Sentenza: Le correzioni nella lista devono essere sottoscritte
Data: 09/02/2007
Argomento: Procedure di gara


Sentenza Consiglio di Stato  n. 445/2007: l’omessa conferma mediante specifica sottoscrizione delle “correzioni” apportate alla lista delle lavorazioni e forniture predisposte dalla stazione appaltante, è sanzionata espressamente con l’esclusione dalla gara, qualunque sia la causa, la motivazione e lo scopo delle stesse e senza che sussista alcun profilo di equivocità su tale disposizione.

REPUBBLICA ITALIANA   
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione Quinta 
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 6123/2005 del 20 luglio 2005, proposto dall'IMPRESA FRANCO GIUSEPPE s.r.l. - ATI CAPOGRUPPO ATI-UNITER CONSORZIO STABILE ARL rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Assisi con domicilio eletto in Roma via Oslavia, n. 40 presso l'avv.ssa Daniela Putignano;

CONTRO

- la Provincia di REGGIO CALABRIA rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Barresi con domicilio eletto in Roma via Edoardo Jenner, n. 122 presso l'avv. Giuseppe Leotta Dirigente del Settore A.P.Q. non costituitosi;

e nei confronti

- della soc. DE.MO.TER S.R.L. rappresentato e difeso dagli avv.ti Arturo Merlo Giovani Pascone con domicilio eletto in Roma via G. Bazzoni n. 3 presso Paolo Accardo Cordioli C.S.P.A. non costituitosi;

per la riforma

della sentenza del TAR CALABRIA-REGGIO CALABRIA n. 835/2005, resa tra le parti, concernente APPALTO REALIZZAZIONE NUOVO SVINCOLO;

Visto l'atto di appello con i relativi alegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Reggio Calabria e De.Mo.Ter s.r.l.;
Viste le memorie difensive,
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2006, relatore il Consigliere Adolfo Metro ed uditi, altresì, l'avv. A. Clarizia, su delega dell'avv. Assisi, e l'avv. Pascone;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

L'Ati ricorrente in primo grado ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, a favore della controinteressata, di un appalto integrato avente ad oggetto la realizzazione di un lotto di strada nella Piana di Gioia Tauro.
Avverso la sentenza che ha respinto il ricorso, è stato proposto il presente appello, con il quale si sostengono i vizi di violazione e falsa applicazione del bando di gara e del regolamento concorsuale, della "par condicio", dell'art. 90 del dpr n. 554/90, nonche' i vizi di eccesso di potere, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà, violazione del giusto procedimento.

In particolare si rileva che il capitolato e la lettera d'invito prevedevano la possibilità, per i concorrenti, di controllare la lista delle categorie di lavorazioni e forniture rispetto alle quali gli stessi erano tenuti ad integrare o ridurre le quantità ritenute carenti od eccessive e ad inserire le voci e quantità ritenute mancanti, in relazione a quanto previsto negli elaborati grafici o nel capitolato e negli altri documenti, applicando i prezzi unitari ritenuti idonei.

Era stabilito, inoltre, che la lista delle categorie di lavorazioni e forniture doveva essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e non poteva "presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte", e ciò a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.

La sentenza di primo grado, in conformità a quanto disposto dall'Amministrazione, ha ritenuto che le variazioni apportate dall'ATI controinteressata alla lista delle categorie di lavorazioni e forniture dovessero ritenersi "modifiche" e non "correzioni" e che le stesse non necessitavano, quindi, di ulteriori firme di convalida, dovendo ritenersi sufficiente la sola sottoscrizione a piè pagina.

Sostiene, al contrario, l'appellante la sussistenza dei vizi sopra indicati in quanto la regolamentazione del bando di gara comminava espressamente l'esclusione in caso di correzioni che non fossero "confermate e sottoscritte" dal legale rappresentante.

DIRITTO

L'appello è fondato.
La lettera di invito dispone chiaramente che la lista delle lavorazioni e forniture "dovrà essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante "e che "non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte".

Pertanto viene prevista la mera sottoscrizione a piè di pagina allorche' la lista delle lavorazioni contenute in quella pagina, come predisposte dall'Amministrazione, non abbia subito alcuna variazione da parte della ditta partecipante mentre, in caso diverso, viene stabilito che eventuali correzioni siano espressamente confermate e sottoscritte.

La disposizione, del resto, ha una sua logica in quanto, la mera sottoscrizione in calce ad una pagina non garantisce la provenienza di eventuali correzioni della stessa, ove queste non siano specificamente approvate e sottoscritte; in ogni caso, come già rilevato da questo giudice in sede cautelare, l'omessa conferma mediante specifica sottoscrizione delle "correzioni" apportate alla lista delle lavorazioni e forniture predisposte dalla stazione appaltante, è sanzionata espressamente con l'esclusione dalla gara, qualunque sia la causa, la motivazione e lo scopo delle stesse e senza che sussista alcun profilo di equivocità su tale disposizione.

Deve, pertanto, ritenersi priva di pregio la distinzione fatta dall'Amministrazione e confermata dalla sentenza di primo grado, sui fatti causativi delle correzioni, che vengono distinti in quelli consistenti in una mera modifica o integrazione, per i quali sarebbe sufficiente la sottoscrizione del foglio e le correzioni vere e proprie, che consisterebbero nella rettifica di precedenti errori dei dati già modificati, distinzione, questa, che non si deduce dal tenore del bando di gara, le cui prescrizioni, così come espresse nel loro contenuto letterale, vanno portate a completa esecuzione.
In relazione alla indicata violazione delle regole della gara, l'appello va accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla I provvedimenti impugnati; compensa tra le parti, le spese el giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2006 con l'intervento dei Signori:
Sergio Santoro  Presidente
Giuseppe Farina  Consigliere
Cesare Lamberti  Consigliere
Goffredo Zaccardi  Consigliere
Adolfo Metro  Consigliere estensore

L'ESTENSORE     IL PRESIDENTE
f.to Adolfo Metro     f.to Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 05-02-2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente
F.to Antonio Natale







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