ATI TRA COSTRUTTORE E FINANZIATORE DIVERSA DA ATI GENERALE. Il TAR ha marcato in modo netto le differenze esistenti tra le Ati.
Data: 15/05/2010
Argomento: A.T.I.


Il TAR Lombardia (Brescia sez. II 5/5/2010 n. 1675) ha marcato in modo netto le differenze esistenti tra un'Ati costituita ai sensi dell'art. 160 bis (locazione finanziaria di opere pubbliche) del Codice dei Contratti tra costruttore e soggetto finanziatore ed il raggruppamento di imprese tradizionale.


A giudizio del Tar emergono, infatti, i seguenti profili differenziali:



a) nel raggruppamento ordinario la responsabilita' tra i soggetti che vi prendono parte e' di tipo solidale (art. 37 comma 5), mentre nella compagine delineata per il leasing "in costruendo" non sussistono vincoli di solidarieta' e ciascuno risponde per l'obbligazione specificamente assunta; siamo in presenza di un raggruppamento eterogeneo, creato da soggetti che svolgono attivita' radicalmente diverse e che non sarebbero in grado di assolvere le reciproche obbligazioni;



b) nel raggruppamento eterogeneo la distinzione tra mandatario e mandante e' decisamente sfumata, poiche' i due soggetti agiscono sullo stesso piano ed assumono responsabilita' autonome e separate, senza che la posizione di capogruppo comporti conseguenze giuridiche apprezzabili;



c) dopo il collaudo dell'opera il raggruppamento ordinario si scioglie e cessa ogni rapporto con la stazione appaltante, mentre nel raggruppamento eterogeneo il vincolo giuridico viene meno per il solo costruttore: permane infatti rapporto contrattuale tra la stazione appaltante che eroga i canoni ed il finanziatore che li percepisce;



d) nel caso di fallimento di uno dei mandanti l'art. 37 comma 19 accolla al mandatario l'obbligo – salva indicazione di altro operatore subentrante in possesso dei requisiti di idoneita' – di eseguire comunque i lavori assunti in appalto, direttamente o a mezzo degli altri mandanti; viceversa se fallisce uno dei due soggetti riuniti nel raggruppamento eterogeneo, l'altro puo' sostituirlo – previo assenso del committente – con altro soggetto avente identici requisiti e caratteristiche ma non puo' direttamente farsi carico della prestazione divenuta inesigibile nei confronti del primo.In definitiva l'art. 160-bis introduce una deroga incisiva alla disciplina ordinaria dell'associazione temporanea di impresa di cui all'art. 37, che rinviene la propria ratio nell'eterogeneita' degli operatori coinvolti, appartenenti a settori (finanziario ed edilizio) assolutamente distanti tra loro .

 

 

Fonte: Aniem.it






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