DL. 40/2010. MANUTENZIONE SENZA DIA. Istruzioni per l'uso
Data: 13/04/2010
Argomento: Agevolazioni


Che cosa liberalizza e che cosa non liberalizza il DL 40/2010 (vedi news Pubblicato il DL. 40/2010 “decreto incentivi”. Da oggi “Manutenzione straordinaria senza DIA” ma non dappertutto)? Ma prima di farsi questa piu' che legittima domanda il cittadino o l'operatore dell'edilizia deve chiedersi in quale regione e in quale comune si opera.


Domanda non leziosa perche' il DL 40 all'art. 5 liberalizza l'attivita' edilizia libera ma non dappertutto modificando l'art. 6 del DPR 380/2001.


Infatti parecchie Regioni (Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano) hanno regolamentato da tempo la materia della manutenzione straordinaria e introdotto dei criteri piu' restrittivi. E qui gia' nasce un primo problema di disparita' di trattamento dei cittadini da regione a regione.



Piu' fortunati i cittadini delle Regioni che finora non hanno regolamentato la materia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia) e di quelle (Friuli-Venezia Giulia e Sardegna) che hanno di gia' provvedimenti in linea con il DL n. 40. Alla fine della conta rimangono tre Regioni-limbo (Lazio, Piemonte e Veneto) dove vi sono dubbi sull'applicabilita' del DL n. 40 perche' richiedono la DIA per la manutenzione straordinaria ma sulla base di leggi precedenti al DPR 380/2001.



Questi limiti sull'applicabilita' territoriale hanno gia' attirato i fulmini di Confedilizia e di Ance che accusano il provvedimento di ‘timidezza' nei riguardi degli invasivi regolamenti regionali e comunali. Confedilizia si spinge oltre con il presidente Corrado Sforza Cogliani che, in una nota di agenza, dichiara: "C'e' un modo solo per rimediare e dare fiducia e certezze ai proprietari di casa: il provvedimento del Governo va modificato dal Parlamento, in sede di conversione in legge, espungendone le premesse che fanno riferimento alle leggi regionali o, meglio ancora e cioe' per una maggiore chiarezza, dicendo che le Regioni sono chiamate a disciplinare i titoli abilitativi nell'ambito dei principi direttivi stabiliti dal decreto-legge".



Veniamo al merito del provvedimento. Anzitutto le opere non devono comportare aumento del numero delle unita' immobiliari o aumento delle volumetrie o delle superfici e non devono riguardare le parti strutturali (muri portanti, travi, architravi, colonne…) dell'edificio.



In secondo luogo si devono rispettare le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Per le attive soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi “il certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista”. Qualora sia richiesto per legge il parere di conformita' del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la pronuncia sulla conformita' deve avvenire entro 30 giorni.




Ecco in sintesi i principali provvedimenti liberalizzati:


a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria;

c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche (no rampe, ascensori esterni/manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;

f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (quindi via libere alle strutture temporanee);

g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola;

h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di;

i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici.

l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.




Per gli interventi di cui lettere b), f), h), i) e l) il cittadino dovra' darne comunicazione, “anche per via telematica”, al Comune allegando le autorizzazioni obbligatorie. Nel caso della manutenzione straordinaria occorre fornire anche i dati dell'impresa che eseguira' i lavori.



E' utile richiamare al lettori quali siano gli interventi considerati di manutenzionaria straordinaria. Lo spiega l'art. 3 dello stesso DPR 380/2001: “"le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.

 

 

Fonte: Guidafinestra.it






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