Autority: La commissione di gara puo' far integrare la documentazione mancante.
Data: 29/01/2007
Argomento: Procedure di gara


Deliberazione Aut. vig. sui contratti pubblici, n. 5/2007. Oggetto della controversia sottoposta all’Autorità riguarda la richiesta di annullamento della gara presentata da un’impresa ritenendo non conforme alle prescrizioni del bando di gara l’operato del Seggio di gara che non ha proceduto ad effettuare l’aggiudicazione provvisoria della gara stessa nel giorno ed nell’ora indicata dal bando (6.12.2006) ma, riconoscendo ammissibile far effettuare, a favore di alcuni concorrenti, la regolarizzazione della documentazione presentata in gara, ha provveduto ad aggiornare la seduta al 14.12.2006.


Deliberazione Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 17/1/2007 n. 5

 
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comando Interregionale Carabinieri "Pastrengo" - fornitura, a quantità indeterminata, di batterie (lotto 1) e parti di ricambio (lotto 2) per i veicoli ruotanti militari in dotazione al Comando Interregionale Carabinieri "Pastrengo", al Raggruppamento T.L.A. di Milano e altri Reparti.

 
 
Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

 
Considerato in fatto

 
In data 20 dicembre 2006 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto con la quale la stazione appaltante ha rappresentato la controversia insorta con l’impresa NO.VE.RI. AUTO s.r.l. che ha presentato richiesta di annullamento della gara ritenendo non conforme alle prescrizioni del bando di gara l’operato del Seggio di gara che non ha proceduto ad effettuare l’aggiudicazione provvisoria della gara stessa nel giorno ed nell’ora indicata dal bando (6.12.2006) ma, riconoscendo ammissibile far effettuare, a favore di alcuni concorrenti, la regolarizzazione della documentazione presentata in gara, ha provveduto ad aggiornare la seduta al 14.12.2006.

 
 
A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall’Autorità nell’istruttoria procedimentale, l’impresa NO.VE.RI. AUTO s.r.l. ha presentato le proprie osservazioni in merito, rappresentando che il bando di gara non prevedeva il rinvio ad altra data della seduta pubblica per consentire l’integrazione della documentazione mancante, e che detta integrazione è consentita solo nel caso in cui la prescrizione del bando non presenti carattere di indefettibilità.

 
 
Ritenuto in diritto

 
L’articolo 8 del bando di gara riporta le fasi del procedimento dell’aggiudicazione provvisoria: nell’ambito dell’esame della documentazione di gara è espressamente riconosciuta al Presidente del Seggio di gara la facoltà di assegnare alle imprese un congruo termine per la regolarizzazione dei documenti “unicamente incompleti, ad eccezione dell’offerta”.

 
 
Per consolidata giurisprudenza amministrativa il principio di continuità e di concentrazione delle operazioni di gara derivante dall'articolo 71 R.D. 23 maggio 1924 n.827, che pure costituisce esplicazione dei più generali principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell’operato dell’amministrazione e che è finalizzato a garantire che le operazioni di gara si svolgano in modo imparziale, nel rispetto della par condicio dei concorrenti, può in concreto subire eccezioni in quelle particolari situazioni che obiettivamente impediscono la conclusione delle operazioni di gara in una sola seduta (cfr. CdS. Sez. V, 25.7.2006 n. 4657; CdS. sez. IV, 5/10/2005 n. 5360; CdS. sez. VI, 16 novembre 2000, n. 6128)
 
Nel caso di specie, la facoltà riconosciuta al Seggio di gara di procedere alla regolarizzazione della documentazione non può non avere come conseguenza l’aggiornamento della seduta di gara per consentire alle imprese interessate di presentare le necessarie integrazioni richieste.

 
Per quanto attiene al merito della clausola in esame, che consente la regolarizzazione della documentazione incompleta, si fa presente che la stessa deriva dall’articolo 46 del d.Lgs. n. 163/2006 – che riproduce quanto prescritto dall’articolo 15 del d. Lgs. n. 358/1992 e dall’articolo 16 del d. Lgs. n.157/1995, interpretati dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che la facoltà di consentire al concorrente di completare la dichiarazione resa è concreta applicazione del criterio del giusto procedimento (CdS. Sez. V, 30.8.2006 n. 5064), nel rispetto del principio della par condicio e subordinatamente alla condizione che la documentazione sia sta individuata nei suoi esatti termini.

 
Si deve precisare che il legittimo esercizio del potere di regolarizzazione presuppone che le incompletezze siano riconducibili alla categoria dei meri errori materiali o ad irregolarità di ordine formale, per cui è necessario un intervento da parte della Commissione in sede di interpretazione che sia volto a calibrarne la portata.

 
 
In base a quanto sopra considerato

 
Il Consiglio


ritiene:

 
- conforme all’articolo 46 del d. Lgs. n. 163/2006 la clausola del bando di gara in questione che consente al Presidente del Seggio di gara di far effettuare la regolarizzazione della documentazione incompleta;

 
- il principio della continuità delle operazioni di gara non contrasta con l’aggiornamento della seduta di aggiudicazione provvisoria, al fine di consentire alle imprese interessate di presentare le richieste integrazioni documentali.

 
Il Consigliere Relatore Il Presidente

Alesando Botto Alfonso M. Rossi Brigante

 
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 23 Gennaio 2007

(giurisprudenza correlata: Sentenza Consiglio di Stato n. 4657/2007, L'amministrazione appaltante può rinviare la seduta di gara.)








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