AREE INEDIFICATE: NIENTE "1%" SE LA VENDITA È ANTICIPATA . Trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati - Decadenza dal regime fiscale agevolato
Data: 08/09/2010
Argomento: Fisco


Il regime fiscale agevolato per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati (imposta di Registro all`1% ed Ipotecarie e Catastali in misura fissa) si applica a condizione che l`utilizzazione edificatoria avvenga, entro 5 anni dal trasferimento, ad opera dello stesso soggetto acquirente. Pertanto, la vendita dell`area ancora ``inedificata`` comporta la decadenza dalle medesime agevolazioni fiscali.



Cosi` si e` espressa la Corte di Cassazione con l`Ordinanza n.18679 del 13 agosto 2010, confermando l`orientamento dell`Agenzia delle Entrate in base al quale soggetto obbligato all`utilizzazione edificatoria diretta del terreno e` il primo acquirente dell`area, a pena di decadenza dai benefici



Come noto, il previgente art.33, comma 3, della legge 388/2000 (di fatto abrogato dall`art.1, commi 25-27, della legge 244/2007), stabiliva che i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati e regolarmente approvati, fossero soggetti ad imposta di Registro all`1% ed alle Ipotecarie e Catastali in misura fissa (ciascuna pari a 168 euro), a condizione che entro 5 anni dall`acquisto avvenisse l`utilizzazione edificatoria dell`area.



Al riguardo, l`ANCE, cosi` come la giurisprudenza di merito formatasi in materia , ha da sempre sostenuto che il citato art.33 non prevedeva, come altre norme analoghe, quale ad esempio l`art.5 della legge 168/1982, che l`intervento dovesse essere eseguito direttamente dall`impresa acquirente.



Infatti, l`unica condizione normativa risultava quella dell`utilizzazione edificatoria entro 5 anni dall`acquisto agevolato, senza precludere la possibilita` di trasferire l`area totalmente o parzialmente inedificata, ferma restando la necessita` che l`utilizzazione edificatoria avvenisse entro il quinquennio successivo al primo acquisto.




In sostanza, si e` sempre ritenuto che laddove il Legislatore abbia voluto introdurre limitazioni ai benefici di carattere soggettivo, le ha espressamente previste.



Diversamente, la Corte di Cassazione, nella recente pronuncia ed a conferma del restrittivo orientamento dell`Agenzia delle Entrate, precisa che la vendita dell`area inedificata da parte del primo acquirente comporta la decadenza dal regime fiscale ridotto, affermando altresi` che «la disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l`acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all`acquisto dell`area, appare .... di stretta interpretazione.... e sarebbe sospetta di incostituzionalita` se il predetto beneficio potesse essere ricollegalo alla tempestivita` dell`attivita` edificatoria di un successivo acquirente[4]».



Al fine di superare in via definitiva tale controversa questione, l`ANCE continuera` a sostenere presso le competenti sedi la necessita` di un intervento normativo diretto a chiarire la volonta` del Legislatore di non introdurre limiti soggettivi all`applicazione del regime agevolato.



Qualsiasi altra soluzione (intervento presso l`Agenzia delle Entrate, come gia` effettuato nel passato, o contenzioso tributario), infatti, appare destinata ad un esito negativo, stante la chiusura della Corte di Cassazione in materia.

 

Fonte: Ance.it







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