Gazz.Uff.: Misure urgenti in materia di previdenza complementare
Data: 22/11/2006
Argomento: T.F.R. (liquidazione)


DECRETO-LEGGE 13 novembre 2006, n.279 - Misure urgenti in materia di previdenza complementare. (GU n. 265 del 14-11-2006)


                IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prevedere il
tempestivo  adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla
nuova  disciplina  recata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252,  tenuto  conto  dell'anticipata entrata in vigore della predetta
disciplina al 1° gennaio 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
      Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 3,  le  parole:  «Entro  il  31 dicembre  2007» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Entro  il  31 dicembre 2006 per quanto
concerne gli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), ed entro
il  31 marzo  2007  per  quanto  concerne gli adeguamenti di cui alla
lettera b), n. 1)»;
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis.  Per  le  forme  pensionistiche complementari di cui agli
articoli 12  e  13,  le  disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in
materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di
sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.»;
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2007, le forme pensionistiche
complementari  che  hanno  provveduto  agli  adeguamenti  di cui alle
lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP
secondo  le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove
adesioni  anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento
del  TFR.  Relativamente  a  tali  adesioni,  le forme pensionistiche
complementari  che  entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte
della  COVIP,  anche  tramite  procedura di silenzio-assenso ai sensi
dell'articolo 19,    comma 2,    lettera b),    l'autorizzazione    o
approvazione  in  ordine  ai predetti adeguamenti ed abbiano altresi'
provveduto,  per  quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di
cui  al  comma 3,  lettera b),  n.  1),  ricevono,  a  decorrere  dal
1° luglio  2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente
previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio
2007  ed  il  30 giugno  2007.  Con  riguardo  ai  lavoratori  di cui
all'articolo 8,  comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento
si  applica  relativamente  al versamento del residuo TFR. Qualora la
forma   pensionistica  complementare  non  abbia  ricevuto  entro  il
30 giugno   2007   la   predetta   autorizzazione   o   approvazione,
all'aderente  e' consentito trasferire l'intera posizione individuale
maturata   ad  altra  forma  pensionistica  complementare,  anche  in
mancanza  del  periodo  minimo  di  partecipazione di due anni di cui
all'articolo 14, comma 6.».

     

                               Art. 2.
                  Disposizioni concernenti la COVIP

  1.  All'articolo 1,  comma  3,  lettera c), del decreto legislativo
5 dicembre  2005,  n. 252, le parole: «Commissione di vigilanza sulle
forme  pensionistiche  complementari» sono sostituite dalle seguenti:
«Commissione di vigilanza sui fondi pensione».

     

                               Art. 3.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 novembre 2006

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Damiano,  Ministro  del  lavoro e della
                              previdenza sociale
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella



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