AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.18 DEL 28/01/2010
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex
articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di
Zumpano – Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del campo sportivo in
localita' Pirilli - Importo a base d'asta € 87.875,00 – S.A.: Comune di Zumpano (CS)
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 17 settembre 2009 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe,
con la quale il Comune di Zumpano ha chiesto di conoscere se e' corretto
procedere all'aggiudicazione definitiva della gara in questione alla luce dei
rilievi esposti dall'impresa Gagliardi S.r.l., che ha lamentato la violazione da
parte della Commissione di gara delle disposizioni di cui agli artt. 7.1.1,
12.6.a) e 12.6.d) del disciplinare di gara.
A riscontro della richiesta di informazioni formulata dall'Autorita'
nell'istruttoria procedimentale il Comune di Zumpano ha puntualmente
rappresentato che: - per la mancanza del certificato di iscrizione alla Camera
di Commercio (artt. 7.1.1 del disciplinare di gara), si ritiene valida la
dichiarazione dell'impresa attestante l'iscrizione nel registro della Camera di
Commercio con indicazione del numero e della data di iscrizione; - per la
mancanza dei certificati sui lavori eseguiti, si ritiene valida
l'autocertificazione relativa all'esecuzione dei lavori, in quanto espressamente
prevista dalla lex specialis (art. 12.6.a) del disciplinare di gara); - per la
mancanza dell'attestato di presa visione (art. 12.6.b) del disciplinare di
gara), l'avvenuto adempimento e' stato dimostrato tramite copia dell'attestato in
possesso dell'Ufficio (presa visione avvenuta il 3 agosto 2009), esibito nel
momento stesso della gara.
A riscontro dell'istruttoria procedimentale, l'impresa Gagliardi S.r.l ha
ribadito la propria tesi, secondo la quale sono state commesse una serie di
irregolarita' in fase di apertura delle buste nell'ammettere alla gara in esame
alcune imprese, specialmente per cio' che concerne l'ammissibilita' delle
autocertificazioni e/o dichiarazioni al posto dei documenti in originale o
autenticati.
Ritenuto in diritto
Il punto centrale della questione controversa portata all'esame di questa
Autorita' con l'istanza di parere in oggetto ruota intorno al quesito
dell'ammissibilita' dell'autocertificazione circa i requisiti che dovevano, a
detta dell'impresa Gagliardi S.r.l., essere provati con certificati o documenti
originali o in copia autenticata rilasciati dalle autorita' deputate ad accertare
l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'attestazione SOA o in alternativa
l'esecuzione dei lavori dell'ultimo quinquennio nonche' la presa visione dei
luoghi.
Gli articoli del disciplinare di gara oggetto di interpretazione sono i
seguenti: art. 7.1.1 “I soggetti che intendono partecipare alla selezione (…)
sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali”; art.
12.6. “In ogni caso, il concorrente deve produrre, a corredo dell'istanza di
partecipazione e delle dichiarazioni in essa riportate, la seguente
documentazione o le relative autocertificazioni, a pena di esclusione: a)
attestazione SOA o in alternativa certificati di esecuzione lavori, dell'ultimo
quinquennio, regolarmente rilasciati dalle stazioni appaltanti di importo pari a
quello posto a base di gara;…d) attestato di presa visione rilasciato dall'U.T.C.
Dal tenore letterale delle richiamate disposizioni della lex specialis di gara
si evince chiaramente che, per cio' che riguarda l'ammissibilita'
dell'autocertificazione in relazione ai lavori eseguiti e alla presa visione, lo
stesso comma 6 del citato art. 12 consente di produrre, per tali aspetti,
alternativamente la documentazione (originale) o le relative autocertificazioni.
Cio' implica che la stazione appaltante ha ritenuto che in fase di scelta del
contraente sia rilevante anche la sola autocertificazione del soggetto
partecipante rinviando ad un momento successivo la verifica di quanto dichiarato
sotto la propria responsabilita'.
In merito, poi, alla “prova” dell'iscrizione alla Camera di Commercio richiesta
dall'art. 7.1.1 del disciplinare di gara, si rileva che la disposizione
dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 consente, in fase di
presentazione della domanda di partecipazione alla gara, di attestare il
possesso di tale requisito soggettivo di idoneita' professionale attraverso una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio contestuale alla domanda medesima,
ferma restando la successiva necessita' di comprovare il possesso del requisito
dichiarato attraverso la documentazione (originale) certificativa dello stesso.
Tale disposizione legislativa e' da ritenersi applicabile anche al caso di
specie, stante l'assenza di un'espressa prescrizione contraria della stazione
appaltante, la quale si limita genericamente a chiedere la “prova” della
suddetta iscrizione alla Camera di Commercio, riferendosi, come e' ragionevole
ritenere, alla necessita' di comprovare il possesso di tale requisito nella fase
successiva della verifica dei requisiti dichiarati.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della Commissione di
gara e' conforme alle prescrizioni della lex specialis di gara e alla normativa
di settore.
Firmato:
I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi
Il Presidente: Luigi Giampaolino
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 febbraio 2010