AGENZIA DELLE ENTRATE - Benefici su prima casa anche all'estero
Data: 07/06/2010
Argomento: Fisco


Non si decade dall'agevolazione nel caso di riacquisto dell'immobile in uno stato estero.

Buone notizie dall'Agenzia delle Entrate sul fronte delle agevolazioni fiscali per l'abitazione principale. Il beneficio spetta, infatti, anche a chi compra metri quadri aggiuntivi o una pertinenza dell'immobile principale acquistato in passato senza aliquote agevolate.



Non si decade dall'agevolazione, inoltre, nel caso di riacquisto dell'immobile in uno stato estero nel quale siano presenti strumenti di cooperazione amministrativa. Infine, non e' di ostacolo alla conservazione del beneficio fiscale sul primo immobile venduto anche l'esistenza di un'abitazione secondaria nello stesso comune dove verra' eseguito il riacquisto. Le delucidazioni arrivano con la circolare pubblicata oggi con la quale l'amministrazione finanziaria scioglie alcuni dubbi sulle modalita' di applicazione delle agevolazioni 'prima casa', dando spazio a nuove interpretazioni a favore dei contribuenti.

L'Agenzia delle Entrate apre una finestra sull'estero e riconosce anche ai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza oltre confine il diritto a conservare le agevolazioni prima casa.

La circolare spiega, infatti, che il beneficio non si perde nel caso in cui lo stato estero di nuova residenza del contribuente garantisca lo scambio di informazioni, necessario per verificare l'esistenza di un immobile adibito a dimora abituale del richiedente. - L'acquisto della prima casa antecedente l'agevolazione non compromette lo sconto sulle pertinenze: via libera all'agevolazione fiscale per chi acquista oggi un box auto o altre pertinenze anche nel caso in cui l'abitazione principale sia stata comprata prima dell'introduzione delle agevolazioni prima casa.

Dello stesso tenore l'ok riconosciuto dall'Amministrazione fiscale anche alle pertinenze di immobili acquistati allo 'stato rustico', in anni in cui non era riconosciuto il beneficio per questa tipologia di beni. L'Agenzia viene incontro ai contribuenti e riconosce gli sconti fiscali anche a chi, avendo acquisito l'abitazione principale senza usufruire, a vario titolo, degli sconti del fisco, vuole allargarsi acquistando un'unita' immobiliare adiacente. - Agevolazione salve anche in presenza di seconda casa: non si decade dall'agevolazione "prima casa", fruita in relazione all'acquisto del primo immobile, se tra il primo acquisto agevolato e il successivo riacquisto infrannuale, il contribuente e' entrato in possesso di un altro immobile nello stesso comune in cui e' situato quello che intende riacquistare.

E', comunque sempre indispensabile che il nuovo immobile acquistato sia utilizzato come dimora abituale del contribuente. Sono richiesti requisiti piu' stringenti invece nell'ipotesi in cui lo stesso contribuente intenda accedere, anche per il secondo acquisto, alle agevolazioni 'prima casa'.

http://www.ansa.it







Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=2575