APPALTI: DIMEZZATI I TEMPI DEI CONTENZIOSI. Gli effetti della riforma
Data: 27/04/2010
Argomento: Procedure di gara


Il processo amministrativo per questioni sull`affidamento di appalti pubblici ha una nuova disciplina, caratterizzata soprartutto dal taglio di tempi e procedure, introdotta dal Dlgs 53/2010 che entra in vigore domani.



Il nuovo articolo 245 del Dlgs 163/2006 assoggetta all`impugnazione innanzi al Tar non solo gli atti delle procedure di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture, ma anche quelli inerenti all`affidamento di incarichi (di progettazione, di direzione lavori, eccetera), di concorsi di progettazione e di attivita` tecnico-amministrative connesse.



La novita` piu` forte del calendario e` la previsione che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione o dalla pubblicazione del bando di gara che sia considerato autonomamente lesivo.



La nuova normativa dimezza i termini ordinari, anche con riferimento al deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell`atto contenente i motivi aggiunti, dell`appello avverso l`ordinanza cautelare, da effettuarsi entro dieci giorni.



Le stazioni appaltanti devono pertanto tenerne conto soprattutto per la gestione del confronto con i ricorrenti, ma anche per l`incidenza sulle fasi successive dell`appalto (particolarmente sulla formalizzazione del contratto).



La nuova formulazione dell`articolo 11 del codice dei contratti pubblici prevede infatti (comma 10-ter) che se e` proposto ricorso contro l`aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo` essere stipulato, dal momento della notificazione dell`istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado, la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all`udienza cautelare, o fino alla pronuncia di questi provvedimenti se successiva.



L`effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando il giudice fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l`esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti.



L`ottimizzazione del contenzioso e` garantita da una serie di disposizioni dello stesso articolo 8 del Dlgs 53/2010 (commi da 2-octies a 2-undecies) inerenti allo svolgimento del processo, in cui si evidenzia anzitutto la possibilita` di definizione immediata stesso nell`udienza cautelare, se ne ricorrono i presupposti.



La soluzione ``ordinaria`` prevede comunque un percorso molto rapido, poiche` la definizione della controversia e` determinata in un`udienza fissata d`ufficio da tenersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Anche in caso di esigenze istruttorie, o quando sia necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la nuova tempistica prevede termini certi, per altra udienza da tenersi non oltre 60 giorni.



Gli esiti processuali sono tradotti nel dispositivo della sentenza, che va pubblicato entro sette giorni dall`udienza. Le nuove disposizioni responsabilizzano le parti e i loro legali, chiamati a produrre tutti gli atti in modo sintetico, ma anche i giudici amministrativi, che dovranno redigere la sentenza in forma semplificata.




Se viene formulata domanda cautelare, le parti a cui e` notificato il ricorso possono presentare istanze e memorie entro cinque giorni dalla notifica (articolo 8, comma 2-duodecies) della domanda stessa, che e` trattata alla prima udienza utile in camera di consiglio, decorso lo stesso termine di cinque giorni.

 

 

Fonte: Ance.it






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