AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N. 2 DEL 14/01/2010
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex
articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa
I.CO.BE. S.r.l. – Lavori di adeguamento del recapito finale della rete di
fognatura pluviale, separazione e ampliamento della rete esistente ai sensi del
D.Lgs. n. 152/99 – Importo a base d'asta € 1.454.743,23 – S.A.: Comune di
Rutigliano (BA)
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 20 ottobre 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere indicata in
epigrafe, con la quale l'impresa I.CO.BE. S.r.l. chiedeva la riammissione alla
procedura di gara in questione, premettendo di essere stata esclusa dalla
stessa, avente ad oggetto lavori per un importo pari a euro 1.454.743,23,
suddivisi in: euro 1.103.171,32 categoria OG6 classifica IV (Prevalente); euro
204.589,75 categoria OG3 classifica I (Scorporabile); euro 95.411,93 categoria
OG1 classifica I (Scorporabile).
L'istante contestava l'esclusione evidenziando che aveva la qualificazione nella
categoria scorporabile OG3 (classifica III) per l'importo di euro 1.032,913,00,
– quindi ampiamente sufficiente a coprire l'importo richiesto dal bando di euro
204.589,75 – e la qualificazione nella categoria prevalente OG6 (classifica III)
per lo stesso importo di euro 1.032.913,00, la quale con l'incremento di un
quinto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n.
34/2000, le consentiva di raggiungere un importo pari a euro 1.239.495,60,
permettendole cosi' di qualificarsi sia per l'esecuzione delle lavorazioni
imputate dal bando alla categoria prevalente OG6, di importo pari a euro
1.103.171,32 sia per l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla
categoria scorporabile OG1, di importo pari a euro 95.411,93, essendo la
sommatoria di quest'ultime lavorazioni scorporabili e delle citate lavorazioni
relative alla categoria prevalente OG6 (euro 1.103.171,32) pari a euro
1.198.583,25 e quindi ampiamente coperta dal predetto importo posseduto nella
categoria prevalente OG6 (classifica III) incrementato di un quinto, pari a euro
1.239.495,60.
A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita'
nell'istruttoria procedimentale, il Comune di Rutigliano evidenziava di avere
escluso la societa' istante dalla gara in quanto non risultava in possesso di
adeguato attestato di qualificazione SOA, come richiesto dal bando di gara, che
imponeva, a pena di esclusione, che le ditte partecipanti, nell'ipotesi in cui
concorressero singolarmente, avrebbero dovuto possedere una qualificazione
adeguata alla categoria OG6 per la classifica IV, stante l'importo a base d'asta
di euro 1.454.743,23 di cui euro 51.570,23 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. La stazione appaltante ribadiva, pertanto, la legittimita'
dell'esclusione.
Ritenuto in diritto
Ai fini della soluzione della questione sottoposta a questa Autorita' e' opportuno
rilevare, preliminarmente, che nel caso di specie trovano applicazione l'art.
95, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 che recita “1. L'impresa singola puo'
partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari
e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale
dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria
prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da
questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente” e l'art. 3,
comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 in forza del quale “2. La qualificazione in una
categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei
limiti della propria classifica incrementata di un quinto…”
L'esame delle citate norme e degli elementi di fatto sopra riportati depone nel
senso della illegittimita' dell'esclusione della societa' istante, che partecipava
singolarmente alla gara di cui trattasi.
Ed infatti, applicando l'incremento del quinto previsto dall'art. 3, comma 2,
del D.P.R. 34/2000 all'importo della classifica III posseduto dalla I.CO.BE
S.r.l. nella categoria prevalente OG6 pari a euro 1.032.913 si ottiene l'importo
di euro 1.239.495,60 e cio' consente di ritenere soddisfatte tutte le condizioni
previste dal citato art. 95 del D.P.R. n. 554/1999.
Infatti, per l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria
prevalente OG6, di importo pari a euro 1.103.171,32 (classifica IV), e per
l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria scorporabile
OG3, di importo pari a euro 204.589,75 (classifica I), l'istante e' «in possesso
dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili
per i singoli importi»: quanto alla prima vi rientra con l'aumento del quinto;
quanto all'OG3 vi rientra poiche' possiede la classifica III (a fronte della I
richiesta dal bando).
Per quanto riguarda, invece, l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando
alla categoria scorporabile OG1, di importo pari a euro 95.411,93 (classifica I)
trova applicazione l'ultima parte del ripetuto art. 95: «I requisiti relativi
alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere
posseduti con riferimento alla categoria prevalente». Tale condizione risulta
soddisfatta in quantola somma delle lavorazioni relative alla categoria
prevalente OG6 (euro 1.103.171,32) e di quelle relative alla categoria
scorporabile OG1 (euro 95.411,93) e' pari a euro 1.198.583,25 che risulta
ampiamente coperta dal predetto importo posseduto dalla I.CO.BE. S.r.l. nella
categoria prevalente OG6 (classifica III) incrementato di un quinto, pari a euro
1.239.495,60.
Si evidenzia, peraltro che la I.CO.BE. S.r.l. esprimeva comunque la volonta' di
subappaltare per intero le lavorazioni della categoria OG1 non posseduta.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione disposta dal Comune
di Rutigliano nei confronti dell'impresa ICOBE S.r.l. non e' conforme alla
normativa di settore.
Firmato:
I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi
Il Presidente: Luigi Giampaolino
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 febbraio 2010