Le pubbliche amministrazioni devono rispettare i termini di pagamento
contrattuali nei confronti di imprese e fornitori. Lo ribadisce
l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici che ha approvato la
determinazione n. 4 del 7 luglio 2010, recante "Disciplina dei
pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi", pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale del 28 luglio scorso in cui richiama le stazioni appaltanti
ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni del decreto legislativo 231 del
2002.
Il provvedimento e' frutto dell'indagine svolta dall'Autorita' in seguito a
diverse segnalazioni ricevute in merito all'erronea applicazione della normativa
in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, da parte delle stazioni appaltanti,
nell'ambito di contratti pubblici di forniture e servizi.
Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha dato attuazione all'articolo
26 della legge 1 marzo 2002 n. 39, che delegava il Governo ad attuare la
direttiva dell'unione europea 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Dall'indagine svolta dall'Autorita' in riferimento ai dati del 2009, sono
state rilevate prassi delle amministrazioni consistenti nella
individuazione unilaterale di termini di pagamento superiori a quelli previsti
dal decreto, nell'inclusione dei termini di pagamento in deroga tra gli elementi
di valutazione delle offerte, e nella previsione in alcuni capitolati speciali
d'appalto della riduzione del tasso di interesse di mora previsto dal decreto
medesimo.
Riconosciuto l'effetto negativo di tali prassi sul sistema
economico delle imprese, il Consiglio dell'Autorita' ha disposto quindi che le
stazioni appaltanti:
devono attenersi nella redazione dei documenti di gara, nonche' dei documenti
contrattuali, alle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231 con riguardo ai termini di pagamento, alla decorrenza degli interessi
moratori ed al saggio di interessi applicabile in caso di ritardo;
non possono subordinare la partecipazione alle procedure di gara o la
sottoscrizione del contratto all'accettazione di termini di pagamento, di
decorrenza degli interessi moratori e misura degli interessi di mora difformi da
quelli previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ne' prevedere
tale accettazione come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche
nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
Rilevante inoltre la posizione dell'Autorita' in merito all'opportunita' di
inserire nei contratti l'obbligo per l'aggiudicatario che ha ottenuto un
pagamento (tempestivo o ritardato) da una P.A. di provvedere ai propri obblighi
di pagamento verso i subappaltatori o fornitori con lo stesso giorno di valuta,
in modo da non trasferire i costi dovuti all'inefficienza nei pagamenti su
imprese piu' piccole e dunque piu' fragili economicamente.
Fonte:
Governo.it