AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.72 DEL 15/04/2010
Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dalla ditta Frustieri
Salvatore e dalla ditta LDF Costruzioni s.a.s. di Frustieri Pietro & C. – Lavori
di riqualificazione urbana e ripristino dell'antica pavimentazione del Centro
storico. I stralcio esecutivo – Importo a base d'asta € 656.710,56 – S.A.:
Comune di Castellammare del Golfo (TP)
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 15 e 16 gennaio 2009 pervenivano all'Autorita' le istanze di parere
indicate in epigrafe, con le quali la ditta Frustieri Salvatore e la ditta LDF
Costruzioni s.a.s. di Frustieri Pietro & C. esponevano di aver partecipato alla
procedure di gara in oggetto, risultando a loro avviso illegittimamente escluse:
la prima in quanto l'attestazione SOA categoria OG3 - classifica II posseduta
non copriva l'intero importo dei lavori, nonostante il bando di gara richiedesse
espressamente la categoria OG3 classifica II e consentisse il subappalto delle
categorie OS24 ed OG2; la seconda per non aver prodotto idonea certificazione
dalla quale risulti che la ditta non sia in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e che non abbia
in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
nonostante la ditta esclusa avesse trasmesso alla stazione appaltante copia del
certificato camerale con la seguente dicitura “si dichiara inoltre che a carico
della predetta ditta non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo ufficio
dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in
concordato o amministrazione controllata”.
A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorita' il
Comune di Castellammare del Golfo ribadiva la legittimita' del proprio operato.
In particolare, in ordine all'esclusione della ditta Frustieri Salvatore,
contestata con la prima istanza di parere, la stazione appaltante evidenziava
come la ditta fosse stata esclusa in quanto, pur possedendo la categoria
prevalente OG3 - classifica II, non dichiarava di possedere le altre due
categorie OS24 - classifica I e OG2 - classifica I ne' dimostrava di possedere la
categoria prevalente OG3 per l'importo complessivo dei lavori, quindi, per
la classifica III, non rientrando pertanto la ditta in alcuna delle casistiche
a), b) e c) di cui alla determinazione dell'Autorita' n. 25/2001.
Relativamente all'esclusione della ditta LDF Costruzioni s.a.s. di Frustieri
Pietro & C., contestata con la seconda istanza di parere, la stazione appaltante
medesima rappresentava di aver espressamente richiesto, in sede di verifica
documentale a seguito di sorteggio, il certificato della cancelleria del
tribunale competente – sez. fallimentare dal quale risulti che la ditta non sia
in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo e che non abbia in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, mentre la ditta in questione aveva
riscontrato la predetta richiesta producendo il diverso certificato camerale con
attestazione antimafia e dicitura fallimentare, in cui manca la dichiarazione in
merito ad eventuali procedure in corso.
Ritenuto in diritto
Ai fini della definizione della questione controversa sollevata con la prima
istanza di parere occorre preliminarmente rilevare che, secondo il bando di gara
l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni: categoria prevalente OG3 -
classifica II (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie ecc.) per un
importo di euro 500.701,37, subappaltabile a condizioni di legge; categorie
scorporabili OS24 - classifica I (verde e arredo urbano) per un importo di euro
68.686,49 e OG2 - classifica I (restauro e manutenzione immobili sottoposti a
tutela) per un importo di euro 87.322,70, subappaltabili a qualificazione
obbligatoria.
La disposizione che trova applicazione al caso di specie, trattandosi di
stabilire le corrette modalita' di dimostrazione dei requisiti di qualificazione
da parte di un concorrente singolo, e' l'art. 95, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999
che recita “L'impresa singola puo' partecipare alla gara qualora sia in
possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi
alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso
dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili
per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non
posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla
categoria prevalente”. Alla luce del richiamato dettato normativo, considerato
che la ditta Frustieri Salvatore non possiede i requisiti relativi alle predette
lavorazioni scorporabili OS24 ed OG2, per partecipare alla gara avrebbe dovuto
dimostrare di possedere la categoria prevalente OG3 per l'importo complessivo
dei lavori, quindi, per la classifica III, mentre la ditta medesima possiede la
categoria prevalente OG3 solo per la classifica II, come dalla stessa
rappresentato e confermato dall'attestazione SOA prodotta in atti.
Conseguentemente, le carenze riscontrate dal Comune di Castellammare del Golfo
nella domanda della ditta Frustieri Salvatore non consentivano di superare i
vincoli dettati dal bando di gara e dalla disciplina di settore in relazione
alla necessaria qualificazione, non risultando l'impresa qualificata per i
lavori da svolgere.
Anche in ordine alle seconda istanza di parere, presentata dalla ditta LDF
Costruzioni s.a.s. di Frustieri Pietro & C., l'esclusione disposta dalla
stazione appaltante risulta correttamente fondata su una carenza documentale non
superabile alla luce della vigente disciplina di settore e della lex specialis
di gara.
Infatti, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 sono esclusi
dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti (lettera a)
“che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni” e lo stesso disciplinare di gara richiedeva ai
concorrenti una dichiarazione sostitutiva in tale senso (ex D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445), al punto 4), lett. a) delle “Modalita' di presentazione e criteri
di ammissibilita' delle offerte”.
Correttamente, pertanto, la stazione appaltante, in sede di verifica documentale
a seguito di sorteggio, ha specificatamente richiesto il certificato della
cancelleria del tribunale competente – sez. fallimentare dal quale risulti che
la ditta non sia in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo e che non abbia in corso
alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, mentre la
ditta in questione si e' limitata a riscontrare la predetta richiesta producendo
il diverso e piu' limitato Certificato camerale con attestazione antimafia e
dicitura fallimentare, con il seguente contenuto “si dichiara inoltre che a
carico della predetta ditta non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo
ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta,
ammissione in concordato o amministrazione controllata”. Poiche' tale
certificazione fa riferimento alle sole procedure fallimentari acclarate, mentre
e' totalmente assente la dichiarazione in merito ad eventuali procedure in corso,
la stazione appaltante, non avendo potuto verificare la veridicita' di quanto
dichiarato in sede di gara ha correttamente escluso la ditta LDF Costruzioni
s.a.s. di Frustieri Pietro & C.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le esclusioni dalla gara
disposte dalla stazione appaltante nei confronti della ditta Frustieri Salvatore
e della ditta LDF Costruzioni s.a.s. di Frustieri Pietro & C. sono conformi
alla lex specialis di gara e alla vigente normativa di settore.
Firmato:
I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci
Il Presidente: Luigi Giampaolino