Il 28 Ottobre u.s. tutte le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni
Sindacali hanno sottoscritto l'Avviso Comune che definisce l'introduzione degli
indici di congruita' nell'edilizia.
L'intesa completa un percorso avviato con la Legge Finanziaria 2007, con il
tavolo di concertazione promosso dal Ministero del Lavoro nel dicembre 2006, con
l'Agenda del settore costruzioni del 31 gennaio 2007 e con l'art. 118, comma 6
bis, del Codice Appalti. Quest'ultima disposizione, in particolare, prevede che
:
"Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il
documento unico di regolarita' contributiva e' comprensivo della verifica della
congruita' della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto
affidato. Tale congruita', per i lavori e' verificata dalla Cassa Edile
in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie
del contratto collettivo nazionale comparativamente piu' rappresentative per
l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali".
La Tabella definita nell'Avviso Comune riporta le percentuali di incidenza
minima della manodopera sul valore dell'opera in relazione alle Categorie OG.
Tali percentuali sono comprensive dei contributi Inps, Inail e Casse Edili.
L'intesa prevede un periodo di applicazione sperimentale che coincidera'
con tutto l'anno 2011 e che riguardera' esclusivamente i lavori che
avranno inizio a partire dal 1° gennaio 2011; per i lavori privati la
congruita' sara' applicata esclusivamente a quelli di importo pari o superiore a
70.000 Euro (importo che dovra' essere asseverato dal direttore dei lavori).
Nei lavori pubblici l'attestazione di congruita' sara' effettuata in occasione
del rilascio del Durc per il saldo finale, per i lavori privati sara' effettuata
al completamento dell'opera.
Nel corso del periodo sperimentale eventuali irregolarita' sul rispetto degli
indici di congruita' non avranno effetti sul Durc.
Il sistema andra' a regime, con i relativi effetti sul rilascio del Durc, a
partire dal 1° Gennaio 2012, per i lavori che avranno inizio da tale data.
Il controllo e' demandato alla Cassa Edile competente alla quale l'impresa
principale dovra' dichiarare il valore dell'opera, le imprese subappaltatrici e
sub affidatarie. L'impresa risultata non congrua potra' dimostrare, assistita da
personale della propria Associazione datoriale, di aver rispettato la
percentuale di congruita' attraverso costi non registrati in Cassa Edile
(lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate …).
Le parti sociali hanno altresi' convenuto di spostare al 1° Gennaio 2011 il
termine fissato al 1° Ottobre 2010 per il rilascio del Durc negativo nei casi di
superamento dei limiti di ricorso al lavoro part-time, cosi' come definito negli
accordi contrattuali.
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