REGISTRO INFORTUNI - Indicazioni dal Ministero del Lavoro
Data: 08/11/2010
Argomento: Sicurezza


Il Ministero del Lavoro ha fornito nuove indicazioni in merito alla tenuta del registro infortuni.



Alla sezione FAQ, le domande piu' frequenti, il Ministero ha chiarito quali sono gli obblighi del datore di lavoro e cosa deve fare per tenere correttamente aggiornato il registro degli infortuni. Il Dicastero ha chiarito che, in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., per la realizzazione ed il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione del Testo Unico sulla sicurezza sono soggette alla tenuta del registro infortuni. Tale registro deve essere redatto in conformita' al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), vidimato presso l'A.S.L. competente per territorio e conservato sul luogo di lavoro.

 Viene precisato che, nel caso di attivita' di breve durata, caratterizzata da mobilita', o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l'obbligo predetto si ritiene assolto anche qualora il registro sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attivita' non siano dislocate oltre l'ambito provinciale. Nell'ipotesi, invece, che l'attivita' dell'impresa sia svolta prevalentemente fuori della propria sede per un periodo non breve, ogni unita' produttiva e' tenuta a conservare un proprio registro, sempre vidimato dalla A.S.L. competente.

Successivamente, il D.M. del 10 agosto 1984, per facilitare tale adempimento, ha introdotto, in ogni caso, la facolta' per i datori di lavoro di utilizzare una procedura automatizzata di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni, mediante l'utilizzo di schede individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso, anch`esse da vidimare preventivamente presso la A.S.L. competente per territorio. Previa autorizzazione del Ministero, alle imprese che utilizzano la procedura automatizzata e' consentito l'accentramento delle registrazioni presso unita' aziendali dotate di adeguate strutture amministrative.

Si evidenzia, infine, che, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del T.U., le disposizioni inerenti i registri degli infortuni e degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici non saranno piu' in vigore trascorsi sei mesi dall'emanazione del suddetto decreto interministeriale previsto dall'art. 8.

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