Il 17 aprile 2010 e' entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 49 "Attuazione
della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei
rischi di alluvioni".
Obiettivo del Decreto e' ridurre i rischi e le conseguenze delle alluvioni.
Prevenzione del rischio alluvioni
Le autorita' di bacino distrettuali, nell'ambito del distretto idrografico di
riferimento, entro il 22 settembre 2011, effettuano la valutazione preliminare
del rischio di alluvione.
La Valutazione comprende i seguenti elementi:
a) cartografie tematiche del distretto idrografico in scala appropriata
comprendenti i limiti amministrativi, i confini dei bacini idrografici.
b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato che hanno avuto notevoli
conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il
patrimonio culturale e le attivita' economiche e sociali e che, con elevata
probabilita', possono ancora verificarsi in futuro.
c) valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la
salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le
attivita' economiche e sociali
Mappe di pericolosita' da alluvione (articolo 6)
Le mappe della pericolosita' da alluvione contengono:
a) alluvioni rare di estrema intensita' con tempo di ritorno fino a 500 anni
dall'evento (bassa probabilita');
b) alluvioni poco frequenti con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media
probabilita');
c) alluvioni frequenti con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata
probabilita').
Per ogni scenario appena descritto, devono essere indicati almeno i
seguenti elementi:
a) estensione dell'inondazione;
b) altezza idrica o livello;
c) caratteristiche del deflusso (velocita' e portata).
Mappe del rischio di alluvioni (articolo 6)
Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative
derivanti dalle alluvioni, espresse in termini di:
a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;
b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali,
scuole, etc);
c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti
nell'area potenzialmente interessata;
d) distribuzione e tipologia delle attivita' economiche insistenti sull'area
potenzialmente interessata;
e) impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e
aree protette potenzialmente interessate;
f) altre informazioni considerate utili dalle autorita' di bacino distrettuali,
come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e
colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento.
Piani di gestione del rischio alluvioni (articolo 7)
I piani di gestione del rischio di alluvioni, riguardano tutti gli aspetti della
gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione
e la preparazione, comprese le previsioni di' alluvione e il sistema di
allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino
idrografico o del sottobacino interessato.
I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche
sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di
ritenzione delle acque, nonche' l'inondazione controllata di certe aree in caso
di fenomeno alluvionale.
Informazione e consultazione del pubblico (articolo 10)
Le autorita' di bacino distrettuali e le regioni afferenti il bacino idrografico
in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della Protezione
Civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono a disposizione del pubblico
la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosita'
e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di
alluvioni previsti dal dlgs agli articoli 4, 6 e 7.
Le medesime autorita' promuovono la partecipazione attiva di tutti i soggetti
interessati, all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di
gestione di cui agli art. 7 ed 8.
Relazioni ed informazioni alla Commissione europea
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la
Commissione europea delle decisioni prese ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2
e 3, e mette a disposizione sul Portale cartografico nazionale le relative
informazioni.
Fonte:
Governo.it