Tutti i contratti di fornitura di beni e servizi, nonche' gli appalti di
opere pubbliche, stipulati dal 7 settembre 2010 in poi tra un imprenditore e una
pubblica amministrazione, pena la nullita' del contratto, devono contenere
l'indicazione del conto dedicato sul quale transiteranno i pagamenti relativi
allo stesso.
Modalita' consentite di pagamento sono: bonifico bancario o postale,
ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni.
Per i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, la legge consente 180
giorni per l'adeguamento, tramite atto aggiuntivo al contratto esistente
come suggerito dalla linee guida dell'Autorita' di vigilanza dei contratti
pubblici.
La tracciabilita' dei flussi finanziari interessa tutta la filiera delle
imprese, compresi i subappalti, i noleggi, nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici e i progetti preliminari ed esecutivi propedeutici
all'appalto.
La tracciabilita' dei flussi finanziari e' stata introdotta dalla legge 136 del
13 agosto 2010 - il cosiddetto piano straordinario contro le mafie - entrata
in vigore proprio il 7 settembre scorso.
Sulla legge 136/2010 il ministero dell'Interno ha emanato il 9 settembre scorso
la nota n. 13001/118/Gab.
Integrazioni e chiarimenti sull'obbligo di avere un conto dedicato per
consentire la tracciabilita' dei pagamenti sono contenute nel decreto legge n.
187 del 12 novembre 2010 in materia di sicurezza.
Sono state, infine, emanate dall'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici, le linee guida relative all'operativita' della normativa, al fine di
dare indicazioni puntuali sulla concreta applicabilita' degli obblighi
legislativi.
Obblighi per i soggetti sottoposti alle norme sulla tracciabilita'
a- utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle
commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia
pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia
quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi
ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato; in
altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della
filiera, l'apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali
andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed
incassi);
b- effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime
commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o
postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni;
c- indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di
progetto (CUP).
La tracciabilita' dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti
contratti:
- contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al
Titolo II, Parte I dello stesso;
- concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30
del Codice dei contratti;
- contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti
di locazione finanziaria;
- contratti di subappalto e subfornitura;
- contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.
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