CATEGORIE PREVALENTI E SCORPORABILI - La singola impresa puo' partecipare alla gara se in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e a quelle scorporabili.
Data: 14/04/2010
Argomento: Procedure di gara


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N. 2 DEL 14/01/2010


 Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa I.CO.BE. S.r.l. – Lavori di adeguamento del recapito finale della rete di fognatura pluviale, separazione e ampliamento della rete esistente ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 – Importo a base d'asta € 1.454.743,23 – S.A.: Comune di Rutigliano (BA)

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 20 ottobre 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa I.CO.BE. S.r.l. chiedeva la riammissione alla procedura di gara in questione, premettendo di essere stata esclusa dalla stessa, avente ad oggetto lavori per un importo pari a euro 1.454.743,23, suddivisi in: euro 1.103.171,32 categoria OG6 classifica IV (Prevalente); euro 204.589,75 categoria OG3 classifica I (Scorporabile); euro 95.411,93 categoria OG1 classifica I (Scorporabile).

L'istante contestava l'esclusione evidenziando che aveva la qualificazione nella categoria scorporabile OG3 (classifica III) per l'importo di euro 1.032,913,00, – quindi ampiamente sufficiente a coprire l'importo richiesto dal bando di euro 204.589,75 – e la qualificazione nella categoria prevalente OG6 (classifica III) per lo stesso importo di euro 1.032.913,00, la quale con l'incremento di un quinto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, le consentiva di raggiungere un importo pari a euro 1.239.495,60, permettendole cosi' di qualificarsi sia per l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria prevalente OG6, di importo pari a euro 1.103.171,32 sia per l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria scorporabile OG1, di importo pari a euro 95.411,93, essendo la sommatoria di quest'ultime lavorazioni scorporabili e delle citate lavorazioni relative alla categoria prevalente OG6 (euro 1.103.171,32) pari a euro 1.198.583,25 e quindi ampiamente coperta dal predetto importo posseduto nella categoria prevalente OG6 (classifica III) incrementato di un quinto, pari a euro 1.239.495,60.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita' nell'istruttoria procedimentale, il Comune di Rutigliano evidenziava di avere escluso la societa' istante dalla gara in quanto non risultava in possesso di adeguato attestato di qualificazione SOA, come richiesto dal bando di gara, che imponeva, a pena di esclusione, che le ditte partecipanti, nell'ipotesi in cui concorressero singolarmente, avrebbero dovuto possedere una qualificazione adeguata alla categoria OG6 per la classifica IV, stante l'importo a base d'asta di euro 1.454.743,23 di cui euro 51.570,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La stazione appaltante ribadiva, pertanto, la legittimita' dell'esclusione.

Ritenuto in diritto


Ai fini della soluzione della questione sottoposta a questa Autorita' e' opportuno rilevare, preliminarmente, che nel caso di specie trovano applicazione l'art. 95, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 che recita “1. L'impresa singola puo' partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente” e l'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 in forza del quale “2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto…”

L'esame delle citate norme e degli elementi di fatto sopra riportati depone nel senso della illegittimita' dell'esclusione della societa' istante, che partecipava singolarmente alla gara di cui trattasi.
Ed infatti, applicando l'incremento del quinto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 34/2000 all'importo della classifica III posseduto dalla I.CO.BE S.r.l. nella categoria prevalente OG6 pari a euro 1.032.913 si ottiene l'importo di euro 1.239.495,60 e cio' consente di ritenere soddisfatte tutte le condizioni previste dal citato art. 95 del D.P.R. n. 554/1999.

Infatti, per l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria prevalente OG6, di importo pari a euro 1.103.171,32 (classifica IV), e per l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria scorporabile OG3, di importo pari a euro 204.589,75 (classifica I), l'istante e' «in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi»: quanto alla prima vi rientra con l'aumento del quinto; quanto all'OG3 vi rientra poiche' possiede la classifica III (a fronte della I richiesta dal bando).

Per quanto riguarda, invece, l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria scorporabile OG1, di importo pari a euro 95.411,93 (classifica I) trova applicazione l'ultima parte del ripetuto art. 95: «I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente». Tale condizione risulta soddisfatta in quantola somma delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG6 (euro 1.103.171,32) e di quelle relative alla categoria scorporabile OG1 (euro 95.411,93) e' pari a euro 1.198.583,25 che risulta ampiamente coperta dal predetto importo posseduto dalla I.CO.BE. S.r.l. nella categoria prevalente OG6 (classifica III) incrementato di un quinto, pari a euro 1.239.495,60.

Si evidenzia, peraltro che la I.CO.BE. S.r.l. esprimeva comunque la volonta' di subappaltare per intero le lavorazioni della categoria OG1 non posseduta.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione disposta dal Comune di Rutigliano nei confronti dell'impresa ICOBE S.r.l. non e' conforme alla normativa di settore.

Firmato:

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 febbraio 2010
 







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