DL. 40/2010. MANUTENZIONE SENZA DIA. Istruzioni per l'uso
Data: 13/04/2010 Argomento: Agevolazioni
Che cosa liberalizza e che cosa non liberalizza il DL 40/2010 (vedi news
Pubblicato il DL. 40/2010 “decreto incentivi”. Da oggi “Manutenzione
straordinaria senza DIA” ma non dappertutto)? Ma prima di farsi questa
piu' che legittima domanda il cittadino o l'operatore dell'edilizia deve
chiedersi in quale regione e in quale comune si opera.
Domanda non leziosa perche' il DL 40 all'art. 5 liberalizza l'attivita' edilizia
libera ma non dappertutto modificando l'art. 6 del DPR 380/2001.
Infatti parecchie Regioni (Campania, Emilia Romagna,
Liguria, Lombardia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e le Province autonome di
Trento e Bolzano) hanno regolamentato da tempo la materia della manutenzione
straordinaria e introdotto dei criteri piu' restrittivi. E qui gia' nasce
un primo problema di disparita' di trattamento dei cittadini da regione
a regione.
Piu' fortunati i cittadini delle Regioni che finora non hanno regolamentato la
materia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia) e di quelle
(Friuli-Venezia Giulia e Sardegna) che hanno di gia' provvedimenti in linea con
il DL n. 40. Alla fine della conta rimangono tre Regioni-limbo
(Lazio, Piemonte e Veneto) dove vi sono dubbi sull'applicabilita' del DL n. 40
perche' richiedono la DIA per la manutenzione straordinaria ma sulla base di
leggi precedenti al DPR 380/2001.
Questi limiti sull'applicabilita' territoriale hanno gia' attirato i fulmini di
Confedilizia e di Ance che accusano il provvedimento di
‘timidezza' nei riguardi degli invasivi regolamenti regionali e comunali.
Confedilizia si spinge oltre con il presidente Corrado Sforza Cogliani che, in
una nota di agenza, dichiara: "C'e' un modo solo per rimediare e dare
fiducia e certezze ai proprietari di casa: il provvedimento del Governo
va modificato dal Parlamento, in sede di conversione in legge, espungendone le
premesse che fanno riferimento alle leggi regionali o, meglio ancora e cioe' per
una maggiore chiarezza, dicendo che le Regioni sono chiamate a disciplinare i
titoli abilitativi nell'ambito dei principi direttivi stabiliti dal
decreto-legge".
Veniamo al merito del provvedimento. Anzitutto le opere non devono
comportare aumento del numero delle unita' immobiliari o aumento delle
volumetrie o delle superfici e non devono riguardare le parti
strutturali (muri portanti, travi, architravi, colonne…) dell'edificio.
In secondo luogo si devono rispettare le norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei
beni culturali e del paesaggio. Per le attive soggette al rilascio del
certificato di prevenzione incendi “il certificato stesso, ove previsto, e'
rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista”. Qualora sia
richiesto per legge il parere di conformita' del Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco, la pronuncia sulla conformita' deve avvenire entro 30 giorni.
Ecco in sintesi i principali provvedimenti
liberalizzati:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria;
c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche (no rampe,
ascensori esterni/manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e
ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro
un termine non superiore a novanta giorni (quindi via libere alle strutture
temporanee);
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali
allo svolgimento dell'attivita' agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo
esterno, a servizio degli edifici.
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici.
Per gli interventi di cui lettere b), f), h), i) e l) il cittadino dovra' darne comunicazione,
“anche per via telematica”, al Comune allegando le autorizzazioni
obbligatorie. Nel caso della manutenzione straordinaria occorre fornire anche i
dati dell'impresa che eseguira' i lavori.
E' utile richiamare al lettori quali siano gli interventi considerati di
manutenzionaria straordinaria. Lo spiega l'art. 3 dello stesso DPR 380/2001: “"le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici
delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso”.
Fonte:
Guidafinestra.it
|
|