IL BONUS PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE SPETTA ANCHE AL CONDOMINIO. La detrazione del 36% spetta per i lavori eseguiti su tutte le parti comuni indicate dal codice civile.
Data: 17/02/2010 Argomento: Agevolazioni
Si' alla detrazione Irpef del 36% per i lavori condominiali
realizzati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali
elencate dai nn. 1, 2, 3, dell'articolo 1117 del codice civile.
L'Agenzia fa innanzitutto il punto della situazione, ricordando che
la legge 449/1997 ha introdotto la possibilita' di detrarre dall'Irpef
il 36% delle spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia realizzati su singole unita' abitative e su parti comuni di
edifici residenziali siti nel territorio del nostro Paese.
Per quanto riguarda le parti comuni degli edifici, l'articolo 1 della legge
449/1997 rinvia esclusivamente a quelle fissate dal n. 1 dell'articolo 1117 cc,
mentre il successivo regolamento attuativo (decreto interministeriale 41/1998)
cita in modo generico l'articolo 1117.
Sull'argomento, l'Amministrazione finanziaria, con le circolari 57/1998 e
121/1998, ha ritenuto agevolabili anche gli interventi relativi a parti comuni
indicate dal n. 2 (la casa del portiere) e dal n. 3 (le fognature) dell'articolo
1117 del cc.
La risoluzione 84/2007, invece, rifacendosi a una interpretazione letterale
della legge 449/1997, ha sostenuto l'esclusione dal beneficio dei lavori
riguardanti le parti comuni indicate dai numeri 2 e 3.
Con la risoluzione odierna, l'Agenzia, richiamandosi al regolamento attuativo,
supera il precedente orientamento, e riconosce il diritto al bonus del
36% per i lavori riguardanti tutte le parti condominiali comuni.
Secondo i tecnici delle Entrate, infatti, il decreto di attuazione, ampliando
l'ambito di applicazione del beneficio, meglio rispecchia la ratio e la
finalita' della norma agevolativa: incentivare gli interventi di
riqualificazione del patrimonio edilizio e, contestualmente, far “emergere” base
imponibile.
Fonte: Fiscooggi.it
|
|