Gazz.Uff.: interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese
Data: 21/11/2006
Argomento: Finanziamenti


MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE - CIRCOLARE 7 novembre 2006, n.14586 - Modalita' per l'applicazione nel 2007 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992. (GU n. 265 del 14-11-2006)


CIRCOLARE 7 novembre 2006, n. 20060145864

                              Premessa

  Conformemente  a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  si  comunicano  le  modalita'  secondo  le  quali il
Ministero   del  commercio  internazionale  (di  seguito:  Ministero)
concedera' i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi
per  il  commercio  estero  costituiti da piccole e medie imprese (di
seguito  consorzi  export), ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n.
83 (di seguito legge).
  Considerato  che  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112 e
successive  modificazioni, ha attribuito alle Regioni la gestione dei
contributi  destinati  ai  consorzi  export, con esclusione di quelli
multiregionali  e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle Regioni
a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la
gestione  dei  contributi  destinati  ai  consorzi export a carattere
multiregionale.
  Atteso  inoltre  che il trasferimento delle competenze non e' stato
ancora perfezionato per le Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle
D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere
anche i consorzi export monoregionali con sede in tali regioni fino a
quando non sara' completato l'iter di trasferimento delle competenze.
La   liquidazione   del   contributo  e'  subordinata  alla  messa  a
disposizione  di  questa  Amministrazione,  da  parte  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze, delle relative risorse, attualmente
accantonate nel fondo unico.
  La  presente  circolare  potra'  subire modifiche in relazione agli
ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle Regioni.
  La  presente  circolare  indica le modalita' per la presentazione e
successiva  rendicontazione  del programma promozionale da realizzare
nel 2007.
  Si  ricorda  che  per la rendicontazione del programma promozionale
2006  e'  valida  la  circolare  n.  20050201188  del 31 ottobre 2005
(scaricabile dal sito www.mincomes.it).

                              Sezione I
               Scopo della concessione dei contributi

  1.  Secondo  quanto  previsto  dall'art.  22,  comma 1, del decreto
legislativo   31 marzo   1998,  n.  143  e  successive  modificazioni
(Disposizioni  in  materia  di commercio con l'estero), «i contributi
concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento
di  specifiche  attivita'  promozionali  di  rilievo  nazionale ed in
particolare   la   realizzazione   di   progetti   volti  a  favorire
l'internazionalizzazione  delle  piccole  e medie imprese, nonche' le
attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».
  2.  Il  contributo  e' destinato ai consorzi export per favorire il
processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e
medie  imprese associate. Il contributo non puo' essere in alcun modo
direttamente  ripartito  tra  le imprese, ne' impiegato per coprire i
costi  di  iniziative  fruite da singole imprese o da una percentuale
non  significativa  delle stesse, con riguardo al settore interessato
dal progetto.
  3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle
azioni  promozionali.  I  programmi  proposti, pertanto, non dovranno
contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.
               Definizione di consorzio multiregionale

  4.  Sono  considerati  consorzi  export  a carattere multiregionale
quelli  di  cui  almeno  il 25% delle imprese associate abbia la sede
legale  in  una  o  piu'  regioni  diverse  da  quella delle restanti
imprese. Per i consorzi export con piu' di 60 imprese associate, tale
requisito minimo e' fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o
piu' regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.
  5.  Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi export
ininterrottamente  dalla  data  della  domanda  di  approvazione  del
programma,   sino  al  31 dicembre  dell'anno  di  realizzazione  del
programma stesso.
                Destinatari dei contributi: requisiti

  6.  Per  accedere  ai  contributi,  i consorzi export e le societa'
consortili  a  carattere  multiregionale, anche in forma cooperativa,
devono  avere  come  scopi  sociali  esclusivi, anche disgiuntamente,
l'esportazione  dei  prodotti delle imprese consorziate e la relativa
attivita'  promozionale.  Nello  statuto  deve  essere specificato il
divieto  di  distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e
sotto  qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie anche in caso
di  scioglimento  del  consorzio  o  della  societa' consortile. Tale
divieto  deve espressamente risultare nello Statuto del proponente al
momento   della  presentazione  della  domanda  di  approvazione  del
programma, a pena di inammissibilita' della stessa.
  7.  Il  consorzio  export  deve  essere  costituito da un numero di
imprese  non  inferiore  a  otto;  tale  limite puo' essere ridotto a
cinque  qualora  le  imprese  abbiano  sede  nelle  regioni Campania,
Puglia,   Calabria,   Basilicata,   Sicilia  e  Sardegna  oppure  sia
costituito  da  imprese  artigiane (art. 2, comma 3, della legge). Le
consorziate  devono  avere la natura di PMI come definite dal decreto
ministeriale 18 aprile 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre
2005)  con  cui  e' stata recepita la Raccomandazione CE del 6 maggio
2003.  Le  suddette  condizioni  minime  devono  essere possedute dai
consorzi   export  ininterrottamente  dalla  data  della  domanda  di
approvazione   del   programma   sino  al  31 dicembre  dell'anno  di
realizzazione del programma stesso.
  8.  Per  accedere  ai  contributi,  il consorzio export deve essere
composto  da  imprese  che svolgono attivita' artigiane, industriali,
commerciali,  di  trasporto e di servizi, ovvero attivita' ausiliarie
delle precedenti (art. 1 della legge).
  9.  Dal momento della presentazione del programma promozionale sino
al  31 dicembre  dell'anno  di  riferimento  del programma stesso, il
fondo   consortile   deve   risultare   interamente  sottoscritto  ed
esistente, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a
euro 1.291,14 e non superiori al 20 % del fondo stesso.
  10.  Le  imprese partecipanti non possono essere contemporaneamente
associate  a  piu'  di due consorzi, di cui uno promozionale e uno di
vendita,  che  usufruiscano  dei contributi finanziari annuali di cui
alla legge n. 83/89 (art. 1, comma 5, decreto ministeriale 1992).
                             Sezione II
Presentazione   della   domanda   di   contributo  per  il  programma
                          promozionale 2007

  11.  Le  domande  di contributo a fronte del programma promozionale
2007 devono essere inviate al Ministero del commercio internazionale,
Direzione  generale  per la promozione degli scambi - Div. III, viale
Boston  n.  25  -  00144  Roma.  La  spedizione deve essere fatta via
raccomandata o per corriere entro e non oltre il 20 dicembre 2006. Le
domande  spedite  successivamente  non  saranno  prese  in esame. Per
l'inoltro  via  posta  fa fede la data del timbro postale, mentre per
l'inoltro  via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in
mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
  12.  La  domanda  deve essere redatta in bollo secondo il modello A
allegato  alla circolare, accludendo tutta la documentazione indicata
nello stesso modello.
  13.  Le  domande,  le  dichiarazioni  e le schede progetto, redatte
utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio export con firma
autenticata  o  inviando  contestualmente  alla domanda fotocopia del
documento  di  riconoscimento  (modalita'  previste  dall'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Il
legale  rappresentante,  sotto la propria responsabilita', attesta di
essere   a  conoscenza  delle  conseguenze  penali  previste  per  le
dichiarazioni  mendaci,  come  previsto  dall'art.  76  del  predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 445.
  14.  La mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante o
il  mancato  contestuale  invio  della  fotocopia  del  documento  di
identita'  del  sottoscrittore  comportano  l'inammissibilita'  della
domanda.
  15.  Nelle  domande  devono  essere  specificati  il nominativo e i
recapiti   dell'eventuale  referente,  appositamente  incaricato  dal
rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.
                       Programma promozionale

  16.  L'attivita'  promozionale  deve  essere programmata in modo da
apportare  benefici  generalizzati  per  i  soci.  Pertanto  non sono
ammesse  a contributo le iniziative che registrano una partecipazione
di  una  percentuale  non  significativa  delle  imprese consorziate,
valutata con riguardo al settore interessato dal progetto.
  17.  Il  programma  promozionale  si  articola  in singoli progetti
ciascuno  dei  quali  deve essere descritto sulla base degli elementi
riportati  nel  Modello  C (compilare una scheda per ogni progetto ed
inviare anche in formato elettronico su floppy disk o CD).
    18. Ad  ogni scheda progetto, il consorzio export deve allegare i
preventivi  di spesa emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore
d'opera.  I  preventivi  sono  destinati  a  quantificare  un preciso
impegno  di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le azioni
dai  medesimi  soggetti.  Ove,  per  giustificati  motivi (che devono
essere  indicati) non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, i
relativi  costi  devono  essere  basati  su una realistica previsione
sottoscritta dal legale rappresentante.
  19.  Per  ogni progetto devono essere specificati gli obiettivi che
si  intendono  raggiungere  e  dovra'  specificare  gli indicatori da
utilizzare  per  valutare  i  risultati.  Nel  presente  contesto  si
intende:
    a) per indicatore il parametro prescelto per misurare i risultati
conseguiti;  ad  esempio  numero  di accessi dall'estero al sito web,
giudizi  espressi  in  un  questionario  secondo  una scala di valori
qualitativi o quantitativi;
    b) per    valore    atteso    (standard)   il   valore   previsto
dell'indicatore  prescelto; ad esempio il numero atteso di accessi al
sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari;
    c)   per  valore realizzato: il valore effettivo che l'indicatore
assume  al  momento  di  realizzazione del progetto (da comunicare in
sede di rendiconto).
  20.   Occorre   altresi'   precisare   i   metodi  di  rilevazione,
garantendone  l'obiettivita'  e  specificando, ad esempio, l'ampiezza
del  campione  degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per
la  loro  selezione  e  fornendo  un  fac-simile  del questionario di
intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione,
ai   parametri   utilizzati,   alle   interviste,  ecc.  deve  essere
conservata,  per  consentire  al  Ministero  di effettuare le proprie
verifiche.
                     Ammissibilita' dei progetti

  21.   Conformemente   al  principio  dell'annualita'  del  bilancio
statale,  sono  ammessi  soltanto i progetti che hanno esecuzione nel
2007.  I  progetti  di durata pluriennale devono essere articolati in
sotto-progetti  annuali,  per consentire il finanziamento della quota
parte di spese corrispondente.
  22.  La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno
alla  sua  esecuzione;  l'eventuale  rinuncia  deve essere motivata e
comunicata  tempestivamente  al  Ministero.  Devono essere comunicate
tempestivamente anche le singole iniziative non realizzate.
  23.   Sono   ammissibili   unicamente   i   progetti   strettamente
promozionali.  A  titolo  esemplificativo  si indicano qui di seguito
alcune tipologie di progetti:
    a) partecipazione a fiere estere;
    b) partecipazione  a fiere internazionali in Italia, riconosciute
come  tali  in  base  al  calendario  pubblicato dalla conferenza dei
presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it;
    c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori,
depliant,  materiale  informatico, ecc., redatti in lingua estera. Le
spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;
    d) pubblicita'  all'estero  su  giornali,  riviste specializzate,
radio e televisione;
    e) workshop,  conferenze  e  incontri  promozionali con operatori
esteri;
    f) missioni di operatori esteri in Italia;
    g) missioni   esplorative   all'estero   di   rappresentanti  del
consorzio;
    h) azioni dimostrative, degustazioni;
    i) ricerche di mercato;
    j) realizzazione e promozione del marchio consortile;
    k) formazione ed educationals per operatori esteri;
    l) apertura  e  aggiornamento  sito internet predisposto anche in
lingua  estera.  Gli  aggiornamenti  sono  ammessi qualora comportino
evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche;
    m) attivita'  preparatoria  per  la  partecipazione  a  programmi
comunitari o di organismi internazionali.
                 Spese ammissibili e non ammissibili

  24.  Sono  ammissibili  solo  le  spese  sostenute direttamente dal
consorzio per la realizzazione dei progetti.
  25.  Per  quanto  riguarda  la  partecipazione  alle fiere non sono
ammissibili  le  spese  di allestimento personalizzato per le singole
imprese.  Le  aree  espositive,  cosi'  come la pubblicita' su stampa
estera,  dovranno  mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso
(attraverso l'indicazione del nome, del marchio ecc.).
  26. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti, possono
essere   finanziate  anche  le  spese  generali  (di  gestione  e  di
personale),  effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente
ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni progetto,
purche'  il  consorzio  sia  dotato  di  struttura  stabile  (sede  e
personale).  Tali spese devono riferirsi all'attivita' svolta in sede
per  la  preparazione  iniziale  e quella conseguente successiva alle
manifestazioni.
  27.  Non  sono  ammesse  spese  non  pertinenti  o imputate in modo
generico.
  28.  Per  le  trasferte  all'estero sono riconosciute unicamente le
spese  di  viaggio  (aereo  o  treno)  e  albergo  sostenute  per  un
dipendente  del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito
al  programma  promozionale, nonche' quelle sostenute per non piu' di
un amministratore o persona specificamente incaricata dal consorzio.
  29.  Le spese di gestione delle sedi estere, ammissibili solo se in
Paesi  extra  UE,  sono  riconosciute  per  la  parte  relativa  alla
realizzazione  delle  azioni  promozionali,  a condizione di una loro
dettagliata descrizione.
  30. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette
a sostenere le vendite o la rete di distribuzione.
                     Approvazione del programma

  31. Il Ministero da' comunicazione dell'esito della valutazione del
programma  promozionale  entro  il  31 marzo  2007.  Per  i  consorzi
monoregionali  delle  regioni  a  Statuto  speciale  Sicilia  e Valle
d'Aosta  entro  il  30 aprile 2007. In assenza di comunicazione entro
tale data, il programma si intende approvato.
  32.   Il   Programma   presentato   potra'  essere  successivamente
modificato   o  integrato  con  nuovi  progetti  solo  se  sussistano
giustificazioni  sostanziali  ed  obiettive.  I nuovi progetti devono
essere presentati almeno trenta giorni prima della loro esecuzione ed
in  ogni caso non oltre il 30 giugno 2007. Le integrazioni presentate
dopo  tale  data non saranno prese in considerazione. Devono comunque
essere  tempestivamente  comunicate  tutte le variazioni apportate al
Programma,  comprese  eventuali rinunce a svolgere progetti o singole
azioni.
  33. Il Ministero valuta l'ammissibilita' del programma promozionale
presentato tenendo conto:
    della  validita'  tecnico-economica  dei  progetti  in termini di
promozione  e  di  insediamento  sul  mercato estero. La validita' e'
valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente;
    della   coerenza   con   le  linee  di  indirizzo  dell'attivita'
promozionale 2007 (reperibili sul sito www.mincomes.it);
    della conformita' ai criteri definiti nella presente circolare;
    della completezza delle informazioni fornite.
                             Sezione III
Modalita'  di  presentazione della documentazione per la liquidazione
                  del contributo sui programmi 2007

  34. Il consorzio export, che nel corso del 2007 abbia realizzato il
programma  promozionale approvato da questo Ministero, inoltra, entro
il  15 aprile  2008,  la richiesta di liquidazione del contributo. La
domanda  deve  essere  redatta  secondo il Modello D, con il quale il
legale  rappresentante  del consorzio export dichiara il possesso dei
requisiti  richiesti  dalla  legge  per  l'accesso  ai contributi, la
regolarita'  della documentazione presentata e l'impegno a restituire
eventuali   contributi   percepiti  indebitamente.  La  domanda  deve
pervenire   completa   di   tutta  la  documentazione  richiesta  nel
Modello D.  In  particolare  i modelli B1 (sintesi del programma ), E
(schede  progetto) e F (elenco fatture) dovranno essere inviati anche
in formato elettronico su floppy disk o CD.
  35.  La  rendicontazione  deve  essere redatta in modo speculare al
programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando,
quindi,  in  primo  luogo,  la  stessa  numerazione  dei  progetti  e
giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti, che si fossero
verificati tra gli importi preventivati e quelli rendicontati.
                     Valutazione del rendiconto

  36.  Nell'esame  del  rendiconto il Ministero valuta la conformita'
dell'attivita'  svolta  rispetto  al  programma  approvato; esamina i
risultati  conseguiti  attraverso  l'applicazione  degli indicatori e
degli  standard  a  suo  tempo  predeterminati  da  parte  di ciascun
consorzio  export;  raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle
approvate.  Il  Ministero  esclude dal rendiconto presentato le spese
non pertinenti e sono ammesse compensazioni tra singole voci di spesa
nel   limite  del  20%  delle  spese  relative  al  singolo  progetto
approvato,  fermo  restando  l'importo  complessivamente  approvato a
preventivo.
  37.  Le  fatture devono essere intestate al consorzio e debitamente
quietanzate  dal  fornitore  del  servizio.  Ai  sensi  della vigente
normativa   anti-riciclaggio   (legge   n.   197/1991   e  successive
modificazioni)  per le fatture superiori a 12.500 euro non e' ammesso
il  pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno
essere  indicate  in dettaglio le modalita' di pagamento seguite (es.
numero  di  bonifico e relativo codice riferimento operazione fornito
dalla   banca   che   ha   effettuato  la  transazione;  assegno  non
trasferibile  con  contestuale  presentazione della distinta bancaria
comprovante il pagamento).
               Determinazione del contributo spettante

  38.  La  misura  effettiva  del  contributo  dipende  dalle risorse
finanziarie  assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali
stabiliti  dall'art.  5  della  legge  21 febbraio  1989,  n. 83 ed i
criteri   preferenziali   fissati  dagli  art.  3  e  4  del  decreto
ministeriale 25 marzo 1992 e dall'allegata tabella dei parametri.
  39.  Il  contributo  non puo' superare il limite massimo annuale di
euro  77.468,53  per i consorzi export aventi fino a 24 soci, di euro
103.291,38  per  i  consorzi  export aventi da 25 a 74 soci e di euro
154.937,07 per i consorzi export composti da almeno 75 soci.
  40.  Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da
altri  enti  pubblici,  nella  determinazione  del contributo saranno
computati  anche  i  predetti  finanziamenti,  affinche' l'insieme di
contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese
ammesse;  il  consorzio  export e' tenuto a dichiarare l'esistenza di
tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.
  41.  Al  fine  di  rispettare  i  limiti  di  cumulo dei contributi
pubblici,  il  rendiconto dovra' specificare la copertura delle spese
con  l'indicazione,  delle risorse proprie, del contributo atteso dal
Ministero,  delle  eventuali risorse messe a disposizione da parte di
altri enti pubblici o privati e degli eventuali introiti derivanti da
pubblicita' od altro.
  42.  La  liquidazione  del  contributo  e'  comunque effettuata nei
limiti della dotazione finanziaria assegnata dal Ministero.
             Conservazione della documentazione di spesa

  43.  La  documentazione  di  spesa deve essere trattenuta presso la
sede  del  consorzio  export  per  essere  messa  a  disposizione del
Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate
dalle  fatture originali quietanzate, intestate al consorzio export e
dalle  ricevute  fiscali  conformi  alla normativa vigente in materia
fiscale. Per i viaggi aerei devono essere conservati i biglietti e le
carte d'imbarco.
                        Ispezioni e verifiche

  44.   Ai   sensi   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia di documentazione amministrativa) e nei
limiti  previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da
autocertificazioni.
  45.  Il  Ministero  si  riserva  di  disporre  in qualsiasi momento
controlli  e  verifiche  sulla esecuzione del programma promozionale,
sulla  veridicita'  delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita'
all'originale  delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del
bilancio  depositato,  sulla  corrispondenza dell'elenco fatture agli
originali  e  sulla sussistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere
il finanziamento.
  46.  In  caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle
sanzioni  penali  previste,  cosi'  come  richiamato dall'art. 76 del
menzionato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000.
Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione
del  contributo,  questa  Amministrazione  si  riserva la facolta' di
revocare  il  finanziamento  concesso  e di non accogliere successive
domande di contributo.
                     Reperimento della normativa

  47.  I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi
per  la  presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili
sul  sito  del  Ministero  all'indirizzo www.mincomes.it dal quale e'
possibile  scaricare i file in formato word ed excel. In particolare,
i  modelli B, B1, C, E, F e G (elenco delle imprese) sono da allegare
alla  domanda  anche  in formato elettronico (su floppy disk o CD) in
file Word o Excel.
                    Come contattare il Ministero

  48.   Per   informazioni  e  chiarimenti  e'  possibile  contattare
l'ufficio  competente  ai seguenti recapiti: indirizzo: Ministero del
commercio internazionale - Direzione generale per la promozione degli
scambi - Divisione III - viale Boston n. 25 - 00144 Roma - Dirigente:
dott.ssa    Orietta    Maizza    -   Fax:   06-59932454   -   e-mail:
promo3@mincomes.it   -  Coordinatore:  dott.ssa  Gabriella  Tedone  -
Tel. 06-59932420 tedone@mincomes.it - Incaricati dell'istruttoria:
    sig.ra Giovanna Ono - Tel. 06-59932629 g.ono@mincomes.it;
    sig.ra      Paola     Pellegrini     -     Tel. 06-59932462     -
p.pellegrini@mincomes.it;
    sig.ra Ivana Faina - Tel. 06-59932521 - i.faina@mincomes.it
                            Pubblicazione

  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed inserita nel sito internet del Ministero
www.mincomes.it
                                      Il direttore generale: Caprioli




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