COLLEGATO LAVORO (LEGGE 4 NOV. 2010 N.183) - Chiarimenti sulle sanzioni civili inerenti al lavoro sommerso
Data: 16/12/2010
Argomento: Personale dipendente


Con la circolare n. 157/10, l`Inps ha fornito le prime indicazioni relative alla nuova disciplina delle sanzioni civili e delle competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali, a seguito dell`entrata in vigore dell`art. 4, comma 1 lett. a) e c) della L. n. 183/10.

In particolare, l`allegata nota evidenzia la riformulazione delle modalita` di calcolo delle sanzioni civili relative ad accertamenti iniziati successivamente alla data del 24 novembre scorso, ossia dell`entrata in vigore del c.d. ``Collegato al Lavoro``, indipendentemente dal fatto che le violazioni oggetto dell`accertamento siano riferite a periodi di lavoro irregolare svolti precedentemente alla suddetta data.



Con riferimento alla misura della sanzione civile per l`utilizzo di lavoratori irregolari, il nuovo dettato normativo, diversamente da quanto stabiliva l`art. 36 bis, comma 7, della L. n. 248/06, che stabiliva come sanzione civile minima, per ciascun lavoratore in nero, un importo pari ad euro 3.000,00, prevede che:`` l`importo delle sanzioni civili connesse all`evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare sia aumentato del 50 per cento``.

In virtu` di tale specifica, le sanzioni civili saranno calcolate nella misura del 30%, sino ad un massimo del 60%, in ragione d`anno della contribuzione evasa, piu` la maggiorazione del 50% come sopra ricordato.
Nell`evidenziare che al raggiungimento del 60%, maggiorato del 50%, sul debito contributivo saranno calcolati gli interessi di mora ai sensi del DPR n. 602/73, cosi` come sostituito dall`art. 14 del D.Lgs. n. 46/99, l`Inps ricorda che, in caso di occultamento delle retribuzioni erogate, la misura delle sanzioni civili, ovvero 30% in ragione d`anno, con un massimo del 60% sull`ammontare di contributi evasi, non sara` maggiorata del 50%.
La citata maggiorazione, si ricorda, dovra` essere applicata esclusivamente per i contributi per i quali, al momento dell`accesso ispettivo, siano gia` scaduti i termini per il versamento.

L`art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 183/10 non trova applicazione per i rapporti di lavoro diversi da quelli subordinati, ossia i rapporti di lavoro autonomi e parasubordinati, mentre trova applicazione sia nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo non supportata da documentazione probatoria atta a verificare la pretesa autonomia del rapporto di lavoro stesso, sia nell`ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio, in mancanza delle previste comunicazioni all`Inps ed all`Inail.
Infine, la nota Inps ricorda che l`art. 4, comma 1, lett. c) della legge in oggetto estende, con decorrenza 24 novembre 2010, le competenze ad irrogare la maxisanzione per l`impiego di lavoratori in nero agli ispettori dell`Inps, anche con riferimento agli illeciti commessi antecedentemente a tale data, ma proseguiti oltre il 24 novembre 2010.

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