IL BONUS PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE SPETTA ANCHE AL CONDOMINIO. La detrazione del 36% spetta per i lavori eseguiti su tutte le parti comuni indicate dal codice civile.
Data: 17/02/2010
Argomento: Agevolazioni


Si' alla detrazione Irpef del 36% per i lavori condominiali realizzati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali elencate dai nn. 1, 2, 3, dell'articolo 1117 del codice civile.



L'Agenzia fa innanzitutto il punto della situazione, ricordando che la legge 449/1997 ha introdotto la possibilita' di detrarre dall'Irpef il 36% delle spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia realizzati su singole unita' abitative e su parti comuni di edifici residenziali siti nel territorio del nostro Paese.



Per quanto riguarda le parti comuni degli edifici, l'articolo 1 della legge 449/1997 rinvia esclusivamente a quelle fissate dal n. 1 dell'articolo 1117 cc, mentre il successivo regolamento attuativo (decreto interministeriale 41/1998) cita in modo generico l'articolo 1117.



Sull'argomento, l'Amministrazione finanziaria, con le circolari 57/1998 e 121/1998, ha ritenuto agevolabili anche gli interventi relativi a parti comuni indicate dal n. 2 (la casa del portiere) e dal n. 3 (le fognature) dell'articolo 1117 del cc.



La risoluzione 84/2007, invece, rifacendosi a una interpretazione letterale della legge 449/1997, ha sostenuto l'esclusione dal beneficio dei lavori riguardanti le parti comuni indicate dai numeri 2 e 3.



Con la risoluzione odierna, l'Agenzia, richiamandosi al regolamento attuativo, supera il precedente orientamento, e riconosce il diritto al bonus del 36% per i lavori riguardanti tutte le parti condominiali comuni.



Secondo i tecnici delle Entrate, infatti, il decreto di attuazione, ampliando l'ambito di applicazione del beneficio, meglio rispecchia la ratio e la finalita' della norma agevolativa: incentivare gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e, contestualmente, far “emergere” base imponibile.

 

Fonte: Fiscooggi.it







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