AGEVOLAZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (55%) - Nuovi chiarimenti dall`Agenzia delle Entrate
Data: 28/04/2010
Argomento: Agevolazioni


Ai fini della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, il mancato o tardivo invio all`Agenzia delle Entrate della comunicazione da trasmettere in caso di lavori pluriennali, non comporta la decadenza dall`agevolazione.



Allo stesso modo, nel caso di errori di compilazione della scheda informativa da inviare all`Enea, entro 90 giorni dal termine dell`intervento, il contribuente puo` correggerne il contenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale viene effettuata la detrazione.


Queste alcune delle precisazioni contenute nelle Circolare dell`Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010, nella quale, in vista dell`imminente presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d`imposta 2009, vengono forniti alcuni chiarimenti in ordine a deduzioni, detrazioni e crediti d`imposta.



In particolare, per quanto riguarda la detrazione del 55% (articolo 1, commi 20-24, legge 244/2007), attualmente applicabile fino al periodo d`imposta 2010, l`Amministrazione finanziaria precisa che:


- nel caso di interventi per i quali non e` previsto il collaudo (come, ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l`invio della documentazione all`ENEA[1], puo` coincidere con quella documentata dal soggetto che ha eseguito gli stessi (o da altro tecnico che compila la scheda informativa), mentre non puo` ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione;



- nell`ipotesi di sostituzione di portoni d`ingresso, anche se non dotati di componenti vetrati, la detrazione spetta al contribuente, al pari degli interventi relativi alla sostituzione di finestre (di cui alla`art.1, comma 345, della legge 296/2006), sempreche` si tratti di serramenti che delimitano l`involucro riscaldato dell`edificio, verso l`esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre[2];



- qualora per le spese di riqualificazione energetica, fosse riconosciuta al contribuente l`assegnazione di eventuali contributi (comunitari, regionali o locali), il beneficio non puo` essere riconosciuto, neanche per le spese eccedenti le quote non rimborsate dal contributo.



Inoltre, nel caso in cui il contributo sia riconosciuto successivamente alla fruizione della detrazione del 55%, il contribuente dovra` restituire la detrazione gia` utilizzata in dichiarazione, anche per la parte non coperta da contributo, mediante presentazione di una dichiarazione correttiva ovvero integrativa a proprio sfavore, secondo i termini e le modalita` di cui all`art. 2 del D.P.R. 322/1998[3];



- nell`ipotesi di installazione di impianto di riscaldamento centralizzato, in un fabbricato in cui solo parte delle unita` immobiliari e` dotata di impianto di riscaldamento preesistente, la detrazione del 55% non spetta per l`intera spesa, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unita` nelle quali tale impianto era presente, ripartendone proporzionalmente l`importo, sulla base delle quote millesimali riferite a ciascuna di esse;



- il mancato o tardivo invio all`Agenzia delle Entrate della comunicazione da trasmettere in caso di lavori pluriennali[4], non comporta la decadenza dall`agevolazione, ferma restando l`applicazione della sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065), prevista dall`art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, per l`omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie;



- per quanto riguarda le modalita` di fruizione della detrazione del 55%, nel caso di interventi eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, spettante all`utilizzatore dell`immobile:


--sono applicabili le regole previste per i titolari di reddito d`impresa, per cui non sussiste l`obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale e, seppur non espressamente chiarito, si ritiene rilevi il criterio di competenza per l`imputazione delle spese sostenute (art.109 del TUIR - D.P.R. 917/1986),



--gli adempimenti documentali richiesti (obbligo di comunicazione all`Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in piu` periodi d`imposta, invio della scheda informativa all`ENEA) devono essere assolti dal soggetto che si avvale della detrazione (utilizzatore del bene), fermo restando che la societa` di leasing dovra` fornire una documentazione attestante la conclusione dell`intervento e l`ammontare del costo sostenuto su cui calcolare la detrazione.




L`Agenzia delle Entrate risponde in tal caso ad un`espressa richiesta di chiarimenti dell`ANCE, accogliendone l`orientamento, che consente una piu` agevolale applicazione dei benefici per gli interventi eseguiti in leasing;


- nel caso di errori di compilazione della scheda informativa da inviare all`Enea, entro 90 giorni dal termine dell`intervento, il contribuente puo` correggerne il contenuto, inviando una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedente, insieme all`attestato di qualificazione energetica ove richiesto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa puo` essere portata in detrazione.



Non e` necessario il reinvio della scheda informativa nell`ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell`intestatario del bonifico o della fattura, o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione piu` contribuenti. In questi casi, e` sufficiente che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento delle spese e la misura in cui tale onere e` stato effettivamente sostenuto.






Fonte: Ance.it






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