L'ufficio di controllo di legittimita' della Corte dei Conti ha formulato
alcune osservazioni in merito a diverse norme contenute nello schema di
Regolamento d'attuazione del Codice dei Contratti firmato da Napolitano il
5/10/10, in vista del parere che dovra' essere espresso entro il 20/12/2010.
Di seguito una sintesi delle osservazioni agli artt. dello schema del
regolamento attuativo del 5/10/10:
ART. 70 Attivita' di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe
La bozza di regolamento stabilisce che le Soa non possono ricorrere alle
prestazioni di soggetti esterni per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
e di promozione commerciale. La Corte dei Conti ha pero' evidenziato che il
divieto non e' sufficiente a garantire un controllo adeguato sul settore.
Per il pagamento dei corrispettivi dovuti alle SOA ("considerati corrispettivo
minimo della prestazione resa"), la Corte osserva che, non sembra che sia stata
recepita l'osservazione dei propri uffici posta in essere sul precedente testo
regolamentare, in tema di coerenza con la normativa che ha disposto l'abolizione
dei limiti minimi tariffari (cfr. decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla
legge n. 248/2006).
Inoltre, la previsione di dilazioni dei pagamenti a favore delle SOA non sembra
avere attinenza con le materie del regolamento, atteso che trattasi di un
rapporto di carattere privatistico intercorrente tra le SOA stesse e le imprese
interessate alla qualificazione
ART. 72 Coordinamento della vigilanza sull'attivita' degli organismi di
attestazione
L'art. 40, comma 4, lettera f-bis, del codice attribuisce al regolamento, tra
l'altro, la definizione delle modalita' per assicurare, nel quadro delle
rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attivita'
degli organismi di attestazione.
L'art. 72 del regolamento stabilisce che "tutti i soggetti deputati a
svolgere attivita' di vigilanza garantiscono la circolazione delle informazioni e
dei dati con forma e modalita' tecniche fissate con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
l'Autorita'". Appare evidente che tale disposizione, sostiene la Corte, non sia
idonea a dare attuazione all'art. 40 predetto, ma demanda tale adempimento ad
una fonte amministrativa subordinata e non a quella regolamentare, come previsto
dalla norma primaria.
ART.79, comma 17 Requisiti di ordine speciale
La disposizione stabilisce che per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del
collaudo, l'esecutore deve presentare una certificazione del produttore dei beni
attestante il concreto montaggio. La collocazione di tale norma nell'art. 79 non
appare coerente, per la Corte dei Conti, con i contenuti diretti a disciplinare
i requisiti di ordine speciale ai fini della qualificazioneArticolo 79, comma 21
Requisiti di ordine speciale In attuazione dell'art. 37, comma 11, del codice,
la norma dispone che, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell'attestazione
di qualificazione nelle categorie di cui all'art. 107, comma 2 (c.d.
"superspecialistiche"), i requisiti di specializzazione richiesti per
l'esecuzione dei lavori siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e dei beni culturali.
Al riguardo, si evidenzia che il predetto art. 37, comma 11, del codice demanda
espressamente al regolamento di cui trattasi sia la definizione dell'elenco
delle opere "superspecialistiche" (opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita'
tecnica), sia "i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione,
che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso".
Ora, mentre il menzionato elenco delle ripetute opere e' stato definito dall'art.
107, comma 2, del regolamento, per quanto riguarda, invece, i requisiti di
specializzazione, gia' previsti nell'allegato A.1 stralciato dal testo finale del
regolamento dopo l'acquisizione dei pareri degli organi consultivi e dei
concerti dei Ministri interessati, il Ministero delle Infrastrutture, osserva la
Corte, ha ritenuto di rinviare ad una fonte diversa, avente natura di atto
amministrativo (d.P.C.M.), l'individuazione dei requisiti in argomento.
Peraltro, lo stralcio dell'allegato A.1 e' stato effettuato senza il necessario
adeguamento del testo dell'art.357 (norme transitorie) che riporta tuttora il
riferimento ad alcune categorie eliminate per effetto del ripetuto stralcio.
Tale operato appare non conforme al dettato dell'art. 37, comma 11, del codice,
in quanto non solo in tal modo non si da' attuazione alla norma medesima, ma
anche si contravviene al principio secondo il quale non e' consentito demandare
una disciplina ad una fonte diversa e subordinata (DPCM) rispetto a quella
inderogabilmente indicata da una norma primaria.
ART.85 Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa
subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale
In relazione alla previsione che consente all'impresa affidataria di utilizzare
l'importo dei lavori, subappaltati oltre il 30% o il 40%, oltre che per la
qualificazione prevalente, anche per una percentuale non superiore al 10%, ai
fini della qualificazione nella categoria scorporabile, la Corte ha ricordato il
principio affermato dal Consiglio di Stato, secondo il quale le imprese
ottengono la qualificazione SOA in base alla base alle lavorazioni
effettivamente eseguite.
Tale disposizione si pone quindi in contrasto con il suddetto principio.
ART.238, comma 1 Compenso spettante ai collaudatori.
la disposizione prevede, tra l'altro, che ai dipendenti della stazione
appaltante facenti parte delle Commissioni miste di collaudo siano corrisposte
le tariffe professionali previste per i soggetti esterni. Tale norma si pone in
contrasto con l'art. 92, comma 5, del codice secondo il quale gli incentivi per
il personale dipendente comprendono anche le attivita' per il collaudo, nonche',
indirettamente, con l'art. 120, comma 2-bis del codice che qualifica l'attivita'
di collaudo come "attivita' propria delle stazioni appaltanti".
ART.248 Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i
beni del patrimonio culturale .
In relazione al comma 5 di tale articolo l'Organo di Vigilanza osserva che per
quanto riguarda l'affidamento della direzione tecnica, e' stata omessa l'ipotesi
di cui all'art. 23, comma 3, del predetto d.P.R. n. 34/2000, secondo la quale
tale compito puo' essere affidato anche a soggetto dotato di esperienza
professionale acquisita quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore
a 5 anni.
ART. 278 Finanza di progetto nei servizi
In riferimento all'articolo 278 del D.P.R. 5/10/2010, la Corte dei Conti ritiene
che non si sia proceduto all'adeguamento della finanza di progetto nei servizi a
quella prevista per i lavori in virtu' del fatto che lo studio di fattibilita',
nella finanza di progetto nei servizi, possa essere predisposto dai soggetti
privati. L'Organo di vigilanza a tal proposito rileva come non sia possibile
consentire l'inottemperanza, per il settore dei servizi, al principio
fondamentale posto dal codice in tema di finanza di progetto, ex art. 153,
consistente nella necessita' della formale gara per la realizzazione dei lavori
pubblici per la scelta del concessionario.
ART. 297 Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture.
L'articolo dispone che all'esecuzione di servizi e forniture si applicano gli
articoli da 135 a 140 del codice dei contratti pubblici, estendendo a tali
materie una normativa dettata, soltanto, per i lavori pubblici (Parte II, Titolo
III, Capo I). Pertanto, prosegue la Corte, la disposizione non sembra trovare
riscontro in apposita previsione del codice; per cui essa appare in contrasto
con il principio di gerarchia delle fonti del diritto.
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