PRINCIPIO DI ASSORBENZA DELLE CATEGORIE - Tale principio non si applica se il bando di gara prevede una clausola specifica
Data: 17/05/2010
Argomento: Procedure di gara


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.6 DEL 14/01/2010


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa CO.FA.M. S.r.l. – Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e potenziamento cucina della scuola per l'infanzia “La Fonte” in Loc. Ponte San Giovanni (Pieve di Campo) - Perugia – Importo a base d'asta € 191.704,13 – S.A.: Comune di Perugia

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 26 giugno 2009 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa CO.FA.M. S.r.l. lamentava di essere stata esclusa dalla gara in oggetto per il mancato possesso del requisito di qualificazione nella categoria OS3 (a qualificazione obbligatoria, valore superiore al 15% dell'importo totale dei lavori), pur essendo in possesso della categoria OG11.

L'istante contestava la suddetta esclusione asserendo di poter partecipare alla gara di cui trattasi in quanto la categoria OS3 richiesta da bando doveva ritenersi assorbita dalla categoria OG11, non essendo stato specificato dal bando medesimo che le ditte in possesso dell'attestato SOA nella categoria OG11 non potevano partecipare, e citava a sostegno della sua argomentazione due sentenze della giustizia amministrativa (Cons. di Stato, n. 2683/2008 e TAR Brescia 1349/2006) nonche' il parere dell'Autorita' n. 150 del 14 maggio 2008.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita' nell'istruttoria procedimentale, il Comune di Perugia in data 29 luglio 2009 rappresentava che al punto 6 a) del bando di gara per l'appalto dei lavori in discorso con riferimento all'impianto idrico e sanitario ed all'impianto antincendio veniva richiesta la qualificazione SOA nella categoria speciale OS3 specificando che “Le lavorazioni di cui alla categoria OS3 (a qualificazione obbligatoria, valore superiore al 15% dell'importo totale dei lavori) possono essere eseguite dal soggetto affidatario solo se in possesso di specifica qualificazione altrimenti e' necessario costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale”. La necessita' per la partecipazione alla gara del possesso della detta qualificazione nella categoria OS3 - tra l'altro nel caso di specie “superspecializzata” ai sensi del capitolato speciale d'appalto - era, pertanto, inserita come clausola specifica. In mancanza, occorreva la costituzione di un raggruppamento verticale, non potendosi soddisfare in alcun modo alternativo lo specifico requisito richiesto, nemmeno con l'iscrizione nella categoria OG11. Infine, la stazione appaltante evidenziava la scelta tecnica del progettista che, coerentemente con le indicazioni ricevute, aveva ritenuto che gli impianti tecnologici erano presi in considerazione singolarmente e non in modo congiunto, trattandosi di lavorazioni altamente specialistiche indipendenti tra loro. Cio' che escludeva la sufficienza della qualificazione SOA nella categoria OG11, posseduta dall'istante come ripetutamente chiarito anche dall'Autorita', ad es. nel parere n. 74 del 6 marzo 2008.

Ritenuto in diritto

La questione sottoposta nella fattispecie in esame concerne il principio dell'assorbenza fra la categoria generale OG11 e le categorie di opere specializzate – nel caso di specie la categoria OS3 – che e' stato oggetto di ampia discussione in giurisprudenza e trova riscontro in numerosi pareri di questa Autorita'.

Per quanto di specifico rilievo nel caso di cui trattasi si ritiene opportuno richiamare il parere n. 256 del 10 dicembre 2008, nel quale si e' puntualizzato che “la categoria OG11 si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente e che puo' ritenersi come una sommatoria di categorie specializzate, il cui contenuto specialistico e tecnologico e' strettamente legato alle scelte del progettista” evidenziando tuttavia chesolo “se il livello di complessita' delle lavorazioni riferite alle categorie specializzate rimane su valori medi, la qualificazione nella categoria OG11 puo' assorbire le qualificazioni nelle specifiche categorie specializzate” dovendosi tenere necessariamente conto al riguardo delle scelte tecniche compiute dal progettista (in tal senso anche TAR Brescia 1349/2006 citato dall'istante). Peraltro, e' stato piu' volte ribadito da questa Autorita' che “la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, solo nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario" (cfr.: ex multis parere n. 207 del 31 luglio 2008).

Premesso quanto sopra, deve rilevarsi che nel caso di specie non sussiste ne' l'una ne' l'altra delle condizioni richiamate perche' possa trovare applicazione il principio di assorbenza. Infatti, come evidenziato dalla stazione appaltante, dalle scelte tecniche del progettista emerge che gli impianti tecnologici erano presi in considerazione singolarmente e non in modo congiunto, trattandosi di lavorazioni altamente specialistiche indipendenti tra loro, e, coerentemente - e il rilievo ha carattere dirimente - il bando di gara, al punto 6 a), contiene chiara ed esplicita previsione che “le lavorazioni di cui alla categoria OS3 possono essere eseguiti solo se in possesso di specifica qualificazione”, non trattandosi di interventi di media complessita' – cio' che lascerebbe spazio ai soggetti dotati della sola qualificazione OG11 – ma di lavorazioni aventi ad oggetto impianti (elettrici, della cucina ed antincendio) dotati di una propria autonomia ed altamente specialistiche.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che laddove la disciplina di gara rechi specifica clausola, non puo' essere applicato il principio di assorbenza della categoria OG11 con le categorie specializzate previste nel bando di gara.

Firmato:

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 febbraio 2010







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