AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.154 DEL 09/09/2010
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa C.EL.COM di
Stefano Piras – Lavori di realizzazione di un Centro Giovanile presso l'ex
edificio Scuola Media n. 1 sito in via Gramsci – Importo a base d'asta €
297.206,48 – S.A.: Comune di Nuoro.
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 12 marzo 2010 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe, con
la quale l'impresa C.EL.COM di Stefano Piras ha riferito di essere stata
esclusa, dopo l'esame della documentazione amministrativa da parte della
stazione appaltante, a causa della mancanza della dichiarazione sostitutiva
di uno dei suoi direttori tecnici, menzionato nell'attestazione di
qualificazione SOA prodotta in sede di gara.
Sulla legittimita' della predetta esclusione, l'istante ha chiesto di conoscere
l'avviso di questa Autorita', specificando che il direttore tecnico che ha
omesso di rendere la predetta dichiarazione e' qualificato tale esclusivamente e
limitatamente alla categoria OG2 – “Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali” e che tale categoria non e' oggetto della gara di cui
trattasi, concernente lavori inquadrati dalla stessa lex specialis nell'ambito
delle diverse categorie OG1 e OG 11.
A riscontro della richiesta di informazioni del 31 marzo 2010 effettuata
dall'Autorita' nell'istruttoria procedimentale, il Comune di Nuoro in data 12
aprile 2010 ha rappresentato che, come risulta dal verbale relativo al
procedimento selettivo in parola, la stazione appaltante ha ritenuto di
escludere l'impresa istante per essere incorsa nella violazione dell'art. 38,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, peraltro sanzionata in maniera non
equivoca anche dal disciplinare di gara, in riferimento alla persona di uno dei
direttori tecnici riportati nell'attestazione di qualificazione rilasciata dalla
relativa SOA.
In particolare, l'Amministrazione comunale ha riferito che il seggio di gara ha
ritenuto non assolto in capo al concorrente l'obbligo di dichiarazione della
c.d. pregiudiziale penale in riferimento al suddetto direttore tecnico in base
ad una piana interpretazione del citato art. 38 del Codice dei contratti
pubblici, secondo cui non v'e' distinzione, quanto all'obbligo della predetta
dichiarazione, nel caso di minore o maggiore estensione della operativita' del
direttore tecnico nella esecuzione dell'appalto in ragione della sua
specializzazione. In altri termini, la circostanza che il citato professionista
avesse un ruolo limitato alla categoria di lavorazione OG2 non escludeva
l'obbligo di rendere la ripetuta dichiarazione sulla sussistenza della
pregiudiziale penale. Il Comune ha giustificato la scelta di esclusione
evidenziando altresi' che non puo' ritenersi coerente con il disposto dell'art.
38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, che impone di rendere la
dichiarazione in questione in ordine a soggetti cessati dalla carica,
considerare esente dall'obbligo dichiarativo un direttore tecnico ancora in
carica seppure limitatamente ad alcune lavorazioni particolari.
Ritenuto in diritto
La problematica sottoposta a questa Autorita' con la prospettazione dei fatti
rappresentati attiene alla legittimita' della mancata presentazione a corredo
dell'offerta della dichiarazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. n. 163/2006 da parte di uno dei direttori tecnici dell'impresa
individuale istante, caratterizzato dall'essere indicato come tale
nell'attestazione di qualificazione SOA limitatamente alla categoria di
lavorazione OG2 non oggetto della gara in discorso (che prevedeva solo le
categorie OG1 e OG11).
La questione presuppone, pertanto, l'individuazione dei soggetti chiamati a
dimostrare il possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 38, comma 1,
lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 alla stregua del quale sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti
di lavori, forniture e servizi e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti “nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o delle
Comunita' che incidono sulla moralita' professionale […].” La citata disposizione,
peraltro, precisa che l'esclusione e il divieto operano se le suddette sentenze
o il decreto penale di condanna sono stati emessi “nei confronti del titolare o
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del
direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio.” E' inoltre
previsto che l'esclusione e il divieto operino, altresi', “nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.”
La norma in questione mira a scongiurare il rischio che l'Amministrazione
stipuli contratti con operatori economici inaffidabili, ovvero soggetti i cui
titolari, amministratori o direttori tecnici in carica o cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, siano
persone che non garantiscano la moralita' professionale.
Ai fini dell'individuazione del criterio interpretativo da seguire per
individuare specificamente la persona fisica rispetto alla quale, nell'ambito
del rapporto societario, assume rilievo la causa di esclusione e, dunque, il
soggetto tenuto alla dichiarazione sostitutiva richiesta, la giurisprudenza
amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5913 del 28 novembre
2008, sentenza n. 36 del 15 gennaio 2008 e sentenza n. 4856 del 20 settembre
2005) e la prassi dell'Autorita' (si vedano i pareri n. 164 del 21 maggio 2008,
n. 193 del 10 luglio 2008, n. 5 del 15 gennaio 2009 e n. 35 del 11 marzo 2009)
hanno individuato tale criterio nella necessita' di ricercare nello statuto della
persona giuridica quali siano i soggetti dotati del potere di rappresentanza.
Cio' in quanto, indipendentemente dalla titolarita' dei poteri di gestione
societaria, i soggetti titolari del potere di rappresentanza della persona
giuridica sono comunque in grado di trasmettere, con il proprio comportamento,
la riprovazione dell'ordinamento nei riguardi della loro personale condotta al
soggetto rappresentato (si vedano i pareri n. 77 del 9 luglio 2009 e n. 35
dell'11 marzo 2009).
Con riferimento al direttore tecnico pero' – sempre previsto, anche per le
imprese individuali, come soggetto “rilevante” ai fini che interessano – non
sussiste alcun dubbio interpretativo ne' dibattito giurisprudenziale che
introduca elementi di differenziazione in ordine all'obbligo di dichiarazione in
questione a seconda della categoria di lavorazione per cui il direttore tecnico
e' qualificato, con conseguente limitazione soggettiva dell'obbligo
dichiarativo in parola ove il direttore tecnico, come nel caso di specie, non
sia qualificato per l'attivita' oggetto di gara.
Deve pertanto ritenersi che tale dato prettamente e solo tecnico, appunto, esuli
del tutto dalla ratio dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006,
che tende invece a valorizzare l'integrita' morale e professionale di soggetti
ben individuati che o per la titolarita' di poteri rappresentativi o per il
particolare ruolo ricoperto (quello di direttore tecnico, senza specificazioni
ne' limitazioni) siano idonei a connotare l'impresa come affidabile o meno. In
siffatto contesto, per escludere l'obbligo della dichiarazione sugli eventuali
precedenti penali in capo ad un direttore tecnico non qualificato per le
lavorazioni oggetto di gara sarebbe stata necessaria una espressa previsione di
legge, non potendosi dare corso ad interpretazioni piu' creatrici che integrative
del dato positivo.
Inoltre, anche in base a posizioni gia' espresse dall'Autorita' (cfr., da ultimo,
parere n. 79 del 15 aprile 2010) non sarebbe stato possibile dare corso ad
un'integrazione documentale in favore dell'impresa istante, non essendo
consentito – per evidenti ragioni di ordine pubblico – considerare la rilevata
omissione alla stregua di una mera incompletezza sanabile con una dichiarazione
postuma, stante oltretutto l'espressa previsione dell'esclusione dalla gara come
conseguenza dell'omissione stessa ed a garanzia del principio della par condicio
fra i partecipanti (si vedano, al riguardo, ex multis Consiglio di Stato, Sez.
V, n. 4047/2008; n. 4397/2008; n. 4894/2008; Sez. IV, n. 2435/2009).
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la stazione appaltante abbia
legittimamente escluso l'impresa istante per la mancata presentazione della
dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1. lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 da
parte di uno dei direttori tecnici menzionati nell'attestazione di
qualificazione SOA prodotta in sede di gara, quantunque limitatamente alla
categoria di lavorazione OG2.
I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi
Il Presidente f.f.: Giuseppe Brienza