E' legittima l'aggiudicazione di una gara di appalto in favore di una
ditta che ha presentato un D.U.R.C. (documento unico regolarita' contributiva)
privo di accertamenti negativi, ma sfornito della pronuncia di uno degli enti
interessati, per la parte di propria competenza (nella specie, il D.U.R.C.
recava l'attestazione della regolarita' contributiva INAIL, ma non quella INPS),
nel caso in cui il D.U.R.C., al momento della presentazione,
fosse comunque in corso di validita'.
Infatti, l'emissione di un D.U.R.C. valido e senza accertamenti negativi,
ancorche' incompleto per mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al rilascio
della relativa attestazione, non impedisce di ritenere implicitamente
certificata la regolarita' contributiva, per la parte non considerata dalla
certificazione esplicita, con il compiersi del termine di trenta giorni
prescritto per la formazione del silenzio-assenso, ex artt. 7 e 8, comma 3,
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007,
secondo le precisazioni contenute nella circolare del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale 30 gennaio 2008.
In materia di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e
dalla stipula dei relativi contratti dei soggetti che "hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello
Stato in cui sono stabiliti", l'art. 38, comma 1, lett. i), del Codice
dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006) deve essere interpretato
nel senso che il principio dell'autonomia del procedimento di rilascio del
D.U.R.C. impone che la stazione appaltante debba basarsi sulle certificazioni
risultanti da quest'ultimo documento, prendendole come un dato di fatto
inoppugnabile, e debba altresi' valutare, innanzi tutto, se sussistono
procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali
riportati nel D.U.R.C., o condoni, ed in secondo luogo se la violazione
riportata nel D.U.R.C., in relazione all'appalto o fornitura in questione o alla
consistenza economica della ditta concorrente o ad altre circostanze, risulti o
no "grave". Il dato normativo rende evidente che neppure in presenza di una
accertata violazione degli obblighi contributivi la stazione appaltante puo'
disporre automaticamente la esclusione dalla gara.
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