DETRAZIONI FISCALI 55%. INTERVENTI IN CONDOMINIO: bastano 167,7 millesimi per decidere
Data: 26/03/2010
Argomento: Agevolazioni


Per decidere gli interventi di riqualificazione energetica nei condomini, basta la maggioranza ridotta. In particolare bastano 167,7 millesimi per decidere. E' quanto dispone una legge recente, molto poco nota, la legge n. 99 del 23 luglio 2009 al comma 22 dell'art. 27.


Ne ha riferito l'arch. Amalia Martelli del Gruppo di Lavoro Efficienza energetica di Enea al Convegno organizzato ieri dallo stesso Ente sul tema delle detrazioni fiscali del 55% in occasione di MCE-Mostra Convegno Expocomfort a Milano.




La legge 99/2009 interviene sulla prima legge sul risparmio energetico, la 10/91, integrandone, dopo le modifiche apportate dal dlgs. 311/2006, il comma 2 che ora afferma: “Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea”.




Ma come si arriva alla cosiddetta maggioranza ridotta dei 167,7 millesimi. Lo spiegano Silvio Rezzonico e Giovanni Tucci sul Sole24Ore del 19 ottobre: “Fatti alcuni elementari calcoli, si puo' dire che una decisione di risparmio energetico potrebbe in teoria vedere il voto positivo dei condomini che possiedono appena 167,7 quote su 1.000, se all'assemblea partecipano solo un terzo dei condomini che possiedono solo un terzo dei millesimi.



Va aggiunto che, per giurisprudenza di Cassazione, anche una decisione presa senza le necessarie maggioranze e' annullabile solo se impugnata in giudizio entro 30 giorni da quando se ne ha avuta conoscenza: trascorso questo periodo, diventa valida.” La premessa naturale e' che l'assemblea sia valida, ovvero devono “essere presenti di persona o per delega almeno un terzo dei condomini che possiedano un terzo dei millesimi”. Naturalmente in seconda convocazione.




Gli interventi “volti al contenimento del consumo energetico” comprendono tutte le opere in materia di fonti rinnovabili di energia (sole, vento, idroelettrico, geotermia, biomasse) e ogni opera che porta a un effettivo risparmio energetico attestato da una certificazione o una diagnosi energetica.

 

 

Fonte: GuidaFinestra.it






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