PROCEDIMENTO DI VERIFICA - La stazione appaltante e' tenuta ad attivare il procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte nel caso di gara basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
Data: 28/01/2010
Argomento: Procedure di gara


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.122 DEL 05/11/2009


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'Ing. Ino Lucia, in qualita' di capogruppo RTP – Affidamento incarico professionale per l'adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale – II lotto funzionale – Importo a base d'asta € 160.000,00 – S.A.: Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN)
Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto

In data 4 agosto 2008 perveniva all'Autorita' l'istanza di parere in oggetto, con la quale l'Ing. Ino Lucia, in qualita' di capogruppo di RTP partecipante alla gara in questione, lamentava la mancata attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte.

A riscontro della richiesta di informazioni avanzata dall'Autorita' nell'istruttoria procedimentale la stazione appaltante evidenziava di aver avviato, in seguito alla segnalazione dell'odierna istante, la verifica dell'offerta risultata prima in graduatoria, formulata dal RTP Ing. Filippo Castagnozzi (capogruppo) – Ing. Agostino Castagnozzi (mandante), all'esito della quale era stata disposta l'aggiudicazione in favore di quest'ultima.

Al contraddittorio documentale partecipava anche il suddetto RTP controinteressato, che ribadiva le giustificazione presentate a sostegno dell'assenza dell'anomalia della propria offerta.
Ritenuto in diritto

Con il presente precontenzioso e' stata portata all'attenzione di questa Autorita' la questione in ordine alla mancata attivazione del procedimento di verifica delle offerte anomale nell'ambito della gara in oggetto.

Dall'analisi della documentazione prodotta in sede di istruttoria dalla stazione appaltante e dal RTP aggiudicatario emerge, infatti, come in sede di gara, solo in seguito a specifica segnalazione dell'odierna istante, la stazione appaltante abbia verificato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 ed abbia, quindi, asseritamente proceduto alla verifica dell'anomalia dell'offerta economica piu' vantaggiosa (cfr. l'ultima pagina del verbale della seduta del 25/6/2008).

Peraltro, il comportamento della stazione appaltante appare contraddittorio, in quanto, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 per sottoporre a verifica l'offerta in contestazione, stante appunto l'accertato superamento del parametro dei 45 dei punti massimi previsti dal bando, non risulta poi in concreto aver proceduto alla formale attivazione del procedimento di verifica, ne' risulta aver, prima di disporre l'aggiudicazione, acquisito e quindi specificamente valutato le giustificazioni prodotte, in merito alle quali il provvedimento conclusivo avrebbe dovuto svolgere un'adeguata motivazione esplicativa, quantomeno per relationem, delle ragioni sottese alla reputata sufficienza ad escludere la presunta anomalia. Nulla di tutto cio' emerge dagli atti di gara prodotti.

Da cio' discende la fondatezza delle lamentele poste a base dell'istanza in esame, in quanto il comportamento della stazione appaltante non appare conforme alla normativa vigente in tema di appalti pubblici, a tenore della quale, una volta determinata la relativa soglia di anomalia, - nel caso di specie ex art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, trattandosi di gara basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - l'aggiudicazione deve essere preceduta dalla verifica della “congruita' delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara” secondo la procedura di cui agli articoli 86, 87, 88 del D.Lgs. n. 163/2006 (cfr. ad es. deliberazione n. 189/2007) e dall'esplicazione in sede motivazionale delle valutazioni svolte.

In proposito, va ulteriormente ribadito (cfr. ad es. parere n. 17/2009) che l'Amministrazione deve svolgere il giudizio tecnico sulla congruita', serieta', sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta e che gli apprezzamenti compiuti in sede di riscontro dell'anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, improntato a criteri di ragionevolezza, logicita' e proporzionalita', che rientra tra le prerogative della stazione appaltante e, in particolare, della commissione giudicatrice (si vedano, altresi', i pareri n. 169/2008 e n. 213/2008), salvo non emergano evidenti vizi di ricostruzione dell'iter logico-argomentativo. Nel caso de quo non emerge lo svolgimento di alcuna valutazione, anche solo per relationem alle giustificazioni, peraltro neppure richieste a fronte della mancata attivazione del relativo subprocedimento.

In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante non e' conforme alla normativa comunitaria e nazionale di settore, a causa del mancato concreto svolgimento nella gara in oggetto del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.
I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 dicembre 2009





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