E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2010,
ed e` entrata in vigore il giorno successivo, la Legge n. 217 del 17 dicembre
u.s., recante ``Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza``.
Le diposizioni della Legge di conversione contengono alcune importanti novita`
che, modificando il Decreto Legge n. 187/2010 e, dunque, la Legge n. 136/2010,
incidono sugli adempimenti cui sono tenute le imprese nel rispetto delle
prescrizioni in materia di tracciabilita`.
Tra queste si segnala, innanzitutto la previsione di modifica alle
disposizioni transitorie in materia di tracciabilita`, secondo cui i
contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge
n. 136/2010, dunque prima del 7 settembre 2010, nonche` i contratti di
subappalto ed i subcontratti da essi derivanti, dovranno essere adeguati
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 217/2010 e,
pertanto, non piu` entro il 7 marzo 2011, bensi` entro il 18 giugno 2011.
Peraltro, con una ulteriore modifica al Decreto Legge n. 187/2010, viene
previsto che tali contratti si intendono automaticamente integrati con le
clausole di tracciabilita` previste dall`art. 3 della Legge n. 136/2010.
Cio` significa che non e` necessario inserire la clausola che prevede gli
obblighi di tracciabilita` nei contratti di appalto gia` stipulati e nei
relativi subcontratti, perche` tali obblighi diventeranno efficaci ``ex lege``
a partire dalla scadenza del periodo transitorio (18 giugno 2011). Durante
questo periodo, ovviamente i pagamenti potranno essere effettuati secondo le
vecchie procedure.
Tra le integrazioni apportate all`art. 3 della Legge n. 136/2010, riveste
notevole importanza la previsione, riferita ai movimenti finanziari relativi a
lavori, servizi e forniture, nonche` alla gestione di finanziamenti, della
possibilita` di utilizzare sia il bonifico bancario e postale che altri
strumenti, di incasso o pagamento, idonei a consentire la piena tracciabilita`
delle operazioni. Proprio il riferimento agli strumenti di incasso, assente
nel testo originario del Decreto, consente una maggiore ``elasticita``` alle
imprese nella effettuazione dei movimenti finanziari necessari alla gestione
delle attivita` riferite alle commesse.
Quanto al limite di 500 euro per le spese giornaliere, previsto nel comma
3 della Legge n. 136/2010, questo viene innalzato a 1.500 euro, fermo
restando, in linea generale, il divieto di utilizzo del contante e l`obbligo di
documentazione della spesa. Inoltre, viene opportunamente introdotta la
possibilita`, per le imprese, di costituire un fondo cassa cui attingere per le
spese giornaliere. Il fondo, salvo obbligo di rendicontazione,
dovra` essere costituito mediante bonifico bancario o postale, o altro strumento
di pagamento idoneo a consentire la tracciabilita` delle operazioni, ed a favore
di uno o piu` dipendenti, in modo da rendere ``noti`` i soggetti abilitati ad
attingervi. La disposizione sembra autorizzare la possibilita` di
effettuare pagamenti in contanti per spese di modesta entita`, necessarie al
funzionamento del cantiere, attraverso prelevamenti dal fondo cassa, costituito
nel modo anzidetto, prelevamenti dei quali si dovra` conservare la
documentazione, accompagnata dalle fatture o scontrini fiscali relativi alle
spese effettuate. In tal modo ne risulta garantita la tracciabilita`.
Con riferimento, poi, alla previsione contenuta nel comma 5 del citato art. 3
della Legge n. 136/2010, relativa all`indicazione dei codici CIG e CUP
negli strumenti di pagamento, viene previsto che in pendenza del regime
transitorio e fino all`adeguamento dei sistemi telematici delle banche e delle
Poste Italiane, il CUP possa essere inserito nello spazio destinato alla
trascrizione della motivazione del pagamento. Manca, tuttavia, una previsione
analoga riferita al CIG, il cui inserimento negli strumenti di pagamento,
laddove ve ne siano molteplici, causa alle imprese alcune difficolta`.
Con un`opportuna integrazione, inoltre, il legislatore nazionale ha eliminato
dal testo dell`art. 9-bis della Legge n. 136/2010 l`automatismo dell`operativita`
della sanzione della risoluzione di diritto del contratto, nel caso di mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale o degli strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita`, specificando che tali inadempimenti costituiscono
``causa di risoluzione`` del contratto. Pertanto, la modifica in commento
subordina la sanzione della risoluzione, di per se` di rilevante entita`, ad una
apposita azione in tal senso, promossa previa valutazione circa l`opportunita`
di intervenire, da parte di chi abbia notizia dell`inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita`.
Si segnala, inoltre, brevemente, che la Legge n. 217/2010 ha apportato alcune
modifiche anche all`art. 6 della citata Legge n. 136/2010, ai fini di
adeguamento dell`intero testo normativo alle modifiche introdotte dal Decreto
Legge n. 187/2010.
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