STUDI DI SETTORE: NIENTE ACCERTAMENTO SENZA DIALOGO. Ribadita a due anni di distanza dalla circolare 5/2008 la necessita` del confronto con il contribuente
Data: 19/04/2010
Argomento: Fisco


Nuova mappa dettagliata alle strutture dell`Agenzia che gestiscono il contenzioso tributario relativo agli accertamenti basati sugli studi di settore.



Le indicazioni, che arrivano con la circolare n. 19/E del 14 aprile, mettono in primo piano la centralita` del contraddittorio con il contribuente, anche alla luce di quattro sentenze del 2009 delle sezioni unite della Cassazione (nn. 26635, 26636, 26637 e 26638), che confermano sostanzialmente l`orientamento dell`Agenzia gia` espresso in precedenti documenti di prassi (in particolare, nella circolare n. 5/2008).


In tutte le pronunce della Corte viene rilevato che solo dopo l`avvio della fase di ``dialogo`` e` possibile legittimare l`accertamento derivante dalla verifica di uno scostamento della dichiarazione del contribuente dai valori ``standard`` elaborati dallo studio, in relazione all`attivita` svolta dal dichiarante.



In questa fase endoprocedimentale preliminare, si sottolinea nelle sentenze di legittimita`, ``i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere ``corretti``, in contraddittorio con il contribuente, in modo da ``fotografare`` la specifica realta` economica della singola impresa la cui dichiarazione dell`ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa ``incoerenza`` con la ``normale redditivita``` delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato``.



Tutto cio`, nel rispetto del principio del giusto procedimento amministrativo.



Controversie pendenti, la parte del leone al contraddittorio

Tanto premesso, in caso di mancata attivazione del contraddittorio, gli avvisi d`accertamento relativi agli studi di settore risulteranno ``viziati``, pertanto gli uffici dell`Agenzia abbandoneranno tutti i relativi contenziosi ``sospesi``. Al contrario, dove si sia cercato il confronto con il contribuente e questo lo abbia rifiutato, si puo` andare avanti con la pretesa tributaria, sempre che la stessa sia giudicata sostenibile. E` soltanto la prima delle istruzioni fornite con la circolare, ma e` quella propedeutica a tutte le altre.




Dal ``confronto`` obbligatorio agli effetti sulla motivazione

L`omessa indicazione delle ragioni per cui non sono stati presi in considerazione gli elementi addotti dal contribuente a prova dell`inapplicabilita` dello studio di settore alla propria realta` economica, non inficia la validita` della motivazione dell`atto di accertamento, a condizione che le stesse ragioni siano esplicitate dall`ufficio in sede di contraddittorio e scritte nel relativo verbale consegnato al contribuente.


E`, infatti, sempre il dialogo a prevalere e a confermare il principio di cooperazione tra le parti stabilito dallo Statuto (legge 212/2000).





Nel caso in cui il contribuente invitato al contraddittorio non risponda affatto, la motivazione dell`atto di accertamento potra` basarsi solo sull`applicazione dello studio di settore, con riferimento allo standard applicato. La ``reticenza`` nell`affrontare il confronto con l`Amministrazione e`, infatti, sintomo di presenza dei requisiti di gravita`, precisione e concordanza (articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973 e articolo 54 del Dpr 633/1972), come ribadisce la Cassazione.




... e sull`onere della prova


Tra Fisco e contribuente, la dimostrazione delle rispettive tesi e` equamente ripartita. In particolare, considerato che, in sede di contraddittorio, il contribuente puo` ribaltare le presunzioni semplici avanzate dall`Agenzia attraverso l`applicazione degli studi di settore (o i parametri), utilizzando tutti gli elementi in suo possesso, e` naturale, in questo caso, che l`onere della prova sia a suo carico.



Da parte sua, l`Amministrazione finanziaria, e` tenuta a dimostrare l`applicabilita` dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell`accertamento.

 

 

Fonte: Ance.it






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