LAVORI PUBBLICI - Approvato dal CDM il regolamento attuativo al codice appalti
Data: 22/06/2010
Argomento: Lavori Pubblici


E' stato definitivamente approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18/6/2010, il Regolamento di esecuzione del Dlg.vo n. 163 del 2006, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Il nuovo testo normativo dovra' essere prima trasmesso al Capo dello Stato per la firma, poi alla Corte dei Conti per il visto per essere pubblicato in ultimo sulla Gazzetta Ufficiale.



L'ultima versione del testo del Regolamento risalente al febbraio 2009, predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha subito alcune modifiche, in seguito al parere del Consiglio di Stato e all'entrata in vigore di norme successive, che hanno apportato alcune variazioni al testo del Codice dei contratti. Dal provvedimento e' stato stralciato l'allegato A1, la cui introduzione e' stata al contrario fortemente caldeggiata dall'Aniem la quale ha piu' volte sostenuto (da ultimo con il comunicato stampa su note Aniem del 14/6/10) che, la priorita' debba essere quella di migliorare la capacita' tecnica del mercato con la previsione di requisiti maggiormente selettivi tesi a migliorare il sistema di qualificazione e l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ai soggetti che siano in grado di svolgerli effettivamente. Sull'argomento, peraltro, sembra essere previsto un rinvio ad un successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni, proprio per definire i requisiti da adottare per la qualificazione delle categorie specialistiche.

Ricordiamo che il Regolamento doveva essere adottato, cosi' come previsto dall'articolo 253, comma 2 del Codice dei contratti entro un anno dall'entrata in vigore del codice stesso (1/7/2006) e, quindi, avrebbe dovuto essere adottato entro l'1/7/2007. Ad oggi l'emanazione e' in ritardo di ben 36 mesi.

Ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice, il nuovo Regolamento entrera' in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ad esclusione delle disposizioni relative alle sanzioni alle imprese e alle SOA, che entreranno invece in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento.

Le principali novita' del nuovo testo possono essere cosi' sintetizzate:

VALIDAZIONE PROGETTO: la verifica del progetto rispetto allo studio di fattibilita', sara' obbligatoria su ogni livello di progettazione e dovra' svolgersi in parallelo ed in contemporanea con la progettazione e non dopo la sua conclusione;

RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA: il progettista sara' responsabile in caso di errori, rispondendo economicamente nei limiti della copertura assicurativa;

CONTROLLI SULLE SOA: sono potenziati i controlli sulle SOA da parte dell'Autorita' di Vigilanza, cui e' attribuito il potere di annullare le attestazioni rilasciate in difetto dei necessari requisiti con sanzioni non solo interdittive ma anche pecuniarie;

CONTROLLI SULLE IMPRESE: l'Autorita' di Vigilanza, inoltre, potra' sanzionare le imprese che non forniscono le informazioni richieste con una sanzione che puo' arrivare fino a 25 mila mentre in caso di certificati falsi la sanzione potra' arrivare sino a 51 mila euro;

QUALIFICAZIONE: le SOA potranno accedere a informazioni sulle imprese dal casellario giudiziale in modo integrale; si introducono inoltre due nuove classificazioni fino 1,5 milioni di euro e fino a 3 milioni onde favorire le pmi; si ridimensiona, inoltre, l'incidenza della cifra d'affari in lavori, necessaria per ottenere l'attestazione SOA a favore di elementi piu' significativi dell'affidabilita' dell'impresa, quali il patrimonio netto, l'indice di liquidita' e i requisiti riferiti al personale e alle attrezzature; e' previsto inoltre uno sconto sulle tariffe per conseguire l'attestazione, per lavori fino a 516 mila euro si paghera' il 20% in meno.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA: e' stato previsto che per i servizi di ingegneria e architettura, la valutazione dei progetti debba avvenire con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e non con quello del massimo ribasso;

APPALTO CONCORSO E APPALTO INTEGRATO: sono ammesse variazioni qualitative e quantitative non superiori al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione, e del 5% negli altri casi; rimangono invece invariate le norme sulle varianti in corso d'opera; per gli affidamenti a contraente generale e per gli appalti di progettazione esecutiva e di esecuzione di lavori di ammontare superiore ai 75 milioni si introduce, la garanzia globale di esecuzione: la cauzione rilasciata da banche e assicurazioni dovra' indicare il nome di una ditta in grado di subentrare al contratto dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori in ipotesi specificatamente individuate.Si rammenta altresi' che, le norme sull'appalto integrato e l'appalto concorso disciplinate dall'art. 53 del Codice Appalti, con la pubblicazione del regolamento, diverranno operative. Infatti, l'art. 253 comma 1 quinquies del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii aveva previsto la sospensione dell'applicabilita' dell'art. 53 comma 2, fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo, quindi, per evitare il vuoto normativo, sino a tale momento, continuavano a trovare applicazione, seppure abrogate, le disposizioni della Merloni ed in particolare l'art. 19 della l. 109/94 in materia di appalto integrato per i lavori caratterizzati da elevata componente tecnologica ed impiantistica., manutenzione restauro e scavi archeologici.

DURC: se per ben due volte il documento di regolarita' contributiva evidenzia irregolarita' sul fronte dei contributivi previdenziali l'appaltatore e il subappaltatore rischiano di perdere il contratto (risoluzione); la decisione spetta alla stazione appaltante ma e' sostanzialmente automatica in caso di subappalto.
Sara' a cura dell'Ufficio Legislativo dell'Aniem, un commento puntuale su quegli articoli del Regolamento di maggior interesse per il settore.

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