GIURISPRUDENZA - Il DURC incompleto non comporta l'automatica esclusione dalla gara
Data: 03/02/2011
Argomento: Procedure di gara


E' legittima l'aggiudicazione di una gara di appalto in favore di una ditta che ha presentato un D.U.R.C. (documento unico regolarita' contributiva) privo di accertamenti negativi, ma sfornito della pronuncia di uno degli enti interessati, per la parte di propria competenza (nella specie, il D.U.R.C. recava l'attestazione della regolarita' contributiva INAIL, ma non quella INPS), nel caso in cui il D.U.R.C., al momento della presentazione, fosse comunque in corso di validita'.



Infatti, l'emissione di un D.U.R.C. valido e senza accertamenti negativi, ancorche' incompleto per mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al rilascio della relativa attestazione, non impedisce di ritenere implicitamente certificata la regolarita' contributiva, per la parte non considerata dalla certificazione esplicita, con il compiersi del termine di trenta giorni prescritto per la formazione del silenzio-assenso, ex artt. 7 e 8, comma 3, decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007, secondo le precisazioni contenute nella circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2008.

In materia di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti dei soggetti che "hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono stabiliti", l'art. 38, comma 1, lett. i), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006) deve essere interpretato nel senso che il principio dell'autonomia del procedimento di rilascio del D.U.R.C. impone che la stazione appaltante debba basarsi sulle certificazioni risultanti da quest'ultimo documento, prendendole come un dato di fatto inoppugnabile, e debba altresi' valutare, innanzi tutto, se sussistono procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel D.U.R.C., o condoni, ed in secondo luogo se la violazione riportata nel D.U.R.C., in relazione all'appalto o fornitura in questione o alla consistenza economica della ditta concorrente o ad altre circostanze, risulti o no "grave". Il dato normativo rende evidente che neppure in presenza di una accertata violazione degli obblighi contributivi la stazione appaltante puo' disporre automaticamente la esclusione dalla gara.


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