FALSE SOA: LA PROCEDURA PER UNA NUOVA ATTESTAZIONE . Necessario il nulla osta dell`Avcp qualora si voglia ottenere la nuova attestazione prima di un anno
Data: 30/07/2010 Argomento: Pubblica Amministrazione
Con la determinazione n. 3 del 3 giugno 2010, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 14 luglio 2010, l`Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture (Avcp) ha descritto il percorso che deve seguire
l`impresa che abbia subito la decadenza dell`attestazione SOA a seguito
dell`accertamento di false dichiarazioni o documentazioni rese in sede di
qualificazione.
Come gia` evidenziato nella determinazione Avcp n. 6/06, la decadenza
dell`attestato e` quel provvedimento emesso dalla stessa Autorita` o, piu`
frequentemente, dalla SOA che a tutela della regolare esecuzione dell`opera e
della corretta concorrenza, evita l`immissione e la permanenza nel mercato di
attestazioni fondate su false documentazioni.
La decadenza, pertanto, non accerta la non imputabilita`
soggettiva dell`alterazione documentale o la buona fede nelle dichiarazioni non
veritiere, ma si basa sul fatto oggettivo della mancanza di veridicita` dei
documenti prodotti in sede di qualificazione (cosi` anche TAR Lazio, sez. III,
29 dicembre 2006, n. 16399).
Su tali premesse, l`Autorita` ha escluso che un siffatto accertamento possa
comportare per l`impresa l`impossibilita` futura, e senza termine, di ottenere
una nuova attestazione, qualora si tenga conto che le stesse dichiarazioni o
documentazioni non veritiere comportano, se presentate in gara,
l`interdizione annuale dai pubblici appalti (per l`interdizione sine
die cfr. art. 17 del D.P.R. n. 34/2000 e dall` art. 38, co. 1, lett. m-bis, del
codice dei contatti pubblici nonche` per l`interdizione alle gare l`art. 38, co.
1, lett. h dello stesso codice).
In ragione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita`,
la preclusione sine die colpisce, invece, la mera efficacia dell`attestato
basato su dichiarazioni e/o documentazioni false, non l`impresa che lo deteneva.
A similitudine di quanto disciplinato per le falsita` rese in sede di
gara, l`impresa, non piu` attestata, potra`, al contrario, ottenere una
nuova qualificazione, decorso il termine di un anno dall`inserimento nel
casellario della notizia della decadenza (o del diniego) dell`attestazione.
L`interpretazione dell`Autorita` troverebbe conforto nelle disposizioni
contenute nelle previsioni dell`emanando Regolamento generale sui contratti
pubblici, in cui e` limitato ad un anno l`effetto interdittivo al conseguimento
di un nuovo attestato (vedi artt. 78 e 79 del testo approvato il 14 giugno
u.s.).
Prima della scadenza dell`anno d`interdizione l`impresa puo` richiedere
l`accertamento della non imputabilita`, cosi` da ``ricostituire`` il
requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti previsti per l`ammissione agli appalti e per il
conseguimento dell`attestazione di qualificazione.
In altre parole, la nuova attestazione puo` essere ottenuta a seguito
di:
1. ``riabilitazione`` per decorso dell`anno;
2. falso non imputabile accertato dall`Autorita`.
La valutazione dell`istanza di non imputabilita` o riattestazione, pur seguendo
un procedimento autonomo e distinto, puo` svolgersi, tuttavia, contestualmente a
quello predisposto per l`accertamento della sussistenza oggettiva del
falso, qualora:
· l`accertamento della veridicita` di dichiarazioni e/o documentazioni non
sia stata gia` verificata dalla SOA;
· sia sta proposta apposita istanza all`Autorita`.
In tutti gli altri casi, l`istanza di riattestazione da` luogo ad un
procedimento ``di secondo grado`` diretto a valutare la ``mancata riferibilita`
soggettiva e oggettiva del fatto all`impresa che ha compiuto l`azione con
violazione degli ordinari parametri dei doveri di diligenza``. Detta
imputabilita` puo` essere pertanto esclusa solo nel caso di:
1. adozione, da parte dell`impresa, di un ``idoneo`` sistema gestione e
controllo che interessi i soggetti apicali dell`impresa, il personale e i terzi
incaricati (sono, invece, irrilevanti le dimissioni o la revoca del mandato);
2. falsita` prodotta da soggetti terzi totalmente estranei all`impresa e
maturata al di fuori di ogni possibile controllo da parte della stessa
(verificabile alla stregua degli ordinari parametri di diligenza).
Il soggetto legittimato a compiere tale valutazione e` l`Autorita`, quale
garante dell`efficienza e corretto funzionamento del mercato e organo di
vigilanza sul sistema di qualificazione. Il procedimento si svolge in
contraddittorio alla presenza sia dell`impresa che della SOA. Della non
imputabilita` e` data pubblicita` nel casellario informatico.
La disciplina dei soggetti terzi ricomprende la spinosa questione della cessione
d`azienda o di un ramo della stessa. L`impresa cessionaria dovra` o dimostrare
la propria buona fede nell`acquisto ovvero attendere il trascorrere dell`anno
d`interdizione; cio` fatto la cessionaria potra` impiegare i restanti (e
veritieri) requisiti dell`impresa cui sia stata dichiarata decaduta
l`attestazione SOA (e` previsto a tal proposito l`obbligo di verifica
sull`Osservatorio da parte della SOA, vedi anche determinazione Avcp n.5/2003).
L`eventuale istanza di non imputabilita` rivolta all`Autorita` e`
corredata da:
1) copia dell`atto di cessione registrato ovvero dell`atto pubblico di
donazione, accompagnati da eventuali relazioni giurate, da cui risultino i
requisiti acquisiti (materiali e immateriali) nonche` la loro consistenza
economica, il prezzo pattuito e la prova dell`avvenuto pagamento (questi ultimi
due solo per la cessione);
2) relazione da cui risulti la pregressa consistenza dell`impresa;
3) dichiarazione sostitutiva:
a. del rappresentante legale che attesti l`inesistenza di situazioni di
controllo o collegamento (diretto o indiretto) con la cedente ovvero che
specifichi perche` lo si ritenga ininfluente;
b. dei soggetti apicali e dei soci, in merito allo stato di famiglia, con
indicazione di coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle;
4) visura camerale storica dell`impresa cessionaria;
5) ogni altro documento utile a provare la buona fede.
Fonte:
Ance.it
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