SENTENZA TAR LOMBARDIA - Ai consorzi ordinari si applicano norme previste per le ati
Data: 18/11/2010
Argomento: Procedure di gara


Si ritiene utile riportare quanto recentemente statuito dal TAR Lombardia con sentenza del 4/11/2010 sui requisiti che debbono possedere i consorzi ordinari costituiti in forma di societa' consortile ex art. 2615 ter c.c. per partecipare alla gara pubbliche.



I giudici lombardi rammentano infatti che, rispetto al caso sottoposto al loro giudizio riguardante i requisiti dei consorzi ordinari, i soggetti possibili affidatari dei contratti pubblici sono quelli indicati dall'art. 34 del d. lgs. 163/2006, e quindi, , da un lato "i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36" (lettera c) dell'art. 34 cit.), dall'altro rispettivamente "i raggruppamenti temporanei di concorrenti" (lettera d) dell'art. 34) e "i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti… anche in forma di societa' ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile" (lettera e) dell'art. 34), categorie queste due ultime tutte disciplinate dal successivo art. 37.

Dalle norme appena citate, si possono quindi subito desumere due dati. In primo luogo, il codice degli appalti, come risulta dall'esame comparato delle lettere c) ed e) dell'art. 34, considera la societa' consortile di cui all'art. 2615 ter c.c. come una particolare forma giuridica nella quale i consorzi possono presentarsi ("costituiti anche in forma di…") in linea di principio non tale da determinare un trattamento essenzialmente diverso del consorzio stesso.
In secondo luogo, lo stesso codice sottopone ad una disciplina unitaria, quella dell'art. 37, sia i raggruppamenti temporanei sia i consorzi ordinari, che per quanto si e' detto possono presentarsi anche in forma di societa' consortile.
Pertanto, sempre in linea di principio, non sara' illogico ne' irrazionale, ma anzi consono allo spirito della legge, applicare ad un consorzio ordinario, sia o non sia lo stesso una societa' consortile, la disciplina di gara stabilita per un RTI.


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