Con la circolare n. 157/10, l`Inps ha fornito le prime indicazioni
relative alla nuova disciplina delle sanzioni civili e delle competenze
attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali, a seguito dell`entrata in
vigore dell`art. 4, comma 1 lett. a) e c) della L. n. 183/10.
In particolare, l`allegata nota evidenzia la riformulazione delle modalita`
di calcolo delle sanzioni civili relative ad accertamenti iniziati
successivamente alla data del 24 novembre scorso, ossia dell`entrata in
vigore del c.d. ``Collegato al Lavoro``, indipendentemente dal fatto che le
violazioni oggetto dell`accertamento siano riferite a periodi di lavoro
irregolare svolti precedentemente alla suddetta data.
Con riferimento alla misura della sanzione civile per l`utilizzo di
lavoratori irregolari, il nuovo dettato normativo, diversamente da quanto
stabiliva l`art. 36 bis, comma 7, della L. n. 248/06, che stabiliva come
sanzione civile minima, per ciascun lavoratore in nero, un importo pari ad euro
3.000,00, prevede che:`` l`importo delle sanzioni civili connesse
all`evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare
sia aumentato del 50 per cento``.
In virtu` di tale specifica, le sanzioni civili saranno calcolate nella misura
del 30%, sino ad un massimo del 60%, in ragione d`anno della contribuzione
evasa, piu` la maggiorazione del 50% come sopra ricordato.
Nell`evidenziare che al raggiungimento del 60%, maggiorato del 50%, sul debito
contributivo saranno calcolati gli interessi di mora ai sensi del DPR n. 602/73,
cosi` come sostituito dall`art. 14 del D.Lgs. n. 46/99, l`Inps ricorda che, in
caso di occultamento delle retribuzioni erogate, la misura delle sanzioni
civili, ovvero 30% in ragione d`anno, con un massimo del 60% sull`ammontare di
contributi evasi, non sara` maggiorata del 50%.
La citata maggiorazione, si ricorda, dovra` essere applicata esclusivamente
per i contributi per i quali, al momento dell`accesso ispettivo, siano gia`
scaduti i termini per il versamento.
L`art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 183/10 non trova applicazione per
i rapporti di lavoro diversi da quelli subordinati, ossia i rapporti di lavoro
autonomi e parasubordinati, mentre trova applicazione sia nel caso in cui il
datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo
non supportata da documentazione probatoria atta a verificare la pretesa
autonomia del rapporto di lavoro stesso, sia nell`ipotesi di prestazione di
lavoro occasionale accessorio, in mancanza delle previste comunicazioni all`Inps
ed all`Inail.
Infine, la nota Inps ricorda che l`art. 4, comma 1, lett. c) della legge in
oggetto estende, con decorrenza 24 novembre 2010, le competenze ad irrogare
la maxisanzione per l`impiego di lavoratori in nero agli ispettori dell`Inps,
anche con riferimento agli illeciti commessi antecedentemente a tale data, ma
proseguiti oltre il 24 novembre 2010.
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