti nel caso in cui il condono o l`accertamento di conformita` sia stato ``parziale``. Ancora diversa la soluzione della Liguria, in cui l`articolo 5 della legge n. 49/2009 esclude gli immobili condonati per i quali la sanatoria abbia riguardato opere realizzate in assenza o in difformita` della licenza edilizia che non fossero comunque conformi alle norme e agli strumenti urbanistici.



Altre leggi seguono un orientamento meno restrittivo. In Abruzzo la legge n. 13/2009 si limita a chiedere che le unita` immobiliari oggetto dei lavori siano state ultimate «in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge»: quindi gli edifici condonati saranno trattati come quelli legittimi. Analoga la disciplina della Sardegna, in cui i lavori del piano casa vengono ammessi dall`articolo 2 della legge n. 4/2009 sulla «volumetria esistente», purche` munita di titolo abilitativo (ove prescritto) e realizzata al 31 marzo 2009.



Nelle Marche la legge n. 22/2009 ammette gli interventi su immobili sanati alla data di entrata in vigore della legge (16 ottobre 2009), senza porre alcuna limitazione nel calcolo degli ampliamenti. Anche il Piemonte, con la legge n. 20/2009, ammette la realizzazione degli interventi sugli immobili condonati alla data di entrata in vigore della legge (31 luglio 2009) o che a questa data abbiano ottenuto l`accertamento di conformita`, quale che sia la tipologia di abuso sanato (assenza o difformita` dal titolo, ampliamento, cambio d`uso). 




Del tutto analoga e` la previsione del Veneto, che ammette l`esecuzione degli interventi straordinari anche su edifici condonati o comunque sanati, purche` il requisito sussista all`11 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 14/2009. Nello stesso senso anche il Friuli Venezia Giulia, in cui secondo l`articolo 57 gli interventi di riqualificazione trovano applicazione anche per gli edifici oggetto di interventi abusivi qualora i procedimenti sanzionatori siano stati conclusi entro il 30 settembre 2009.




Anche in Basilicata gli interventi di ampliamento vengono ammessi sugli edifici condonati e su quelli «residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validita`». La legge n. 25/2009 non specifica in quale data debba sussistere il titolo, per cui deve ritenersi che possa arrivare anche dopo la sua entrata in vigore (8 agosto 2009), purche` entro il termine ultimo per la presentazione della domanda (8 agosto 2011).




Quanto al Lazio, la possibilita` di eseguire interventi su edifici abusivi risulta preclusa dalla legge n. 21/2009 solo con riferimento a quei manufatti per i quali non intervenga il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria entro il 4 dicembre 2011.

 

 

Fonte: Ance.it







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