Non e' ammesso il criterio del massimo ribasso se il bando di gara non
prevede una prestazione standard, ma presuppone che le ditte partecipanti
intervengano con migliorie e soluzioni alternative. Lo ha stabilito il Consiglio
di Stato con la sentenza 8408/2010 di venerdi' 3 dicembre scorso (in
allegato).
L'Amministrazione puo' stabilire a sua discrezione, in base alle previsioni
sia della normativa comunitaria che italiana, le modalita' da utilizzare per
l'aggiudicazione dal momento che massimo ribasso e criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa sono equiordinati.
Il criterio del prezzo piu' basso e' tuttavia caratterizzato da un notevole
automatismo e si adatta meglio agli appalti standardizzati, il cui bando non
preveda caratteri innovativi e ad alto contenuto tecnologico.
Il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e' invece piu'
adeguato ai casi di offerte non standardizzate, ma caratterizzate da rilevanti
differenze tecnologiche che, oltre al prezzo, devono considerare qualita' e
pregio tecnico e servizi successivi.
Nel caso preso in esame dal CdS erano infatti stati richiesti servizi di
diversa entita', che dalla manutenzione si estendevano al rifacimento dei locali,
dall'impiantistica alla formazione professionale. Le soluzioni previste dal
bando erano inoltre considerate "minime".
Al fine della valutazione, i concorrenti avrebbero cioe' potuto apportare
modifiche migliorative o proporre soluzioni alternative rispetto a quelle
indicate. Pertanto, laddove la legge speciale della gara attribuisca
particolare rilievo ad aspetti qualitativi e variabili dell'offerta mancando
quindi condizioni standard, la scelta del criterio del massimo ribasso appare
illogica e come tale, illegittima.
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