Ai fini della ``Tremonti-ter``, il beneficio e` riconosciuto anche ai
componenti e accessori (non riconducibili alla divisione 28 della Tabella Ateco)
dei beni agevolabili, a condizione che siano assolutamente necessari al
funzionamento degli stessi e ne costituiscano normale dotazione.
Questo il principale chiarimento fornito dall`Agenzia delle Entrate
attraverso la Risoluzione n.91/E del 17 settembre 2010.
L`art.5 del DL 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge
3 agosto 2009, n.102, ha previsto l`esclusione da tassazione, ai fini
delle imposte sul reddito d`impresa (IRPEF/IRES), del 50% del valore degli
investimenti, aventi ad oggetto macchinari ed apparecchiature di nuova
costruzione, effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 (c.d. ``Tremonti-ter``).
Inoltre, l`agevolazione, come chiarito dalla Circolare 44/E del 27
ottobre 2009, spetta per l`acquisto di soli beni nuovi compresi nella
divisione 28 della Tabella ATECO 2007, impiegati nel processo
produttivo, a prescindere dalla loro entrata in funzione, dalla destinazione e
dalla modalita` d`impiego all`interno del medesimo (cfr. News ANCE n. 1517 del
12 novembre 2009).
In merito, la RM 91/E/2010 conferma quanto gia` specificato dalla Circolare
n.44/E (cfr.la sopracitata News ANCE) in cui l`Amministrazione finanziaria
precisava che nella nozione di macchinari e apparecchiature si intendono,
altresi`, compresi i componenti o parti indispensabili per il loro
funzionamento, che ne costituiscano dotazione, anche se non inclusi nella
divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far
funzionare i macchinari e le apparecchiature).
Nella fattispecie della RM 91/E/2010, l`Agenzia si occupa di investimenti in
misuratori fiscali e impianti di condizionamento e riscaldamento.
Per quanto riguarda questi ultimi, l`Agenzia ha chiarito che risultano
agevolabili anche gli investimenti in tubi e canali necessari per far passare i
fluidi, quadri, nonche` cablaggi elettrici e relativo sistema di controllo, pur
appartenendo alla Divisione 24[1].
Infatti, come specificato nella Risoluzione 91/E, i componenti accessori, ``ancorche`
non ricompresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 [...] appaiono
indispensabili per l`utilizzazione degli impianti di riscaldamento e
condizionamento oggetto di agevolazione`` e, quindi, possono rientrare nel
beneficio della Tremonti-ter.
In tal ambito, l`Agenzia specifica che il valore degli investimenti deve essere
determinato secondo i criteri ordinari per l`individuazione del costo dei beni
rilevante ai fini fiscali, previsti dall`articolo 110, comma 1, lettere a e b
del D.P.R. 917/1986 - TUIR[2], includendo, altresi`, ``gli oneri accessori di
diretta imputazione che l`impresa deve sostenere affinche` il bene possa essere
utilizzato (ad es. spese di trasporto, installazione, etc.)``.
In merito, si segnala che tra gli investimenti agevolabili, non sembrano
essere incluse le spese di realizzazione di strutture edili per il sostegno
delle macchine e apparecchiature tecnologiche.
Si ricorda che l`ANCE, nel corso del 2009, ha predisposto un elenco
indicativo dei macchinari per l`edilizia il cui acquisto consente di usufruire
dell`agevolazione ``Tremonti-ter``, utile per la corretta individuazione degli
investimenti agevolabili (cfr.News ANCE n.1624 del 27 novembre 2009).
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