DURC: NE HA DIRITTO L'AZIENDA IN REGOLA CON L'INPS. Lo ha affermato l`ente di previdenza con il messaggio 12091/10
Data: 07/05/2010
Argomento: Fisco


L`azienda in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti ma con una posizione debitoria nei confronti dell`Inps, derivante dalla reponsabilita` solidale prevista dalla legge in caso di appalto e/o subappalto, ha diritto a ricevere il Durc.


Nelle annotazioni del certificato l`Inps specifichera` che esiste un obbligo solidale con un`altra azienda, indicandone la denominazione sociale, il numero di posizione, l`importo dei contributi dovuti e le sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio del Durc. Lo ha affermato l`ente di previdenza con il messaggio 12091/10.




La precisazione dell`istituto arriva dopo il parere recente mente espresso dal ministero del Lavoro che, con la risposta a interpello numero 3/2010, ha sostenuto che il Durc certifica la regolarita` contributiva ed e` riconducibile all`unicita` del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l`impresa richiedente e gli enti interessati.



Per questo motivo i debiti di un`impresa non possono pregiudicare l`ottenimento della regolarita` contributiva da parte di un`altra azienda che, con la prima, e` solidalmente responsabile. Il ministero ha anche ricordato che la responsabilita` solidale riguarda i trattamenti retributivi, contributivi e fiscali, compresi gli interessi sui debiti previdenziali (o fiscali) e quanto dovuto per sanzioni civili.




Ci sono delle differenze tra i diversi livelli di responsabilita` solidale prevista dall`attuale normativa. Quella individuata dal secondo comma dell`articolo 29 del decreto legislativo 276/03 interessa l`appaltante (committente), l`appaltatore e l`eventuale subappaltatore; riguarda gli stipendi, i contributi e opera per due anni, dalla fine dell`appalto.




Un`estensione della responsabilita` e` stata prevista dal comma 28 dell`articolo 35 del decreto legge 223/06 (in legge 248/06) che stabilisce una solidarieta` tra l`appaltatore e il subappaltatore riferita alle ritenute fiscali, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi. Non riguarda l`appaltante, non vi sono ne` limiti temporali ne` di importo a circoscrivere l`operato della garanzia e l`appaltatore non puo` liberarsi.




Esiste, poi, la responsabilita` solidale per gli infortuni sul lavoro per effetto della quale il committente risponde in solido con l`appaltatore, nonche` con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell`appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato da parte dell`Inail.





Il committente e` coinvolto anche per guanto riguarda la sicurezza sul lavoro. E` previsto che, nel caso di affidamento di lavori con contratto di appalto, cooperi, coordini e informi dipendenti di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici coinvolte nel proprio ciclo produttivo. Per il committente resta la prerogativa di vigilare effettuando verifiche mensili tendenti ad accertare il rispetto degli obblighi posti a carico dell`appaltatore e/o del subappaltatore.

 

 

Fonte: Ance.it






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