AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.6 DEL 14/01/2010
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa CO.FA.M.
S.r.l. – Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e potenziamento cucina
della scuola per l'infanzia “La Fonte” in Loc. Ponte San Giovanni (Pieve di
Campo) - Perugia – Importo a base d'asta € 191.704,13 – S.A.: Comune di Perugia
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 26 giugno 2009 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere indicata in
epigrafe, con la quale l'impresa CO.FA.M. S.r.l. lamentava di essere stata
esclusa dalla gara in oggetto per il mancato possesso del requisito di
qualificazione nella categoria OS3 (a qualificazione obbligatoria, valore
superiore al 15% dell'importo totale dei lavori), pur essendo in possesso della
categoria OG11.
L'istante contestava la suddetta esclusione asserendo di poter partecipare alla
gara di cui trattasi in quanto la categoria OS3 richiesta da bando doveva
ritenersi assorbita dalla categoria OG11, non essendo stato specificato dal
bando medesimo che le ditte in possesso dell'attestato SOA nella categoria OG11
non potevano partecipare, e citava a sostegno della sua argomentazione due
sentenze della giustizia amministrativa (Cons. di Stato, n. 2683/2008 e TAR
Brescia 1349/2006) nonche' il parere dell'Autorita' n. 150 del 14 maggio 2008.
A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita'
nell'istruttoria procedimentale, il Comune di Perugia in data 29 luglio 2009
rappresentava che al punto 6 a) del bando di gara per l'appalto dei lavori in
discorso con riferimento all'impianto idrico e sanitario ed all'impianto
antincendio veniva richiesta la qualificazione SOA nella categoria speciale OS3
specificando che “Le lavorazioni di cui alla categoria OS3 (a qualificazione
obbligatoria, valore superiore al 15% dell'importo totale dei lavori) possono
essere eseguite dal soggetto affidatario solo se in possesso di specifica
qualificazione altrimenti e' necessario costituire un raggruppamento temporaneo
di tipo verticale”. La necessita' per la partecipazione alla gara del possesso
della detta qualificazione nella categoria OS3 - tra l'altro nel caso di specie
“superspecializzata” ai sensi del capitolato speciale d'appalto - era, pertanto,
inserita come clausola specifica. In mancanza, occorreva la costituzione di un
raggruppamento verticale, non potendosi soddisfare in alcun modo alternativo lo
specifico requisito richiesto, nemmeno con l'iscrizione nella categoria OG11.
Infine, la stazione appaltante evidenziava la scelta tecnica del progettista
che, coerentemente con le indicazioni ricevute, aveva ritenuto che gli impianti
tecnologici erano presi in considerazione singolarmente e non in modo congiunto,
trattandosi di lavorazioni altamente specialistiche indipendenti tra loro. Cio'
che escludeva la sufficienza della qualificazione SOA nella categoria OG11,
posseduta dall'istante come ripetutamente chiarito anche dall'Autorita', ad es.
nel parere n. 74 del 6 marzo 2008.
Ritenuto in diritto
La questione sottoposta nella fattispecie in esame concerne il principio
dell'assorbenza fra la categoria generale OG11 e le categorie di opere
specializzate – nel caso di specie la categoria OS3 – che e' stato oggetto di
ampia discussione in giurisprudenza e trova riscontro in numerosi pareri di
questa Autorita'.
Per quanto di specifico rilievo nel caso di cui trattasi si ritiene opportuno
richiamare il parere n. 256 del 10 dicembre 2008, nel quale si e' puntualizzato
che “la categoria OG11 si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da
realizzarsi congiuntamente e che puo' ritenersi come una sommatoria di categorie
specializzate, il cui contenuto specialistico e tecnologico e' strettamente
legato alle scelte del progettista” evidenziando tuttavia chesolo “se il livello
di complessita' delle lavorazioni riferite alle categorie specializzate rimane su
valori medi, la qualificazione nella categoria OG11 puo' assorbire le
qualificazioni nelle specifiche categorie specializzate” dovendosi tenere
necessariamente conto al riguardo delle scelte tecniche compiute dal progettista
(in tal senso anche TAR Brescia 1349/2006 citato dall'istante). Peraltro, e'
stato piu' volte ribadito da questa Autorita' che “la qualificazione per la
categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere
speciali, solo nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non
rechi alcuna clausola in contrario" (cfr.: ex multis parere n. 207 del 31 luglio
2008).
Premesso quanto sopra, deve rilevarsi che nel caso di specie non sussiste ne'
l'una ne' l'altra delle condizioni richiamate perche' possa trovare applicazione
il principio di assorbenza. Infatti, come evidenziato dalla stazione appaltante,
dalle scelte tecniche del progettista emerge che gli impianti tecnologici erano
presi in considerazione singolarmente e non in modo congiunto, trattandosi di
lavorazioni altamente specialistiche indipendenti tra loro, e, coerentemente - e
il rilievo ha carattere dirimente - il bando di gara, al punto 6 a), contiene
chiara ed esplicita previsione che “le lavorazioni di cui alla categoria OS3
possono essere eseguiti solo se in possesso di specifica qualificazione”, non
trattandosi di interventi di media complessita' – cio' che lascerebbe spazio ai
soggetti dotati della sola qualificazione OG11 – ma di lavorazioni aventi ad
oggetto impianti (elettrici, della cucina ed antincendio) dotati di una propria
autonomia ed altamente specialistiche.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che laddove la disciplina di gara
rechi specifica clausola, non puo' essere applicato il principio di assorbenza
della categoria OG11 con le categorie specializzate previste nel bando di gara.
Firmato:
I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi
Il Presidente: Luigi Giampaolino
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 febbraio 2010