CATEGORIE E CLASSIFICHE - La stazione appaltante deve far riferimento esclusivamente alle categorie e alle classifiche indicate nel bando di gara.
Data: 11/01/2010
Argomento: Procedure di gara


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.9 DEL 29/01/2009


Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex Art. 6, comma 7,lettera n) del Decreto Legislativo n.163/06, presentata dall'ATI CO.VER.SUDS.r.l. - FIDIA S.r.l. – Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimentodi tratti di rivestimento della galleria ferroviaria compresa tra la fermata diCastellammare Terme e la stazione di Vico Equense, della linea ferroviaria ascartamento ridotto Napoli - Sorrento – Importo euro 1.052.052,00; S.A.: CIRCUMVESUVIANAS.r.l.

Il Consiglio

Vista la relazione dell0'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 1 febbraio 2008 la CIRCUMVESUVIANA S.r.l. ha pubblicato il bando di gara perl'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, per un importo complessivo di1.052.052,00 euro, richiedendo quali requisiti di qualificazione la categoriaprevalente OS21 - classifica III e la categoria scorporabile OS23 - classificaII.

In sede di verifica della documentazione presentata dalle imprese partecipanti, laCommissione di gara ha proceduto all'esclusione del ATI CO.VER.SUD S.r.l. -FIDIA S.r.l., per aver dimostrato, nella categoria prevalente OS21, il possessodella classifica II in luogo della III richiesta dal bando.

In data 17 marzo2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere indicata in oggetto, con laquale l'ATI CO.VER.SUD S.r.l. – FIDIA S.r.l. ha contestato il provvedimento diesclusione, sostenendo che, per la partecipazione alla procedura di gara, fossesufficiente il possesso, nella categoria prevalente OS21 - classifica II,avendo la S.A., in sede di individuazione delle categorie di qualificazione edei relativi importi, inserito alcune lavorazioni non appartenenti a talecategoria.

Infatti - assume l'ATI istante - dall'esame del computo metrico di progetto, risulta che laS.A., nel quantificare l'importo delle lavorazioni della categoria OS21 in euro632.932,00, ha computato alcune voci non imputabili a tale categoria, ed inparticolare quella relativa al “Compenso a corpo per impianto di cantiere esuccessiva smobilitazione” per un importo di euro 16.500,00 e quella relativa a“imprevisti e varie”, ammontante ad euro 22.000,00.

A riscontro dellarichiesta di informazioni effettuata dall'Autorita' nell'istruttoriaprocedimentale, ha presentato memoria l'ATI CO.VER.SUD S.r.l. - FIDIA S.r.l.,la quale ha confermato quanto sostenuto nell'istanza di parere, precisandoinnanzitutto che i lavori relativi all'“impianto di cantiere e successivasmobilitazione” non possono imputarsi ne' alla categoria prevalente OS21 ne'tantomeno a quella scorporabile OS23. Tali lavori, poiche' riguardanti lafornitura ed il montaggio di un insieme coordinato di impianti (elettrico, diventilazione), sarebbero da imputarsi, a detta dell'istante, in parte allacategoria OG11, relativa agli impianti tecnologici, ed in parte alla categoriaOG3, relativa gli interventi a rete per la mobilita' su ferro, entrambe inpossesso dell'ATI concorrente.

Inoltre,l'istante medesima ha evidenziato che il compenso per “imprevisti e varie”,riguardando lavori incerti nell'an, nel quantum, nel quando e nel quomodo, none' definibile a priori e, pertanto, non e' computabile in alcuna categoria dilavori prevista dalla normativa di settore e, nel caso di specie, ne' nellacategoria prevalente ne' in quella scorporabile.

Aggiunge,altresi', l'ATI CO.VER.SUD S.r.l. - FIDIA S.r.l. che la voce “imprevisti evarie” non poteva essere compresa nel computo metrico estimativo dei lavori, ilquale viene redatto, ai sensi dell'Art. 44, comma 2, del DPR n. 554/1999, sullabase delle sole lavorazioni dedotte dagli elaborati grafici di progetto.Viceversa, tale compenso - aggiunge l'ATI istante - andava inserito nel quadroeconomico dell'appalto, come previsto dal menzionato Art. 44 e dall'Art. 17,comma 1, del DPR n. 554/1999.

Rileva, infine, l'istante,che la stessa quantificazione a corpo di tale compenso e' avvenuta in modoarbitrario e sganciata da qualsiasi parametro, contrariamente a quanto dispostonell'elenco prezzi e nell'Art. 6.1 del Capitolato speciale di appalto, secondoi quali per eventuali lavori non previsti si sarebbe dovuto far riferimento aiprezzi fissati nel Prezzario OO.PP. della Regione Campania, approvato condelibera di G.R. n.3070/2003.

La Circumvesuviana S.r.l. ha ritenuto di non partecipare al contraddittorio.

Ritenuto in diritto

Preliminarmente si evidenzia che, ai fini della partecipazioneall'appalto e della relativa qualificazione del concorrente, si deve farriferimento esclusivamente alle categorie e classifiche indicate nel bando digara (parere dell'Autorita' n. 197/2008 e n. 74/2008).

Nel caso in esame l'ATI CO.VER.SUD S.r.l. - FIDIA S.r.l hadimostrato, in sede di qualificazione alla gara, il possesso della categoriaprevalente OS21 per la classifica II in luogo della classifica III richiestadal bando.

Conseguentemente, sotto il profilo formale, ilprovvedimento di esclusione contestato in questa sede e' stato adottato dallaCommissione di gara nei confronti del ATI istante in conformita' a quantoprescritto dalla lex specialis in ordine al possesso dei requisiti dipartecipazione.

Cio' posto, esaminando, come richiesto dall'istante, sottoil diverso profilo sostanziale la censura mossa alla stazione appaltante inordine alla errata individuazione della classifica relativa alla categoriaprevalente OS21, occorre precisare che l'Autorita' - con i pareri citati - haevidenziato che la corretta individuazione delle categorie di cui si componel'appalto e delle relative classifiche, che la S.A. riporta nel bando di gara,rientra nelle specifiche competenze ed attribuzioni del progettista, previavalutazione degli elaborati di progetto dallo stesso redatti.

Nel caso di specie, il progettista ha imputato allacategoria prevalente OS21 due diverse voci del computo metrico estimativo,ovvero la voce “PN1 – Compenso perimpianto di cantiere e successiva smobilitazione” per un importo pari a16.500,00 euro e quella per “Imprevisti evarie di 22.000,00 euro.

Con riguardo alla prima voce, relativa a “Compenso per impianto di cantiere esuccessiva smobilitazione”, si rileva che, come chiarito in precedentipronunce dell'Autorita' (Determinazioni n. 25/01 e n. 8/2002), perche' si abbiauna prestazione configurabile come lavoro, e, quindi, tale da ricondurla ad unadelle categorie di qualificazione individuate nell'all. A del D.P.R. n.34/2000, occorre che vi sia una modificazione strutturale o funzionale di unbene con il risultato di ottenere un nuovo bene, che in quanto finito in ognisua parte sia capace di esplicare autonome funzioni economiche e tecniche, ed e'necessario altresi' che la lavorazione in questione sia di importo superiore al10% dell'importo complessivo dell'intervento o comunque di importo superiore aeuro 150.000.

Nell'Elenco prezzi aggiuntivi la voce di cui trattasi, diimporto pari a soli 16.500,00 euro, viene indicata come consistente nella:

- Realizzazione diidonea linea elettrica (impianto di cantiere) dalla stazione di Pozzano o Scrajo fino ai punti di esecuzione dei lavori, protetto da apposito quadroelettrico e realizzato secondo le norme vigenti

- Realizzazione dilinea per area compressa proveniente da apposito compressore da posizionare o a Pozzazo o a Scrajo.

- Installazione diapposito impianto di estrazione fumi in modo da consentire lo svolgimento deilavori nella massima sicurezza.

- Costruzione suicarri (forniti dalla Circumvesuviana) di idonee strutture tubolari, nel rispetto delle normative ferroviarie e relativa attrezzatura; si precisa chetali carri ferroviari e relativa attrezzatura devono circolare solo in regimedi interruzione di circolazione e in regime di disalimentazione della linea aerea”.

Dalla richiamata descrizione delle suddette prestazioni edal loro importo si evince che la voce in questione non comprende prestazioniconfigurabili come lavoro nel senso suindicato, per cui, contrariamente aquanto sostenuto dall'ATI istante, non e' possibile la sua imputazione in partealla categoria OG11 ed in parte alla categoria OG3, peraltro non indicate nelbando di gara.

Tale voce, invece, include apprestamenti di cantiere dicarattere accessorio e funzionale alle lavorazioni che il progettista ha intesoimputare alla categoria prevalente OS21 e, pertanto, la sua imputazione a talecategoria prevalente appare conforme alla normativa di settore.

Con riferimento, infine, alla seconda voce in esame, per “Imprevisti e varie”, occorre,viceversa, rilevare che, non essendo possibile conoscere a priori qualepotrebbe essere l'eventuale natura di tali imprevisti e varie, gli stessi nonpossono essere compresi in nessuna delle due categorie speciali contemplate dalbando di gara di cui trattasi.

Giova altresi' richiamare la deliberazione dell'Autorita' n.76 del 19 ottobre 2006, con la quale e' stato chiarito che, ai fini dellacorretta individuazione della categoria di lavori e della relativa classifica,la S.A. deve tenere conto delle lavorazioni espressamente previste nelcapitolato speciale di appalto, ovviamente sulla base degli elaboratiprogettuali.

Inoltre, poiche' la suddetta voce non ha ad oggetto unaspecifica lavorazione, la stessa non poteva essere inserita nel computo metricoestimativo dei lavori e imputata nella categoria prevalente OS21, bensi' dovevaessere inserita, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 44, comma 3, lett. b) edall'Art. 17, comma 1, lett. b), n. 4 del D.P.R. n. 554/1999, nel quadroeconomico del progetto, quale accantonamento per imprevisti.

Si richiama, pertanto, la S.A. ad una maggiore attenzionenell'attivita' di verifica degli elaborati progettuali posti a gara e, piu' inparticolare, in quella di controllo della corretta individuazione da parte delprogettista delle categorie di qualificazione e delle relative classifiche, lequali, se determinate in maniera arbitraria, illogica o irragionevole, inquanto riportate nel bando di gara vanno ad incidere sulla partecipazione allaprocedura selettiva con effetti distorsivi della concorrenza.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione disposta dalla Commissione nei confronti dell'ATI CO.VER.SUD S.r.l. - FIDIAS.r.l. e' conforme alla lex specialis di gara.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 06/02/2009





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