CONSEGNA DEI PLICHI - Il plico contenente l'offerta non puo' essesre consegnato a mano ma tramite servizio postale
Data: 28/05/2010
Argomento: Procedure di gara


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.26 DEL 10/02/2010


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa Romagnola Strade S.p.A. – Lavori per il prolungamento di V.le Aosta fino al confine comunale e a proseguire sul territorio di Rimini a collegarsi con la Via Losanna, nonche' allargamento di V.le Vercelli - 2° stralcio : collegamento delle rotatorie in Riccione con la Via Losanna in Rimini – Importo a base d'asta € 1.454.930,46 – S.A.: Comune di Riccione

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 25 marzo 2009 perveniva all'Autorita' l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa Romagnola Strade S.p.A. esponeva di aver partecipato alla procedura di gara in oggetto, indetta dal Comune di Riccione, e di essersi classificata al secondo posto della graduatoria, sulla cui base veniva disposta l'aggiudicazione provvisoria. In proposito, l'istante chiedeva la fondatezza della richiesta di annullamento della graduatoria provvisoria che ha previsto quale prima classificata un'impresa che ha consegnato “a mano” al protocollo l'offerta, in difformita' alle prescrizioni del bando di gara.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorita' la stazione appaltante produceva tutta la documentazione di gara.

Ritenuto in diritto

Oggetto dell'istanza di parere presentata a questa Autorita' e' la corretta interpretazione della disposizione contenuta nel punto 1 del disciplinare di gara, concernente “Modalita' di presentazione e criteri di ammissibilita' delle offerte”, la quale prevede che “I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo del servizio postale di Stato tramite raccomandata o posta celere ovvero mediante corriere, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 6 del bando di gara”. Nel caso di specie, infatti, l'impresa prima classificata ha depositato “a mano”, direttamente al protocollo della stazione appaltante, il plico contenente l'offerta.

Preliminarmente, in via generale va ribadito che, qualora il bando commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'Amministrazione e' tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all'interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla regolarita' della procedura selettiva e la congruita' della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si e' autovincolata al momento del bando (ex multis pareri n. 215 del 17 settembre 2008 e n. 262 del 17 dicembre 2008). Cio' va ribadito in specie laddove, come nel caso de quo, la clausola sia chiaramente evidenziata nell'ambito della lex specialis, essendo riportata in grassetto ed a monte delle prescrizioni di presentazione dettate nonche' formulata in termini letterali che non presentano profili di dubbio interpretativo, cosicche' i partecipanti risultavano correttamente informati dell'obbligo di rispettare le richieste modalita' di presentazione a pena di esclusione.

Pertanto, nel caso de quo non puo' trovare applicazione l'ulteriore principio, che viene ad integrare nel sistema degli appalti quello sopra evidenziato, a tenore del quale le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l'ammissione alla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso piu' favorevole all'ammissione degli aspiranti, corrispondendo all'interesse pubblico di assicurare un ambito piu' vasto di valutazioni, e quindi, un'aggiudicazione alle condizioni migliori possibili (cfr. parere n. 126/2008 e Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5676/2003).

Nel caso di specie, come detto, la contestata disposizione del punto 1 del disciplinare di gara gia' dal punto di vista dell'interpretazione letterale prevede che le offerte debbano essere presentate con modalita' e termini stabiliti a pena di esclusione; tale inciso, infatti, e' reso evidente dal grassetto e dalla collocazione a monte di tutte le condizioni dettate dal capoverso in oggetto. In proposito, va aggiunto che la previsione a pena di esclusione non puo' interpretarsi (secondo l'unica via ipotizzabile in termini di favor partecipationis) come limitata al rispetto del termine, in ordine all'insuperabilita' del quale e' gia' presente la sua espressa qualificazione di perentorieta', per cui la previsione a pena di esclusione non puo' che riferirsi (anche) alle altre prescrizioni, tra cui quella in contestazione. La ratio sottesa ad una tale previsione di esclusione per le modalita' di presentazione dell'offerta, inoltre, non appare illogica, in quanto sostanzialmente tesa a perseguire il fine di parificare la situazione tra i diversi operatori del settore interessati ovunque siano collocati.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che non e' corretta l'ammissione in gara dell'offerta consegnata “a mano” direttamente al protocollo della stazione appaltante in difformita' alle prescrizioni della lex specialis di gara.

Firmato:
I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi
Il Presidente f.f.: Giuseppe Brienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 febbraio 2010
 







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