APPALTI PUBBLICI : IN PARLAMENTO LE MODIFICHE SULLA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO. Modifiche sulle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti.
Data: 21/01/2010 Argomento: Procedure di gara
Dopo il passaggio in via preliminare al Consiglio dei Ministri del 27
novembre 2009, le modifiche sulle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici (Schema di decreto legislativo in
attuazione della direttiva 2007/66/CE ) arrivano alle commissioni parlamentari
per l'acquisizione dei relativi pareri.
Il provvedimento, sul quale si esprimera' anche il Consiglio di Stato, apporta
modifiche al Codice dei Contratti, prevedendo, in particolare:
--l'ampliamento della nozione di stazione appaltante che
ricomprende anche agli enti aggiudicatari dei settori speciali;
--un termine dilatorio di trentacinque giorni per la
stipulazione del contratto (cinque giorni dalla scadenza del termine per
l'impugnativa dell'atto) con la previsione di alcune deroghe;
--una maggiore specificazione di forme, termini e contenuto
della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;
--l'incentivazione dell'accordo bonario (con riduzione dei
costi) e l'eliminazione del divieto di arbitrato. Sussiste l'obbligo, tuttavia,
per la p.a. che intenda avvalersi dell'arbitrato di indicare, sin dal bando o
dall'invito, se nel contratto sara' o meno inserita la clausola compromissoria;
l'aggiudicatario, invece, potra' rifiutare
l'inserimento della clausola compromissoria nel contratto comunicandolo alla
stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza
dell'aggiudicazione.
Sono altresi' introdotti criteri selettivi per l'arbitro presidente (scelto dalle
parti o su loro mandato dagli arbitri delle parti), un rigoroso regime di
impugnazione del lodo, la possibilita' di sospendere su istanza di parte, ed in
presenza di gravi e fondati motivi, l'efficacia del lodo,
una accelerazione del giudizio di appello avverso il lodo;
--l'introduzione della c.d. informativa sull'intento di
proporre ricorso giurisdizionale che un concorrente puo' effettuare durante il
procedimento di gara indicando, sinteticamente, i motivi di ricorso. Tale
informativa va notificata al responsabile del procedimento; la stazione
appaltante, nei successivi 20 giorni, decide sull'opportunita' di agire in
autotutela.
L'omissione dell'informativa e l'omesso riscontro dell'informativa da parte
della stazione appaltante costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai
fini dell'eventuale condanna alle spese e dell'eventuale risarcimento del danno.
Fonte: Aniem.it
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