APPALTI: DIMEZZATI I TEMPI DEI CONTENZIOSI. Gli effetti della riforma
Data: 27/04/2010 Argomento: Procedure di gara
Il processo amministrativo per questioni sull`affidamento di appalti pubblici
ha una nuova disciplina, caratterizzata soprartutto dal taglio di tempi e
procedure, introdotta dal Dlgs 53/2010 che entra in vigore domani.
Il nuovo articolo 245 del Dlgs 163/2006 assoggetta all`impugnazione
innanzi al Tar non solo gli atti delle procedure di aggiudicazione di
appalti di lavori, servizi e forniture, ma anche quelli inerenti all`affidamento
di incarichi (di progettazione, di direzione lavori, eccetera), di concorsi di
progettazione e di attivita` tecnico-amministrative connesse.
La novita` piu` forte del calendario e` la previsione che il
ricorso sia notificato entro trenta giorni
dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione o dalla pubblicazione del bando
di gara che sia considerato autonomamente lesivo.
La nuova normativa dimezza i termini ordinari, anche con
riferimento al deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale,
dell`atto contenente i motivi aggiunti, dell`appello avverso l`ordinanza
cautelare, da effettuarsi entro dieci giorni.
Le stazioni appaltanti devono pertanto tenerne conto soprattutto per la
gestione del confronto con i ricorrenti, ma anche per l`incidenza sulle
fasi successive dell`appalto (particolarmente sulla formalizzazione del
contratto).
La nuova formulazione dell`articolo 11 del codice dei contratti pubblici prevede
infatti (comma 10-ter) che se e` proposto ricorso contro
l`aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il
contratto non puo` essere stipulato, dal momento della notificazione
dell`istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a
condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare
di primo grado, la pubblicazione del dispositivo della sentenza
di primo grado in caso di decisione del merito all`udienza cautelare, o fino
alla pronuncia di questi provvedimenti se successiva.
L`effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando
il giudice fissa con ordinanza la data di discussione del
merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l`esame
della domanda cautelare, con il consenso delle parti.
L`ottimizzazione del contenzioso e` garantita da una serie di
disposizioni dello stesso articolo 8 del Dlgs 53/2010 (commi da 2-octies a
2-undecies) inerenti allo svolgimento del processo, in cui si evidenzia
anzitutto la possibilita` di definizione immediata stesso
nell`udienza cautelare, se ne ricorrono i presupposti.
La soluzione ``ordinaria`` prevede comunque un percorso molto
rapido, poiche` la definizione della controversia e` determinata in un`udienza
fissata d`ufficio da tenersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la
costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Anche in caso di esigenze
istruttorie, o quando sia necessario integrare il contraddittorio o assicurare
il rispetto di termini a difesa, la nuova tempistica prevede termini certi, per
altra udienza da tenersi non oltre 60 giorni.
Gli esiti processuali sono tradotti nel dispositivo della sentenza,
che va pubblicato entro sette giorni dall`udienza. Le nuove
disposizioni responsabilizzano le parti e i loro legali, chiamati a produrre
tutti gli atti in modo sintetico, ma anche i giudici amministrativi, che
dovranno redigere la sentenza in forma semplificata.
Se viene formulata domanda cautelare, le parti a cui e`
notificato il ricorso possono presentare istanze e memorie entro cinque
giorni dalla notifica (articolo 8, comma 2-duodecies) della domanda
stessa, che e` trattata alla prima udienza utile in camera di consiglio, decorso
lo stesso termine di cinque giorni.
Fonte:
Ance.it
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