E' alla firma del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il
decreto-legge sulla sicurezza pubblica che contiene le disposizioni modificative
ed interpretative della Legge 136/2010 sulla tracciabilita' dei flussi
finanziari.
Nella versione attuale del decreto legge gli articoli riferiti alla
tracciabilita' sono il 6 e il 7 diversamente da quanto stabilito nella versione
precedente (art. 8 e 9), inoltre anche all'art. 9 bis sono state apportate delle
modifiche.
Di seguito si trasmettono gli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 sulla
tracciabilita' coordinati con le modifiche introdotte dal predetto decreto-legge.
ART.3 - Tracciabilita' dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici
anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle
forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle
commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai
servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti di cui
al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo
quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e
servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati all'acquisto di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di
cui al comma 1. anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale
purche' idonei a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per lʹintero
importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusiva alla
realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali,
nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero
quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi
dal bonifico bancario o postale, fermo restando lʹobbligo di documentazione
della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro,
relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi
diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego
del contante e lʹobbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture
di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti
correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice
identificativo di gara (CIG), attribuito dallʹAutorita' di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
6. Comma soppresso dal decreto-legge
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o
allʹamministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione
o, nel caso di con correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonche', nello stesso
termine, le generalita' ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al camma 1, inserisce,
a pena di nullita' assoluta, un' apposita clausola con la quale essi assumono gli
obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
Lʹappaltatore, il subappaltatore o il sub-contraente che ha notizia dellʹinadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al
presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la
stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1
sia inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di
cui alla presente legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni determina
la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 6- Sanzioni
1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui
all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche
effettuate senza avvalersi di banche o della societa' Poste italiane S.p.A.
comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione della
clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8, l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della
transazione stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui
all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero
senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a
carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione
stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico
bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo
3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato
con modalita' diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.
4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di
cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di
cui al presente articolo, nonche' per quello di applicazione delle relative
sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi
sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione
appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione
e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato
la sanzione.
5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative,
comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e' venuta a
conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilita' previsti
dall'articolo 3
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