VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONI - Decreto Legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010
Data: 20/04/2010
Argomento: Sicurezza


Il 17 aprile 2010 e' entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni".


Obiettivo del Decreto e' ridurre i rischi e le conseguenze delle alluvioni.


Prevenzione del rischio alluvioni

Le autorita' di bacino distrettuali, nell'ambito del distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011, effettuano la valutazione preliminare del rischio di alluvione.


La Valutazione comprende i seguenti elementi:


a) cartografie tematiche del distretto idrografico in scala appropriata comprendenti i limiti amministrativi, i confini dei bacini idrografici.

b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attivita' economiche e sociali e che, con elevata probabilita', possono ancora verificarsi in futuro.

c) valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attivita' economiche e sociali




Mappe di pericolosita' da alluvione (articolo 6)

Le mappe della pericolosita' da alluvione contengono:



a) alluvioni rare di estrema intensita' con tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa probabilita');

b) alluvioni poco frequenti con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilita');

c) alluvioni frequenti con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilita').



Per ogni scenario appena descritto, devono essere indicati almeno i seguenti elementi:

a) estensione dell'inondazione;
b) altezza idrica o livello;
c) caratteristiche del deflusso (velocita' e portata).




Mappe del rischio di alluvioni (articolo 6)

Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, espresse in termini di:


a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;

b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc);

c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente interessata;

d) distribuzione e tipologia delle attivita' economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;

e) impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate;

f) altre informazioni considerate utili dalle autorita' di bacino distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento.



Piani di gestione del rischio alluvioni (articolo 7)

I piani di gestione del rischio di alluvioni, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di' alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato.

I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonche' l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.




Informazione e consultazione del pubblico (articolo 10)

Le autorita' di bacino distrettuali e le regioni afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni previsti dal dlgs agli articoli 4, 6 e 7.

Le medesime autorita' promuovono la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati, all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione di cui agli art. 7 ed 8.




Relazioni ed informazioni alla Commissione europea

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea delle decisioni prese ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, e mette a disposizione sul Portale cartografico nazionale le relative informazioni.

 

Fonte: Governo.it






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