AGEVOLAZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (55%) - Nuovi chiarimenti dall`Agenzia delle Entrate
Data: 28/04/2010 Argomento: Agevolazioni
Ai fini della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli
edifici esistenti, il mancato o tardivo invio all`Agenzia delle Entrate
della comunicazione da trasmettere in caso di lavori pluriennali, non comporta
la decadenza dall`agevolazione.
Allo stesso modo, nel caso di errori di compilazione della scheda informativa da
inviare all`Enea, entro 90 giorni dal termine dell`intervento,
il contribuente puo` correggerne il contenuto entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi nella quale viene effettuata la detrazione.
Queste alcune delle precisazioni contenute nelle Circolare
dell`Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010, nella quale, in
vista dell`imminente presentazione della dichiarazione dei redditi per il
periodo d`imposta 2009, vengono forniti alcuni chiarimenti in ordine a
deduzioni, detrazioni e crediti d`imposta.
In particolare, per quanto riguarda la detrazione del 55%
(articolo 1, commi 20-24, legge 244/2007), attualmente applicabile fino al
periodo d`imposta 2010, l`Amministrazione finanziaria precisa che:
- nel caso di interventi per i quali non e` previsto il collaudo
(come, ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data
di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l`invio della documentazione
all`ENEA[1], puo` coincidere con quella documentata dal soggetto che ha eseguito
gli stessi (o da altro tecnico che compila la scheda informativa), mentre non
puo` ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa
in sede di autocertificazione;
- nell`ipotesi di sostituzione di portoni d`ingresso, anche se
non dotati di componenti vetrati, la detrazione spetta al contribuente, al pari
degli interventi relativi alla sostituzione di finestre (di cui alla`art.1,
comma 345, della legge 296/2006), sempreche` si tratti di serramenti che
delimitano l`involucro riscaldato dell`edificio, verso l`esterno o
verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza
termica richiesti per la sostituzione delle finestre[2];
- qualora per le spese di riqualificazione energetica, fosse riconosciuta al
contribuente l`assegnazione di eventuali contributi
(comunitari, regionali o locali), il beneficio non puo` essere riconosciuto,
neanche per le spese eccedenti le quote non rimborsate dal contributo.
Inoltre, nel caso in cui il contributo sia riconosciuto successivamente alla
fruizione della detrazione del 55%, il contribuente dovra` restituire
la detrazione gia` utilizzata in dichiarazione, anche per la parte non coperta
da contributo, mediante presentazione di una dichiarazione correttiva ovvero
integrativa a proprio sfavore, secondo i termini e le modalita`
di cui all`art. 2 del D.P.R. 322/1998[3];
- nell`ipotesi di installazione di impianto di riscaldamento
centralizzato, in un fabbricato in cui solo parte delle unita`
immobiliari e` dotata di impianto di riscaldamento preesistente, la detrazione
del 55% non spetta per l`intera spesa, ma deve essere limitata alla parte di
spesa imputabile alle unita` nelle quali tale impianto era presente,
ripartendone proporzionalmente l`importo, sulla base delle quote millesimali
riferite a ciascuna di esse;
- il mancato o tardivo invio all`Agenzia delle Entrate della
comunicazione da trasmettere in caso di lavori pluriennali[4], non
comporta la decadenza dall`agevolazione, ferma restando l`applicazione
della sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065), prevista dall`art.
11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, per l`omesso o irregolare invio di ogni
comunicazione prescritta dalle norme tributarie;
- per quanto riguarda le modalita` di fruizione della
detrazione del 55%, nel caso di interventi eseguiti mediante contratti di
locazione finanziaria, spettante all`utilizzatore dell`immobile:
--sono applicabili le regole previste per i titolari di reddito
d`impresa, per cui non sussiste l`obbligo di pagamento mediante bonifico
bancario o postale e, seppur non espressamente chiarito, si ritiene rilevi il
criterio di competenza per l`imputazione delle spese sostenute (art.109 del TUIR
- D.P.R. 917/1986),
--gli adempimenti documentali richiesti (obbligo di
comunicazione all`Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in piu`
periodi d`imposta, invio della scheda informativa all`ENEA) devono essere
assolti dal soggetto che si avvale della detrazione (utilizzatore del bene),
fermo restando che la societa` di leasing dovra` fornire una documentazione
attestante la conclusione dell`intervento e l`ammontare del costo sostenuto su
cui calcolare la detrazione.
L`Agenzia delle Entrate risponde in tal caso ad un`espressa richiesta di
chiarimenti dell`ANCE, accogliendone l`orientamento, che consente una piu`
agevolale applicazione dei benefici per gli interventi eseguiti in leasing;
- nel caso di errori di compilazione della scheda informativa
da inviare all`Enea, entro 90 giorni dal termine dell`intervento, il
contribuente puo` correggerne il contenuto, inviando una nuova comunicazione,
che annulli e sostituisca quella precedente, insieme all`attestato di
qualificazione energetica ove richiesto, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi nella quale la spesa puo` essere portata in
detrazione.
Non e` necessario il reinvio della scheda informativa nell`ipotesi in cui sia
stato indicato un nominativo diverso da quello dell`intestatario del bonifico o
della fattura, o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione
piu` contribuenti. In questi casi, e` sufficiente che il contribuente dimostri
di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento delle spese e
la misura in cui tale onere e` stato effettivamente sostenuto.
Fonte:
Ance.it
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