QUALITA' E MASSIMO RIBASSO - E' illogico l'utilizzo del prezzo piu' basso quando la stazione appaltante punta sulla qualita'
Data: 27/01/2011
Argomento: Procedure di gara


L'art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, coerentemente con la normativa e la giurisprudenza comunitaria, laddove dispone che "Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta e' selezionata con il criterio del prezzo piu' basso o con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa", lascia chiaramente intendere che, esistendo una perfetta e sostanziale equivalenza tra i due sistemi, la scelta dell'uno o dell'altro e' rimessa alla libera determinazione dell'amministrazione, con l'unico limite di far ricadere tale scelta su "quello piu' adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto", al fine di "selezionare la migliore offerta", conformemente al comma 2 del medesimo articolo, e di garantire la qualita' delle prestazioni e il rispetto dei principi di libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' quello di pubblicita', ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. medesimo, con cui il legislatore nazionale ha recepito, in sostanza, il considerando 2 della direttiva n. 2004/18/CE.



(..)Tale assunto trova, del resto, conferma in numerose pronunce del giudice comunitario e nazionale (ex multis Corte di Giustizia CE, sent. 7 ottobre 2004, in causa C-247/02; C.d.S., V, n. 8408/2010; C.d.S., VI, n. 3404/2009; C.d.S., IV, n. 4613/2008; ), che hanno autorevolmente affermato che rientra nei poteri discrezionali della stazione appaltante operare la scelta in ordine alle modalita' di strutturazione della legge di gara, in base alle caratteristiche dell'appalto, avendo di mira unicamente la garanzia della libera concorrenza e la selezione della migliore offerta.

E' illogica la scelta del criterio del prezzo piu' basso quando la legge di gara attribuisca rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell'offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al loro livello quantitativo e qualitativo.

In questi casi appare piu' corretto utilizzare l'altro criterio (offerta economicamente piu' vantaggiosa) dal momento che la pluralita' degli elementi presi in considerazione dalla lex specialis si pone in netto contrasto con la caratteristica unicita' del criterio del prezzo piu' basso.

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