Il DDL Brunetta n. 3209 per lo snellimento dei rapporti con la
Pubblica Amministrazione apporta due modifiche rilevanti al Codice Appalti.
La prima riguarda l'art. 140 che ad oggi stabilisce che le
stazioni appaltanti prevedano nel bando di gara la facolta' di interpellare i
cinque concorrenti che seguono in graduatoria l'aggiudicatario dell'appalto in
caso di risoluzione del contratto per grave adempimento o di fallimento
dell'impresa.
In tal casi, infatti, l'amministrazione puo', ma non deve,
interpellare i concorrenti classificati dal secondo posto, scorrendo quindi in
graduatoria progressivamente, e stipulare con uno di essi un nuovo contratto
alle stesse condizioni di quello inizialmente stipulato con l'appaltatore
fallito o gravemente inadempiente.
L'emendamento, approvato dal Senato, rende invece obbligatorio, nei due casi
citati, l'interpello dei cinque classificati, eliminando la valutazione
discrezionale della stazione appaltante.
Altra novita' interessante e' quella relativa all'attestazione SOA. Tra
i requisiti speciali il DPR 34/2000 prevede l'adeguata capacita' economico
finanziaria che obbliga i soggetti tenuti alla redazione di un bilancio a
registrare un avanzo. L'emendamento propone invece di estendere la
qualificazione anche alle societa' con bilancio in perdita purche' sia
intervenuta una delibera per la copertura del passivo e la ricostruzione del
capitale sociale.
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