AMMISSIBILITA' DELL'AUTOCERTIFICAZIONE - L'autocertificazione e' ammissibile in fase di presentazione della domanda di partecipazione alla gara se manca un'espressa prescrizione contraria
Data: 28/05/2010
Argomento: Procedure di gara


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.18 DEL 28/01/2010


 Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Zumpano – Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del campo sportivo in localita' Pirilli - Importo a base d'asta € 87.875,00 – S.A.: Comune di Zumpano (CS)

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 17 settembre 2009 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Zumpano ha chiesto di conoscere se e' corretto procedere all'aggiudicazione definitiva della gara in questione alla luce dei rilievi esposti dall'impresa Gagliardi S.r.l., che ha lamentato la violazione da parte della Commissione di gara delle disposizioni di cui agli artt. 7.1.1, 12.6.a) e 12.6.d) del disciplinare di gara.

A riscontro della richiesta di informazioni formulata dall'Autorita' nell'istruttoria procedimentale il Comune di Zumpano ha puntualmente rappresentato che: - per la mancanza del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (artt. 7.1.1 del disciplinare di gara), si ritiene valida la dichiarazione dell'impresa attestante l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio con indicazione del numero e della data di iscrizione; - per la mancanza dei certificati sui lavori eseguiti, si ritiene valida l'autocertificazione relativa all'esecuzione dei lavori, in quanto espressamente prevista dalla lex specialis (art. 12.6.a) del disciplinare di gara); - per la mancanza dell'attestato di presa visione (art. 12.6.b) del disciplinare di gara), l'avvenuto adempimento e' stato dimostrato tramite copia dell'attestato in possesso dell'Ufficio (presa visione avvenuta il 3 agosto 2009), esibito nel momento stesso della gara.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale, l'impresa Gagliardi S.r.l ha ribadito la propria tesi, secondo la quale sono state commesse una serie di irregolarita' in fase di apertura delle buste nell'ammettere alla gara in esame alcune imprese, specialmente per cio' che concerne l'ammissibilita' delle autocertificazioni e/o dichiarazioni al posto dei documenti in originale o autenticati.

Ritenuto in diritto

Il punto centrale della questione controversa portata all'esame di questa Autorita' con l'istanza di parere in oggetto ruota intorno al quesito dell'ammissibilita' dell'autocertificazione circa i requisiti che dovevano, a detta dell'impresa Gagliardi S.r.l., essere provati con certificati o documenti originali o in copia autenticata rilasciati dalle autorita' deputate ad accertare l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'attestazione SOA o in alternativa l'esecuzione dei lavori dell'ultimo quinquennio nonche' la presa visione dei luoghi.

Gli articoli del disciplinare di gara oggetto di interpretazione sono i seguenti: art. 7.1.1 “I soggetti che intendono partecipare alla selezione (…) sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali”; art. 12.6. “In ogni caso, il concorrente deve produrre, a corredo dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni in essa riportate, la seguente documentazione o le relative autocertificazioni, a pena di esclusione: a) attestazione SOA o in alternativa certificati di esecuzione lavori, dell'ultimo quinquennio, regolarmente rilasciati dalle stazioni appaltanti di importo pari a quello posto a base di gara;…d) attestato di presa visione rilasciato dall'U.T.C.

Dal tenore letterale delle richiamate disposizioni della lex specialis di gara si evince chiaramente che, per cio' che riguarda l'ammissibilita' dell'autocertificazione in relazione ai lavori eseguiti e alla presa visione, lo stesso comma 6 del citato art. 12 consente di produrre, per tali aspetti, alternativamente la documentazione (originale) o le relative autocertificazioni. Cio' implica che la stazione appaltante ha ritenuto che in fase di scelta del contraente sia rilevante anche la sola autocertificazione del soggetto partecipante rinviando ad un momento successivo la verifica di quanto dichiarato sotto la propria responsabilita'.

In merito, poi, alla “prova” dell'iscrizione alla Camera di Commercio richiesta dall'art. 7.1.1 del disciplinare di gara, si rileva che la disposizione dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 consente, in fase di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, di attestare il possesso di tale requisito soggettivo di idoneita' professionale attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contestuale alla domanda medesima, ferma restando la successiva necessita' di comprovare il possesso del requisito dichiarato attraverso la documentazione (originale) certificativa dello stesso.
Tale disposizione legislativa e' da ritenersi applicabile anche al caso di specie, stante l'assenza di un'espressa prescrizione contraria della stazione appaltante, la quale si limita genericamente a chiedere la “prova” della suddetta iscrizione alla Camera di Commercio, riferendosi, come e' ragionevole ritenere, alla necessita' di comprovare il possesso di tale requisito nella fase successiva della verifica dei requisiti dichiarati.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della Commissione di gara e' conforme alle prescrizioni della lex specialis di gara e alla normativa di settore.

Firmato:
I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi
Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 febbraio 2010

 







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